Sentenza n. 49/2026 - Latina, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza numero-OMISSIS-/2025 emessa in data 9 aprile 2025, dal Tribunale di Latina, Sezione Lavoro nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Uff. Scol. Reg. per il Lazio –A.T.P. di Latina, nel giudizio iscritto al RG n.-OMISSIS-/2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e il Ministero era stato condannato ad attribuirle il beneficio economico di euro 1.500,00 oltre accessori. La sentenza era stata notificata al Ministero e risultava attestato il suo passaggio in giudicato. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con un atto di puro stile, senza fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuto adempimento. Il TAR ha verificato la propria competenza, la sussistenza del giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza, poiché il provvedimento da eseguire era una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e risultavano comprovati sia il passaggio in giudicato sia il decorso del termine dilatorio applicabile. Ha chiarito che anche le statuizioni ineseguite di una sentenza del giudice ordinario possono essere attuate mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando impongono alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, ha rilevato che il Ministero non aveva dimostrato alcun adempimento e gli ha ordinato di eseguire la sentenza e di riconoscere alla ricorrente gli importi nella misura stabilita dal giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza. Ha inoltre nominato, per l'eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o un funzionario delegato quale commissario ad acta, incaricandolo di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il compenso del commissario, posto a carico del Ministero, è stato liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Radica la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'ottemperanza anche per ottenere l'adempimento di statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando esse impongono un obbligo di conformazione alla pubblica amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce giudiziarie e il pagamento delle somme a carico delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso costituisce presupposto di ammissibilità dell'azione di ottemperanza nella fattispecie.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dalla sentenza del giudice del lavoro quale base del diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando la pronuncia impone alla pubblica amministrazione di conformarsi, per il caso deciso, al giudicato.
- La proposizione dell'azione di ottemperanza presuppone la prova del passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire e, per le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto agli obblighi conformativi ed esecutivi derivanti dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio e nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La costituzione dell'amministrazione con un atto meramente formale, senza documentare l'avvenuta esecuzione del giudicato, non supera l'allegazione di inottemperanza e conduce all'accoglimento dell'azione quando gli altri presupposti risultano provati.
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