Cassazione Penale, Sentenza n. 44567/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato (art. 642 c.p.) per prescrizione, confermando nel resto la condanna in primo grado e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. I motivi principali del ricorso erano: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste, perché la costituzione in mora con richiesta di risarcimento sarebbe stata inviata alla sede di Mogliano Veneto, spettando quindi la competenza al Tribunale di Treviso; 2) intempestività della querela promossa dalla compagnia assicurativa, poiché la presunta persona offesa avrebbe avuto conoscenza dei fatti già prima della data della querela; 3) mancata e illogica motivazione della Corte di appello circa la condanna degli imputati al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nonostante la declaratoria di estinzione del reato, con contestazione degli importi liquidati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul punto di competenza territoriale ha confermato che per il reato previsto dall'art. 642 c.p. la competenza si determina nel luogo in cui la richiesta risarcitoria giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale, cioè presso la sede legale della compagnia (Generali con sede legale a Trieste), e che le deduzioni circa una sede di Mogliano Veneto erano generiche e richiedevano accertamenti di fatto non esperibili in sede di legittimità. Sulla tempestività della querela la Corte ha ritenuto che la presentazione della querela fosse stata tempestiva, poiché la piena conoscenza dei fatti da parte della compagnia è avvenuta solo alla luce di una relazione investigativa acquisita il 21 marzo 2013, da cui decorse il termine per proporre querela (querela presentata il 21 giugno 2013). Quanto al terzo motivo, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito congrua motivazione e ha respinto la censura come inammissibile. Per l'inammissibilità del ricorso i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile, liquidate in complessivi Euro 3.686,00.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma relativa al reato di truffa ai danni di compagnie assicurative; nella decisione è il capo di imputazione il cui accertamento sostanziale non è stato riesaminato dalla Cassazione che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 124 cod. pen.
Richiamato nei principi relativi alla decorrenza dei termini per la querela/azioni private: il termine decorre dalla piena conoscenza dei fatti da parte dell'offeso; il mero sospetto non fa decorrere il termine.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, di irrogare condanne al pagamento delle spese e a favore della Cassa delle ammende; la norma è stata applicata per condannare i ricorrenti al versamento di Euro 3.000,00 e al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La competenza territoriale per i reati relativi a richieste risarcitorie si determina nel luogo in cui la richiesta giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale, cioè presso la sede legale della società destinataria; eccezioni o attribuzioni a sedi periferiche richiedono prove e accertamenti di fatto.
- Il termine per proporre querela decorre dalla data di piena, certa e diretta conoscenza dei fatti da parte dell'offeso; sospetti o informazioni frammentarie non sono sufficienti a far decorrere il termine, e l'onere di provare la tardività della querela grava su chi la deduce.
- In sede di cassazione non è possibile sostituirsi al giudice di merito per rinnovare prove o accertamenti di fatto; i motivi che richiedono verifiche fattuali sono spesso inammissibili se mirano a riesaminare il merito probatorio.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) a carico del ricorrente; bisogna valutare attentamente la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso per evitare aggravio economico.
- La liquidazione e la condanna alle spese a favore della parte civile sono possibili anche quando il reato è estinto per prescrizione; tuttavia la loro misura dovrebbe essere proporzionata e, se contestata, adeguatamente motivata nei processi di merito.
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