Cassazione Civile, Ordinanza n. 25741/2024 del 26/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice per il pagamento del corrispettivo di una fornitura "chiavi in mano" e installazione di un impianto fotovoltaico su terreno di proprietà del committente. Quest'ultimo ha proposto opposizione al decreto e domanda riconvenzionale deducendo vizi dell'impianto. Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocato il decreto e, in parziale accoglimento della riconvenzionale, ha condannato la società al pagamento di una somma a favore dell'opponente. In appello la società ha censurato la valutazione delle prove, sostenendo il regolare completamento e collaudo dei lavori; la Corte d'appello ha invece accolto parzialmente il gravame e riformato la decisione, condannando il committente al pagamento di una somma residua. In cassazione il committente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., omesso/errato esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato la mancata ultimazione dei lavori e il mancato collaudo, privilegiando alcune prove testimoniali e la consulenza tecnica d'ufficio e non valorizzando le altre risultanze istruttorie. Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la società controricorrente ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non sono state regolate le spese, per effetto dell'adesione alla rinuncia. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Il motivo di ricorso non è stato esaminato nel merito perché assorbito dalla rinuncia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È evocato come parametro del motivo di ricorso per omesso/errato esame di un fatto decisivo; il motivo non viene però scrutinato nel merito per sopravvenuta rinuncia.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la proposta di definizione anticipata del giudizio, rispetto alla quale il ricorrente ha proposto opposizione.
art. 390 c.p.c.
In combinazione con l'art. 391 c.p.c. fonda la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso.
art. 391 c.p.c.
È applicato insieme all'art. 390 c.p.c. per dichiarare estinto il giudizio a seguito di rinuncia accettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma che, per effetto della rinuncia, non trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte non decide il motivo di ricorso nel merito e prende atto della cessazione del processo senza regolare le spese, quando l'adesione della controparte renda superflua tale statuizione.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. relativo all'omesso esame di fatti decisivi resta assorbito se il ricorrente rinuncia al ricorso prima della decisione nel merito.
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