Cassazione Penale, Sentenza n. 12508/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva assolto Alessandra Moro dal reato di minaccia nei confronti di Georges Isernia. Il ricorso articolava tre motivi: (1) censura della valutazione della videoregistrazione acquisita in atti, ritenuta dal Tribunale non "sufficientemente genuina" e dunque priva di capacità dimostrativa, con asserita contraddizione rispetto alla decisione di primo grado; (2) censura dell'accertata inattendibilità della persona offesa da parte del Tribunale; (3) censura sulla sussistenza degli elementi del reato di minaccia (art. 612 c.p.), con la tesi che il Tribunale avrebbe frainteso il tenore delle frasi contestate, sottovalutando la lesione della libertà morale delle persone offese e attribuendo valore liberatorio a una presunta provocazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i primi due motivi erano riconducibili a vizi di motivazione e non a questioni di diritto suscettibili di essere esaminate in cassazione nei procedimenti originati dal giudice di pace (per i quali il ricorso per cassazione è ammesso nei soli casi previsti dall'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c.). La Corte ha inoltre ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse "apparente": il giudice di secondo grado aveva infatti esaminato le dichiarazioni e la videoregistrazione e aveva indicato le ragioni della valutazione negativa della loro capacità dimostrativa. Il terzo motivo, pur evocando una presunta errata applicazione della norma incriminatrice (art. 612 c.p.), non poteva essere utile al ricorrente perché la decisione impugnata aveva come ratio principale il difetto di prova; la presunta violazione di legge si riferiva ad argomentazioni secondarie e non poteva incidere sulla tenuta della decisione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi ammessi in cassazione; la Corte ha richiamato il limite per i procedimenti originati dal giudice di pace e ha rilevato che le censure mosse erano in realtà doglianze sulla motivazione (fatto/valutazione), non questioni di diritto ammissibili
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione della prova documentale; la Corte ha riconosciuto che il Tribunale ha esaminato la videoregistrazione e motivato sulla sua capacità dimostrativa, ritenendone legittima la valutazione negativa
art. 612 cod. pen.
Norma che punisce il reato di minaccia; la Corte ha osservato che la presunta errata interpretazione della norma da parte del Tribunale era collegata a considerazioni secondarie e non intaccava la decisione principale fondata sul difetto di prova
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiamato come quadro normativo che disciplina i limiti del ricorso per cassazione avverso sentenze d'appello pronunciate su reati di competenza del giudice di pace
art. 39-bis, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Citato in connessione alle regole procedurali sui rimedi avverso le sentenze del giudice di pace; utilizzato per sottolineare i limiti di impugnazione in cassazione
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Definizione di motivazione "apparente"; la Corte osserva che tale vizio ricorre solo quando la motivazione è del tutto avulsa dalle risultanze processuali o è puramente apodittica, circostanza che nel caso non si è verificata
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Richiamato relativamente ai limiti dell'esposizione dei motivi di ricorso (operative nel testo per delimitare l'oggetto del controllo di cassazione)
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma emergenziale richiamata in ordine alla requisitoria scritta del Procuratore generale; indicata per spiegare gli atti introdotti dalla Procura generale nella fase di esame del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente alle spese e la possibilità di irrogare somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata dalla Corte per sanzionare l'inammissibilità evidente del ricorso
Massime di principio
- Nei procedimenti originati dal giudice di pace il ricorso per cassazione è ammesso nei limiti stretti previsti dall'art. 606 c.p.p.; le doglianze che riguardano esclusivamente la valutazione della prova o la ricostruzione dei fatti (vizi di motivazione) sono, di regola, inammissibili
- Per contestare in cassazione la valutazione di documenti o videoregistrazioni occorre far valere un preciso vizio di diritto (es. violazione di norme che regolano l'acquisizione o la prova) o dimostrare che la motivazione è realmente "apparente" (completamente avulsa dalle risultanze), non basta il dissenso sulla valutazione probatoria
- Se la decisione impugnata poggia principalmente sul difetto di prova, la prospettazione di una presunta errata applicazione della norma penale su argomentazioni secondarie difficilmente sarà ritenuta idonea a rendere ammissibile il ricorso
- Ricorrere in cassazione contro una sentenza d'appello in materia penale richiede attenzione preventiva: se i motivi sono manifestamente inammissibili si può incorrere nella condanna alle spese e nella sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
- Le contestazioni sulla credibilità delle persone offese restano, in primo luogo, materiale di valutazione di merito del giudice e non sono normalmente sindacabili in cassazione se non nei casi tassativi previsti dalla legge
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