Cassazione Civile, Ordinanza n. 35023/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva ottenuto un contributo pubblico per la ristrutturazione delle imprese operanti nella produzione dello zucchero, subordinato allo smantellamento completo degli impianti di produzione, inclusi i silos di stoccaggio. Dopo che l'amministrazione aveva avviato il recupero delle somme già versate, ritenendole non dovute per il mancato smantellamento dei silos, la società aveva contestato sia la pretesa restitutoria sia, in sede di legittimità, la giurisdizione del giudice amministrativo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione o falsa applicazione dell'art. 362 c.p.c., sostenendo che, poiché il Consiglio di Stato aveva qualificato l'attività di recupero come vincolata e doverosa, la posizione della società dovesse considerarsi di diritto soggettivo e la controversia spettasse al giudice ordinario. La società aveva anche chiesto il rinvio della causa allegando un asserito atto transattivo, ma senza documentazione idonea.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che la giurisdizione amministrativa era già stata espressamente affermata nella controversia ed era coperta da giudicato. Ha inoltre ribadito il principio secondo cui la parte attrice che ha scelto un giudice e sia risultata soccombente nel merito non è legittimata a censurare in cassazione il difetto di giurisdizione del giudice da essa prescelto, non essendo soccombente su quel capo autonomo della decisione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 362 c.p.c.
La deduzione del difetto di giurisdizione ex art. 362 c.p.c. è stata ritenuta non proponibile dalla parte attrice soccombente nel merito, quando non risulti soccombente sul capo autonomo della giurisdizione da essa stessa scelta.
art. 105 c.a.
Richiamato solo per descrivere la fase di rinvio nel processo amministrativo; non costituisce il fondamento decisorio della pronuncia di legittimità.
art. 267 TFUE
Richiamato nel riepilogo dei precedenti perché il Consiglio di Stato aveva sospeso il giudizio e investito la Corte di giustizia di una questione pregiudiziale sull'interpretazione delle norme regolamentari UE.
art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La parte che abbia introdotto la causa davanti a un determinato giudice e sia poi risultata soccombente nel merito non può impugnare la decisione deducendo il difetto di giurisdizione di quel medesimo giudice, se non è soccombente sul capo autonomo relativo alla giurisdizione.
- Quando sulla giurisdizione si sia formato giudicato, tale profilo non può essere rimesso in discussione nel successivo giudizio di legittimità.
- La mera allegazione di un accordo transattivo, privo di idonea documentazione, non giustifica il rinvio del giudizio di cassazione.
- Nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35000/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35002/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35003/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35004/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35005/2022 del 29/11/2022
- ordinanza_civile · 29 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35006/2022 del 29/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →