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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36664/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna resa in sede di giudizio di rinvio e definita ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., nell'ambito di un procedimento per associazione a delinquere e detenzione e porto in luogo pubblico di sostanze esplosive. Il ricorso censurava violazione di legge e vizi motivazionali per omessa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e, soprattutto, contestava la determinazione della pena, sia per il reato base sia per l'aumento a titolo di continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., con riferimento anche alle pene accessorie fallimentari. La Corte rileva tuttavia che, poiché la definizione in appello era avvenuta con concordato ex art. 599-bis c.p.p. e l'accordo riguardava solo la rideterminazione della pena, i motivi rivolti contro questioni già rinunciate o comunque non oggetto del concordato risultavano preclusi; inoltre, i motivi sulle pene accessorie erano generici quanto all'entità della riduzione richiesta e dunque privi della specificità necessaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione afferma che, nelle sentenze emesse ex art. 599-bis c.p.p., i motivi di appello non inclusi nel concordato si intendono rinunciati e non possono essere riproposti in cassazione; l'inammissibilità colpisce anche censure generiche sulla sola quantificazione della riduzione di pena.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La definizione del gravame con concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi non compresi nell'accordo e limita la cognizione del giudice ai soli punti non rinunciati.

  • art. 599, comma 4, c.p.p.

    Richiamato come precedente istituto analogo, dal quale si ricava il principio della preclusione sui motivi rinunciati.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono essere specifici; la mera richiesta di attenuazione della pena, senza indicare in modo concreto l'entità della riduzione, è generica.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato in relazione alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione.

  • art. 416, comma 4, c.p.

    Indicata come circostanza aggravante oggetto del precedente annullamento con rinvio, poi esclusa dal giudizio di rinvio.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • art. 615 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito in modo leggibile e non determinabile come rilievo autonomo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza d'appello è definita con concordato ex art. 599-bis c.p.p., i motivi di impugnazione non compresi nell'accordo si intendono rinunciati e non possono essere riproposti in cassazione.
  • La rinuncia, anche parziale, ai motivi d'appello produce un effetto preclusivo che si estende al giudizio di legittimità, impedendo sia la deduzione sia il rilievo d'ufficio delle questioni abbandonate.
  • Nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è comunque necessaria la specificità dei motivi: censure generiche sulla misura della riduzione di pena o sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili.
  • Il controllo della Cassazione non può estendersi a profili già definiti dall'accordo delle parti, salvo le questioni rimaste effettivamente non rinunciate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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