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Sentenza

Sentenza n. 2393/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.500,00, oltre interessi, a titolo di bonus "Carta del Docente"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, che gli aveva riconosciuto il pagamento di € 1.500,00, oltre interessi, per il bonus "Carta del Docente" relativo agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il giudicato era stato attestato dalla cancelleria l’11 ottobre 2024; la sentenza era stata notificata all’amministrazione l’11 aprile 2024. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, il Ministero non aveva adempiuto. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’esecuzione davanti al giudice amministrativo delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha inoltre verificato il passaggio in giudicato della sentenza, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni e l’inadempimento dell’amministrazione. Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine al Ministero di pagare le somme riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere nei successivi sessanta giorni su istanza dell’interessato. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata inoltre applicata una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione e fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino alla decorrenza dell’efficacia della nomina del commissario ad acta. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può conoscere dell’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, disporre l’intervento sostitutivo e adottare le ulteriori misure consequenziali.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine risultava rispettato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la base normativa del bonus "Carta del Docente" riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso ulteriore per il commissario ad acta in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione condannata non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Il giudizio di ottemperanza per una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente secondo le modalità stabilite dalla legge e comunque verificabile sulla base della notificazione del titolo all’amministrazione.
  • Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato dell’intervento sostitutivo in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza all’amministrazione e fino all’adempimento spontaneo o all’effettiva operatività del commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta nominato in un giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria può svolgere l’incarico senza compenso ulteriore, applicando analogicamente l’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, quando l’incarico rientri nelle funzioni dirigenziali retribuite secondo il principio di onnicomprensività.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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