Cassazione Penale, Sentenza n. 4834/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che aveva riformato in parte la pronuncia di primo grado: contestavano la motivazione e la sussistenza di elementi di responsabilità, la qualificazione giuridica dei fatti (rilevanza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 8-ter cod. pen.), la sussistenza della circostanza aggravante per recidiva (art. 61 n.2 cod. pen.), l'inquadramento nei reati di cui all'art. 493-ter cod. pen. (uso indebito di carte) rispetto all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, e il trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena e mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno). Alcune censure chiedevano altresì la riconsiderazione degli elementi probatori (registrazioni video, dichiarazione della persona offesa, modalità di acquisizione del PIN).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nel loro complesso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che si limitavano a proporre una diversa valutazione di merito dei fatti (vietato in Cassazione); ha confermato la correttezza della ricostruzione della Corte di appello basata sulle dichiarazioni della persona offesa e sulle registrazioni video; ha ritenuto applicabile l'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 8-ter cod. pen. anche quando la vittima aveva appena fruito di servizi bancari con pagamento elettronico (non solo prelievo di contante); ha escluso l'errore di legge in relazione all'applicazione dell'art. 493-ter cod. pen., rilevando la continuità normativa con l'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 e la loro identità di testo dopo il d.lgs. 21/2018; ha ritenuto corretta la valutazione sulla recidiva e sul mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno (il danno non era di valore irrisorio e la sottrazione di documenti/bancomat produce effetti pregiudizievoli rilevanti); ha confermato la condanna alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e quindi il mantenimento della decisione di merito (pena ridotta in appello a 2 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione e euro 533,00 di multa per ciascuno, come da decisione d'appello).
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 8-ter, cod. pen.
«se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro»
La Corte ha interpretato la norma in senso ampio: l'aggravante si applica non solo quando la vittima sta effettuando un prelievo di contante, ma anche quando ha appena fruito di altri servizi bancari (es. pagamento elettronico) e, in tale frangente, si è verificata la sottrazione dell'oggetto (carta) che ha reso possibile il successivo illecito.
art. 493-ter, cod. pen.
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della fattispecie relativa all'indebito utilizzo di carte di pagamento per i prelievi illegittimi effettuati con la carta sottratta.
art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007
La norma, testualmente coincidente con l'art. 493-ter dopo il d.lgs. 21/2018, è stata considerata abrogata ma sostituita senza soluzione di continuità normativa: nulla è mutato nella fattispecie applicabile.
d.lgs. 21/2018 (art. 4)
Ha trasferito nel codice penale il contenuto dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, realizzando una continuità normativa che giustifica l'applicazione dell'art. 493-ter.
art. 61, n. 2, cod. pen.
La Corte ha ritenuto correttamente applicata la recidiva alla luce del curriculum criminale degli imputati; la valutazione sulla maggiore pericolosità è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo travisamento non dedotto.
art. 133, cod. pen.
Richiamata come parametro per la determinazione della pena: la Corte d'appello ha valutato i precedenti e gli altri circostanti come giustificativi della pena inflitta, valutazione che la Cassazione ha ritenuto non viziata.
art. 648 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie originaria di ricettazione contestata in primo grado; la Corte d'appello ha proceduto a riqualificazione in furto aggravato e la Cassazione non ha rilevato errore di diritto su tale punto.
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione): la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che tentavano una rivalutazione di merito o che non erano state dedotte correttamente in sede di gravame.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti della rimessione in cassazione dei motivi di gravame; la Corte ha osservato che alcuni profili non erano stati oggetto dell'appello e quindi non potevano essere introdotti in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto dei ricorsi.
art. 55, comma 9, d. lgs. 231/2007 vs. art. 493-ter cod. pen. (continuità normativa)
La Corte ha affermato che non si è in presenza di successione di leggi vietata, bensì di continuità normativa: il contenuto della norma è rimasto sostanzialmente identico dopo l'inserimento nel codice penale.
art. 62, n. 4, cod. pen.
L'attenuante della speciale tenuità del danno non è stata riconosciuta: la Corte ha richiamato giurisprudenza secondo cui il furto di portafogli con documenti e bancomat non rientra normalmente in questa attenuante a causa degli ulteriori pregiudizi e dell'entità del danno (qui circa euro 1.000).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una riconsiderazione dei fatti: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se si limita a riproporre una diversa lettura degli elementi acquisiti.
- L'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 8-ter cod. pen. si applica non solo ai furti commessi in occasione di prelievi di contante, ma anche quando la vittima ha appena fruito di altri servizi bancari (es. pagamenti elettronici) e viene privata degli strumenti che consentono l'accesso a tali servizi.
- La trasposizione di una norma da un decreto legislativo al codice penale (come l'inserimento dell'art. 493-ter riproducente l'art. 55 d.lgs. 231/2007) comporta, in presenza di identità di testo, continuità normativa e non abolitio criminis: non cambia la fattispecie applicabile al fatto storico.
- La richiesta di riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno è difficilmente accolta quando è coinvolta la sottrazione di documenti o carte di pagamento, o quando il danno economico e i conseguenti disagi non sono trascurabili.
- Le valutazioni su recidiva, perizia del ravvedimento o valore delle confessioni sono valutazioni di merito riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di travisamento probatorio o violazione di legge chiaramente dimostrata.
- Per conservare la possibilità di censurare in Cassazione, i motivi devono essere dedotti con specificità e devono essere già prospettati in sede di impugnazione di merito; questioni non sollevate in appello non sono normalmente esaminabili in cassazione.
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