Cassazione Penale, Sentenza n. 23253/2023 del 26/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di peculato per essersi appropriato di una confezione di medicinale (Malox) mentre prestava servizio come infermiere, contestando in particolare: 1) la mancata applicazione della causa di non punibilita' ex art. 131-bis cod. pen., per la esiguita' del danno e la modalita' della condotta; 2) il rigetto della richiesta di benefici (sospensione condizionale della pena) nonostante il certificato del casellario contenesse un solo precedente contravvenzionale e vi fosse una prognosi favorevole di astensione futura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato parzialmente. Ha confermato la condanna per peculato (pena ritenuta di giustizia pari a un anno, due mesi e venti giorni di reclusione), con riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis e con esclusione dell'esimente speciale ex art. 131-bis. La Cassazione ha pero' annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e ha rinviato la questione ad altra sezione della Corte territoriale per una nuova valutazione sul riconoscimento del beneficio alla luce del casellario e della prognosi di future astensioni.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che, alla data della sentenza impugnata (20/06/2022), la versione operante di art. 131-bis escludeva l'applicabilita' della causa di non punibilita' per delitti con massima edittale superiore a cinque anni e, comunque, il terzo comma elencava espressamente il peculato tra i reati esclusi; non e' possibile combinare parti piu' favorevoli di versioni successive della norma.
art. 314 cod. pen. (peculato)
Il delitto di peculato, nella formulazione rilevante, prevede un minimo edittale di quattro anni e un massimo di dieci anni e sei mesi; la Corte ha ritenuto che tale titolo di reato rientrava nelle ipotesi esclusive dell'art. 131-bis al tempo della decisione di merito.
art. 323-bis cod. pen.
La Corte territoriale aveva riconosciuto l'attenuante prevista dall'art. 323-bis; la Cassazione non ha ritenuto censurabile tale valutazione e l'attenuante e' stata confermata con riguardo al computo della pena.
d.lgs. n. 150 del 10/10/2022
La novella ha modificato il parametro ostativo di art. 131-bis ancorandolo al minimo edittale, ma tale modifica e' successiva alla sentenza impugnata e non poteva essere invocata per applicare selettivamente disposizioni piu' favorevoli delle diverse versioni.
decreto-legge n. 162 del 31/10/2022, art. 6
Disposizione che ha posto in vigore la modificazione normativa citata a decorrere dal 30/12/2022; utile per cronologia normativa ma non applicabile retroattivamente al caso esaminato dalla Corte.
Corte costituzionale, sentenza n. 156 del 25/06/2020
La pronuncia dichiarativa d'incostituzionalita' aveva riguardato profili dell'art. 131-bis antecedenti la successiva rivisitazione legislativa; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale pronuncia non consentisse al ricorrente di combinare aspetti delle diverse versioni normative a proprio favore nel procedimento concreto.
Massime di principio
- L'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. va valutata in base alla versione della norma vigente al momento del giudizio e secondo le esclusive previste da quella versione: non e' ammesso assemblare parti piu' favorevoli di versioni normative diverse.
- La qualifica giuridica del reato (es. peculato) e i limiti edittali previsti dalla legge incidono direttamente sulla possibilita' di applicare la causa di non punibilita' per tenuita' del fatto; anche oggetti di modesto valore possono non rientrare nell'esimente se la norma lo esclude espressamente.
- Una singola iscrizione nel casellario giudiziale relativa a un reato contravvenzionale non e' automaticamente ostativa al riconoscimento dei benefici (come la sospensione condizionale della pena): il giudice deve valutare la gravita', la abitualita' e la prognosi di futura astensione dall'illecito.
- In presenza di modifiche legislative successive ai fatti e alla sentenza di merito, occorre applicare le regole di diritto penale piu' favorevoli solo se compatibili con i principi di non retroattivita' e con il divieto di combinare discipline previgenti e successive in modo selettivo.
- La Cassazione puo' annullare parzialmente una sentenza limitatamente a specifici profili (ad es. concessione di benefici) e rinviare alla Corte territoriale per un nuovo esame; cio' e' strumento utile per correggere valutazioni di merito che non abbiano adeguatamente considerato elementi come il casellario o la prognosi comportamentale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23075/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23077/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23079/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23080/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23081/2023 del 26/05/2023
- Sentenza penale · 26 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23082/2023 del 26/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →