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Sentenza

Sentenza n. 5205/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202604630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Commissione esaminatrice che ha sostituito l’originario esito di idoneità alla prova orale, con voto 21/30, con un esito di non idoneità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la rideterminazione peggiorativa dell’esito della prova orale del concorso unico regionale per il reclutamento di operatori socio-sanitari, deducendo: violazione della lex specialis del concorso, poiché il bando non avrebbe attribuito alla Commissione un potere di riconsiderazione peggiorativa di un esito orale già espresso; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento, in quanto il secondo elenco avrebbe sostituito il primo senza un adeguato atto di annullamento; difetto e contraddittorietà della motivazione e violazione delle regole sulla verbalizzazione, per omessa indicazione di un errore materiale, di elementi sopravvenuti o di criteri oggettivi di ricalcolo; violazione dei principi di pubblicità e trasparenza delle operazioni concorsuali. È stato inoltre chiesto l’accertamento del diritto o interesse legittimo al mantenimento dell’idoneità originaria e alla riammissione nella graduatoria, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla modifica dell’esito e dalla lesione dell’affidamento. L’ASL ha eccepito l’inammissibilità per mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, individuato nei candidati utilmente collocati nella graduatoria, e ha sostenuto nel merito che la sostituzione fosse dovuta a un mero errore materiale di pubblicazione, senza rivalutazione delle prove.

La decisione

Il TAR, definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata, ha accolto l’eccezione preliminare dell’ASL e ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare le censure sostanziali relative alla modifica dell’esito della prova orale. La ricorrente aveva individuato quali controinteressati tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria dell’Area 1, i cui nominativi risultavano dagli atti della procedura, ma aveva notificato il ricorso soltanto all’amministrazione. Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, ad almeno un controinteressato; l’eventuale integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. presuppone comunque il rispetto della notificazione iniziale ad almeno uno dei controinteressati. Il Collegio ha rilevato inoltre che la ricorrente non aveva documentato l’impossibilità, non imputabile, di reperire i nominativi dei candidati controinteressati. Le spese sono state compensate in considerazione della pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ricorrono i presupposti processuali e decisori.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    impone, a pena di decadenza, che il ricorso debba essere notificato ad almeno un controinteressato

    La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato è condizione necessaria di ammissibilità del ricorso; nella fattispecie i controinteressati erano individuabili negli atti della procedura concorsuale.

  • art. 49 c.p.a.

    Prevede la possibilità di integrare il contraddittorio, ma non esclude l’obbligo iniziale di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno un controinteressato individuato o individuabile dagli atti impugnati; la notificazione alla sola amministrazione resistente non è sufficiente.
  • L’omessa notificazione ad almeno un controinteressato non può essere superata mediante integrazione del contraddittorio quando il ricorrente non dimostri l’impossibilità, a lui non imputabile, di reperirne i nominativi.
  • Quando i controinteressati risultano individuabili dalla graduatoria o dagli altri atti della procedura amministrativa, il ricorrente ha l’onere di procedere alla notificazione del ricorso ad almeno uno di essi.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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