Cassazione Civile, Ordinanza n. 12155/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di alcuni terreni siti nel Comune di Calenzano, interessati da dichiarazione di pubblica utilità, occupazione ed esproprio per la realizzazione della terza corsia autostradale Barberino-Firenze Nord, ha proposto opposizione alla quantificazione delle indennità effettuata dalla società beneficiaria della procedura. Egli ha contestato la misura dell’indennità di esproprio, di occupazione temporanea, di occupazione d’urgenza e dell’indennità per soprassuoli e oneri, deducendo che il terreno ablato era parte del resede di una pregiata abitazione, che il residuo fondo aveva subito un rilevante deprezzamento e danni, e che vi erano numerose piante d’alto fusto da indennizzare. In cassazione ha denunciato, con quattro motivi, la violazione degli artt. 40 e 33 d.P.R. 327/2001 e dell’art. 42 Cost., oltre a vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d’appello aveva errato nel: valutare il terreno espropriato come se fosse venduto autonomamente, senza considerare la contiguità con l’abitazione e le sue potenzialità; escludere dal ristoro il deprezzamento e i danni al fondo residuo; ritenere estranei al giudizio i danni arrecati durante i lavori all’area non espropriata; discostarsi dalle conclusioni del CTU senza adeguata motivazione; conseguentemente, determinare in modo errato anche le indennità di soprassuolo e di occupazione, commisurate alla base indennitaria di esproprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Ha affermato che, in materia di espropriazione parziale, la stima del bene ablato non può essere effettuata prescindendo dalle sue potenzialità economiche, dalla posizione e dagli elementi che incidono sul valore venale; inoltre, il pregiudizio subito dalla parte residua del fondo per effetto dell’opera pubblica non può essere espulso dal giudizio indennitario come voce autonoma da far valere separatamente, poiché rientra nell’indennità complessiva dovuta per l’espropriazione parziale. Ha altresì rilevato che la Corte territoriale aveva discostato le proprie stime dalle risultanze della CTU senza indicare criteri, dati o fonti idonei a giustificare la diversa valutazione. I motivi terzo e quarto, relativi a soprassuoli e indennità di occupazione, sono stati dichiarati assorbiti. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
richiamato come rito introduttivo dell’opposizione proposta davanti alla Corte d’appello
art. 29 d.lgs. 150/2011
richiamato quale norma processuale applicata all’opposizione in materia espropriativa
art. 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
la valutazione dell’indennità deve tener conto delle caratteristiche e potenzialità del bene, non potendo essere limitata a una stima astratta e avulsa dalla sua concreta utilizzazione economica
art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
il pregiudizio alla parte residua del bene, nell’espropriazione parziale, rientra nella diminuzione patrimoniale indennizzabile conseguente all’ablazione
art. 22 bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato in relazione al periodo di occupazione d’urgenza da indennizzare
art. 42 Cost.
l’indennizzo espropriativo deve costituire un serio ristoro, non meramente apparente o irrisorio, pur senza equivalere necessariamente a piena reintegrazione
art. 360 comma 5 c.p.c.
invocato per il vizio di omesso esame/motivazione nella valutazione del fatto decisivo e delle risultanze peritali
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
richiamato per il vizio di nullità della motivazione/omessa motivazione
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie in vista della decisione in camera di consiglio
Massime di principio
- Nella determinazione dell’indennità di espropriazione, il giudice deve valutare il bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali e alle sue potenzialità economiche concrete, non come se fosse un cespite astratto e isolato dal suo contesto reale.
- In caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore della parte residua del fondo provocata dall’ablazione o dall’opera pubblica rientra nella complessiva diminuzione patrimoniale indennizzabile e non può essere sistematicamente esclusa dal ristoro.
- Il giudice può discostarsi dalle conclusioni del CTU solo se fornisce una motivazione critica, coerente e ancorata alle risultanze di causa, indicando i dati, gli elementi probatori e i criteri che giustificano la diversa stima.
- Non è legittimo sostituire alla valutazione tecnica una stima meramente equitativa o apodittica, priva di spiegazione dei parametri utilizzati.
- L’indennizzo espropriativo deve assicurare un serio ristoro del pregiudizio patrimoniale subito dall’espropriato, in coerenza con l’art. 42 Cost., anche quando la liquidazione non coincida con il valore integralmente risarcitorio del bene.
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