Sentenza n. 5012/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1236/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva annullato la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe TARI 2023 nella parte relativa all’autorimessa gestita dall’appellata
Esito
Favorevole al resistente (impresa contribuente)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato la deliberazione comunale con cui erano state approvate le tariffe TARI 2023, lamentando l’illegittima applicazione, per un’autorimessa, di un coefficiente presuntivo pari a 4,5 kg/mq/anno e di una tariffa di 4,81 euro/mq, anziché di un sistema fondato sulla misurazione puntuale dei rifiuti effettivamente prodotti. Deduceva violazione dell’art. 1, commi 667 e 668, della legge n. 147/2013 e dell’art. 3, punto 3, dell’allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e illogicità. Il TAR aveva accolto il ricorso, rilevando che il Comune non aveva adeguatamente motivato la scelta del metodo presuntivo né verificato la sproporzione tra il dato effettivo di produzione dei rifiuti dell’utenza e quello risultante dall’applicazione del coefficiente. Il Comune ha appellato la sentenza deducendo: erronea qualificazione dei metodi previsti dall’art. 1, commi 651 e 652, della legge n. 147/2013; violazione delle competenze di ARERA e del Consiglio di Bacino; erronea applicazione dell’art. 4.4 dell’allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999 e carenza di motivazione della sentenza; violazione dell’art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, in relazione all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio. Il Comune sosteneva che il metodo adottato fosse quello normalizzato previsto dal comma 651, che i coefficienti fossero applicabili uniformemente alla categoria delle autorimesse e che la riduzione della tariffa per la singola utenza avrebbe compromesso la copertura integrale dei costi.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha distinto la TARI dalla TARIP e ha ricondotto la disciplina della TARI a un sistema nel quale il metodo fondato sui criteri del d.P.R. n. 158/1999 costituisce il criterio ordinario e prioritario, mentre la commisurazione sulla base di quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti, prevista dall’art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, opera in via subordinata e presuntiva. Il rinvio al d.P.R. n. 158/1999 impone di valorizzare, per la parte variabile della tariffa, la misurazione puntuale dei rifiuti prodotti; il sistema presuntivo è utilizzabile dagli enti non ancora organizzati per la misurazione individuale, ma la relativa scelta deve essere adeguatamente motivata. Il primo motivo è stato quindi respinto perché il Comune aveva erroneamente qualificato come equivalenti e alternativi, sul piano ordinario, il metodo normalizzato e quello presuntivo. Il secondo motivo è stato respinto sia per genericità sia perché il parametro invocato dall’appellante riguardava la parte fissa della tariffa, mentre la controversia concerneva la parte variabile. Il terzo motivo è stato respinto poiché la questione non riguardava l’erronea applicazione del coefficiente Kd alla categoria delle autorimesse, ma la scelta logicamente antecedente di adottare il metodo presuntivo senza adeguata motivazione, nonostante la rilevante sproporzione tra la produzione effettiva e quella presunta. Il quarto motivo è stato respinto: l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio non sana l’illegittimità della deliberazione tariffaria né esonera il Comune dall’obbligo di motivare la scelta dei coefficienti e del metodo di misurazione. L’annullamento comporta la riedizione del potere amministrativo, senza che l’esigenza di equilibrio finanziario possa prevalere sulla legittimità dell’azione amministrativa. Il Comune è stato condannato al pagamento di 10.000 euro di spese del grado, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 1, comma 651, l. n. 147/2013
Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati dal regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999
La disposizione individua il criterio ordinario e prioritario per la commisurazione della TARI, mediante il rinvio ai criteri del d.P.R. n. 158/1999, tra i quali assume rilievo la misurazione puntuale dei rifiuti prodotti.
art. 1, comma 652, l. n. 147/2013
può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie
Prevede una modalità presuntiva e subordinata di commisurazione della tariffa, fondata su quantità medie ordinarie e coefficienti, la cui scelta deve essere adeguatamente motivata.
art. 1, comma 654, l. n. 147/2013
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio
L’obbligo di copertura integrale dei costi non consente di mantenere o giustificare tariffe fondate su un atto illegittimo e non elimina l’obbligo di motivare adeguatamente il metodo e i coefficienti utilizzati.
art. 1, comma 668, l. n. 147/2013
Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
La disposizione riguarda la tariffa corrispettiva TARIP, non oggetto della controversia, e presuppone la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale.
art. 5, comma 2, d.P.R. n. 158/1999
la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati (per kg) prodotta da ciascuna utenza. Gli Enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo
La misurazione puntuale costituisce il criterio ordinario per la parte variabile; il sistema presuntivo è ammesso in via subordinata per gli enti privi di tecniche di calibratura individuale.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 158/1999
la parte variabile della tariffa è attribuita attraverso l’organizzazione e strutturazione di sistemi di misurazione della quantità di rifiuto conferita dalle singole utenze. Gli Enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo
Conferma la priorità della misurazione individuale e la natura sussidiaria del sistema presuntivo.
art. 4.4, allegato 1, d.P.R. n. 158/1999
La disposizione è stata invocata dal Comune per sostenere l’applicazione del coefficiente Kd alla generalità degli utenti della medesima categoria; il giudice ha chiarito che la controversia riguardava però la scelta del metodo presuntivo, non la mera individuazione del coefficiente.
Massime di principio
- Nella disciplina della TARI, il metodo fondato sul rinvio ai criteri del d.P.R. n. 158/1999 costituisce il criterio ordinario e prioritario di commisurazione, mentre il metodo basato sulle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti e sui relativi coefficienti opera in via subordinata e presuntiva.
- Ai fini della parte variabile della TARI, la misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza costituisce il criterio ordinario; il sistema presuntivo può essere utilizzato quando l’ente non sia organizzato per la misurazione individuale, ma la scelta deve essere specificamente motivata.
- Quando l’applicazione del metodo presuntivo determina, rispetto ai dati effettivamente rilevati per una determinata categoria o utenza, una significativa sproporzione del carico fiscale, l’amministrazione deve motivare in modo concreto la scelta del metodo e la ragionevolezza dei relativi coefficienti, confrontandosi con gli elementi tecnici disponibili.
- La contestazione della tariffa può riguardare non soltanto l’entità del coefficiente applicato, ma anche la scelta logicamente antecedente del metodo presuntivo; l’utilizzo uniforme di un coefficiente per una categoria di utenze non esonera l’amministrazione dall’obbligo di motivare tale scelta quando emergano specifiche anomalie o effetti sproporzionati.
- L’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti non sana l’illegittimità della deliberazione tariffaria e non consente all’amministrazione di sottrarsi agli obblighi di istruttoria e motivazione; l’esigenza di equilibrio finanziario non può prevalere sulla legalità dell’azione amministrativa.
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