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Ordinanza

Ordinanza n. 486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n.4/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Calabria, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi alla procedura CIG B90717CAB6

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria privata ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Calabria che aveva negato la sospensione degli atti impugnati. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di censura dedotti in appello; emerge soltanto che erano state prospettate questioni relative alla possibilità, per un soggetto non accreditato, di aspirare alla stipula di accordi contrattuali con il servizio sanitario e alla compatibilità del relativo meccanismo nazionale con i principi europei in materia di appalti pubblici.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo assente il fumus boni iuris. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Collegio ha condiviso la motivazione del TAR secondo cui, nel sistema nazionale disciplinato in particolare dal d.lgs. n. 502/1992, soltanto i soggetti accreditati possono aspirare alla stipula di accordi contrattuali. Ha inoltre ritenuto che tale meccanismo sia compatibile con i principi europei in materia di appalti pubblici, la cui applicazione al caso concreto è stata considerata limitata ai sensi dell’art. 168, comma 7, TFUE. Non è stata concessa la tutela cautelare. Le spese della fase d’appello sono state compensate per la novità della questione controversa.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari di primo grado.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Nel sistema richiamato dal giudice, soltanto i soggetti accreditati possono aspirare alla stipula di accordi contrattuali con il servizio sanitario.

  • art. 168, comma 7, TFUE

    È richiamato per affermare la limitata applicazione, nel caso concreto, dei principi europei in materia di appalti pubblici.

Massime di principio

  • Nel sistema nazionale di organizzazione dell’assistenza sanitaria disciplinato dal d.lgs. n. 502/1992, la possibilità di aspirare alla stipula di accordi contrattuali con il servizio sanitario presuppone l’accreditamento della struttura sanitaria.
  • La compatibilità del sistema che riserva agli operatori accreditati l’accesso agli accordi contrattuali con i principi europei in materia di appalti pubblici può essere valutata considerando la limitata applicazione di tali principi nel settore sanitario ai sensi dell’art. 168, comma 7, TFUE.
  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell’ordinanza di primo grado presuppone la sussistenza del fumus boni iuris; il rigetto è giustificato quando, sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, le questioni dedotte non appaiano manifestamente fondate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelareAppello
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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