Cassazione Penale, Sentenza n. 4814/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione. L'imputato contestava che la corte territoriale non aveva considerato che un libretto di risparmio con saldo di 98.777,19 euro fosse stato consegnato agli organi del fallimento e che, pertanto, non risultava dimostrato il mancato reperimento di beni per 70.000 euro; inoltre denunciava la mancata valutazione della dichiarazione del teste Tirendi Francesco (commercialista) che aveva tenuto le scritture contabili ma non le aveva consegnate al curatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che, tenuto conto degli atti interruttivi e anche del periodo di sospensione previsto per l'emergenza Covid-19, il termine di prescrizione massimo (calcolato in 12 anni e 6 mesi) si è ormai estinto. Applicando il principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità (art. 129, co. 2, c.p.p.), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati si sono estinti per prescrizione. Non è stata disposta una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., poiché non emergeva dagli atti una prova "evidente" dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità dell'imputato che giustificasse quella formula processuale.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di dichiarare immediatamente cause di non punibilità (anche in Cassazione). La formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" l'innocenza; altrimenti la causa estintiva (es. prescrizione) impone la definizione immediata del processo.
artt. 157, 160, 161 c.p.
artt. 157, 160 e 161 c.p.
Norme sulla prescrizione del reato (durata, interruzioni e modalità di conteggio). Nel caso specifico il computo, anche considerando atti interruttivi e la sospensione prevista per l'emergenza sanitaria, ha portato al perimento del termine prescrizionale.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Prevede che, in considerazione delle misure emergenziali Covid, la trattazione orale in udienza pubblica è consentita solo per i ricorsi per i quali ciò sia stato espressamente richiesto; ha reso possibile l'utilizzo di una requisitoria scritta del Procuratore generale in sede di Cassazione.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio o dopo la sentenza di appello, interviene la prescrizione, la Corte di Cassazione deve rilevarla anche d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato.
- La Corte può pronunciare una formula di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. solo quando l'innocenza dell'imputato risulta evidente dagli atti; in assenza di tale evidenza procede all'annullamento per prescrizione senza rinvio.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione a interruzioni, atti interruttivi e sospensioni straordinarie (es. norme emergenziali per Covid-19); tali elementi possono far decorrere o sospendere il termine e risultare decisivi per l'estinzione del reato.
- In Cassazione il sindacato è principalmente di legittimità: non sono consentite nuove indagini o valutazioni probatorie ampie. Le questioni di fatto rilevanti per una pronuncia di proscioglimento devono risultare già chiaramente dagli atti del processo.
- Difensori e parti devono sollevare tempestivamente questioni di prescrizione e documentare eventuali elementi che possano giustificare una pronuncia favorevole (es. prova evidente di innocenza) se si ambisce al proscioglimento in sede di legittimità.
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