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Ordinanza

Ordinanza n. 10816/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza dalla sentenza n. 5932/2022 del Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 13101/2021, pubblicata in data 22/06/2022, notificata in data 26/07/2022 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a;

Giustizia amministrativa202513223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non adeguata esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della sentenza del Tribunale civile di Roma - Sezione Lavoro che riconosce spettanze economiche alla ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Roma - Sezione Lavoro n. 5932/2022, passata in giudicato, chiedendo l'esecuzione delle statuizioni relative alla liquidazione delle spettanze economiche dovute dall'Amministrazione. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Roma una relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riguardo alle attività svolte per la liquidazione delle spettanze riconosciute dalla sentenza civile posta in esecuzione. Ha assegnato alla Ragioneria il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza per provvedere all'adempimento istruttorio e ha rinviato la prosecuzione della trattazione all'udienza camerale del 4 novembre 2026. Nessuna decisione è stata assunta, allo stato, sulla domanda di ottemperanza né sulla richiesta di astreinte.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta della ricorrente di ottenere la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; l'ordinanza non decide ancora sulla sua applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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