Corte di giustizia, Sentenza C-227/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2022. — UAB «HA.EN.» contro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijo. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto a detrazione dell’IVA a monte – Vendita di un bene immobile tra soggetti passivi – Venditore soggetto a una procedura di insolvenza – Prassi nazionale consistente nel negare il diritto a detrazione all’acquirente per il motivo che egli era o avrebbe dovuto essere a conoscenza delle difficoltà del venditore nel versare l’IVA dovuta a valle – Frode e abuso di diritto – Presupposti. — Causa C-227/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che, in una vendita giudiziale di immobile tra soggetti passivi, il diritto alla detrazione dell’IVA a monte possa essere negato al compratore solo perché era a conoscenza dell’insolvenza del venditore o del rischio che quest’ultimo non versasse l’IVA a valle. La conoscenza delle difficoltà finanziarie del venditore non integra di per sé frode o abuso di diritto. Una prassi del genere contrasta anche con il principio di neutralità fiscale, perché fa gravare sull’acquirente il rischio dell’insolvenza del venditore.
Diritto a detrazione IVA nell’acquisto di un immobile in vendita giudiziale: la conoscenza dell’insolvenza del venditore non basta, da sola, a negare la detrazione all’acquirente.
La questione giuridica
Se l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del principio di neutralità fiscale, osti a una prassi nazionale che nega all’acquirente, in una vendita giudiziale di immobile tra soggetti passivi, il diritto alla detrazione dell’IVA a monte solo perché egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore era in difficoltà finanziarie o insolvente e che ciò poteva impedirgli di versare l’IVA a valle all’erario.
Principio di diritto
L’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA, interpretato alla luce del principio di neutralità fiscale, osta a una prassi nazionale che, nella vendita giudiziale di un immobile tra soggetti passivi, neghi la detrazione dell’IVA a monte all’acquirente per il solo fatto che questi conosceva o avrebbe dovuto conoscere le difficoltà finanziarie o l’insolvenza del venditore e il possibile mancato versamento dell’IVA da parte di quest’ultimo. Né la frode né l’abuso di diritto possono presumersi in base alla sola insolvenza del venditore o alla sola conoscenza di tale situazione da parte dell’acquirente; occorrono elementi oggettivi specifici che dimostrino una frode o un vantaggio fiscale abusivo contrario agli obiettivi della direttiva.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 193, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 199, paragrafo 1, lettera g), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 267 TFUE
Diritto a detrazione IVA nell’acquisto di un immobile in vendita giudiziale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas in materia di IVA e, in particolare, la legittimità di una prassi amministrativa che nega la detrazione dell’IVA a monte all’acquirente di un immobile venduto in esecuzione forzata quando egli conosceva o avrebbe dovuto conoscere la crisi finanziaria o l’insolvenza del venditore.
Fatti e procedimento principale
La controversia oppone la UAB «HA.EN.» all’amministrazione tributaria lituana. La società ricorrente aveva acquistato, nell’ambito di una vendita giudiziale al pubblico incanto, un bene immobile appartenente a un soggetto insolvente, dopo aver rilevato dal creditore originario i crediti garantiti da ipoteca sul bene. Il venditore aveva emesso fattura con esposizione dell’IVA, che HA.EN. aveva registrato e portato in detrazione; tuttavia il venditore, pur avendo dichiarato l’IVA a valle, non l’aveva versata.
L’amministrazione tributaria ha negato la detrazione ritenendo che HA.EN., conoscendo la situazione finanziaria del venditore, avesse agito in malafede e commesso un abuso di diritto. Tale impostazione è stata inizialmente accolta dalla Commissione per il contenzioso tributario e dal tribunale amministrativo regionale, con successiva rimessione della questione al giudice del rinvio.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se la direttiva IVA, letta alla luce del principio di neutralità fiscale, consenta agli Stati membri di negare il diritto a detrazione all’acquirente di un bene immobile quando questi sapeva o avrebbe dovuto sapere che il venditore, per difficoltà economiche o insolvenza, non avrebbe versato l’IVA all’erario.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 7 della direttiva 2006/112/CE, sul principio di neutralità dell’IVA;
- il considerando 42, sulla facoltà degli Stati membri di designare il cessionario come debitore dell’imposta in determinati casi;
- l’articolo 168, lettera a), sul diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte;
- l’articolo 193, che individua il debitore dell’IVA in linea generale;
- l’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), che consente il meccanismo dell’inversione contabile nelle cessioni di beni immobili in vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario;
- l’articolo 273, sugli obblighi ulteriori volti ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e a prevenire le evasioni;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce anzitutto che il diritto a detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e non può essere limitato se non in presenza di frode o abuso, debitamente dimostrati sulla base di elementi oggettivi.
La mera circostanza che il fornitore non versi l’IVA dichiarata non incide, di regola, sul diritto dell’acquirente alla detrazione. Né può presumersi una frode solo perché il venditore è insolvente e, per tale ragione, potrebbe non pagare l’imposta all’erario. In una vendita giudiziale disciplinata dalla legge, il fatto che il debitore versi in difficoltà finanziarie e che l’acquirente ne sia consapevole è una circostanza tipica del contesto esecutivo, non di per sé indice di un’operazione fraudolenta.
Quanto all’abuso di diritto, la Corte richiama il tradizionale test in due condizioni: vantaggio fiscale contrario all’obiettivo delle norme e scopo essenziale dell’operazione limitato all’ottenimento di tale vantaggio. Nel caso di specie, la detrazione dell’IVA a monte non è contraria agli obiettivi della direttiva, anche perché l’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), prevede espressamente la possibilità di applicare l’inversione contabile proprio nelle vendite giudiziali di immobili. Inoltre, l’acquisto da parte del creditore ipotecario di un bene posto in asta infruttuosa può essere spiegato dalla legittima finalità di recuperare il credito, non da un intento abusivo.
La Corte sottolinea anche che la prassi nazionale trasferirebbe sull’acquirente il rischio dell’insolvenza del venditore, mentre tale rischio grava in linea di principio sull’erario; ciò sarebbe incompatibile con la neutralità fiscale. La conclusione è rafforzata dal fatto che la Lituania non ha scelto di utilizzare il meccanismo dell’inversione contabile previsto dall’articolo 199, paragrafo 1, lettera g).
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che l’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA, in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, osta a una prassi nazionale che neghi la detrazione dell’IVA a monte all’acquirente di un immobile venduto in asta solo perché egli conosceva o avrebbe dovuto conoscere le difficoltà finanziarie o l’insolvenza del venditore e il possibile mancato versamento dell’IVA da parte di quest’ultimo.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza chiarisce che:
- la sola conoscenza dell’insolvenza del venditore non basta per escludere la detrazione IVA;
- l’amministrazione deve provare specifici elementi di frode o abuso;
- nelle vendite giudiziali, il rischio dell’omesso versamento dell’imposta non può essere automaticamente trasferito sull’acquirente;
- le autorità nazionali non possono introdurre, di fatto, un meccanismo equivalente all’inversione contabile senza base normativa UE o senza esercitare la facoltà prevista dall’articolo 199, paragrafo 1, lettera g).
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