Cassazione Penale, Sentenza n. 22962/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza ex art. 671 c.p.p. per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze della Corte di Appello di Bari (sent. 19/07/2022 irrev. 10/03/2023 per reati commessi tra il 27/04/2018 e il 25/09/2018; sent. 22/05/2020 irrev. 16/10/2020 che aveva riconosciuto la continuazione tra reati commessi il 26/09/2018 e precedenti reati del 11/01/2016). Il giudice dell'esecuzione ha rigettato sostenendo mancanza di omogeneità e rilevando che uno dei fatti del 26/09/2018 sarebbe stato qualificato come art. 75 co.2 d.lgs. 159/2011 anziché art. 73 DPR 309/90, e che la distanza temporale escluderebbe un unico disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il giudice dell'esecuzione aveva argomentato su ipotesi diverse da quelle oggetto dell'istanza e non aveva adeguatamente considerato che la continuazione era già stata definitivamente riconosciuta tra fatti del gennaio 2016 e quelli del settembre 2018. L'ordinanza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, per un nuovo giudizio che corregga i vizi motivazionali, lasciando però integra la libertà di valutazione di merito del giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Strumento procedurale per chiedere al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già definiti in sede cognitiva
art. 73, comma 1, DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti; i reati oggetto delle sentenze fanno riferimento a questa disposizione
art. 75, comma finale, d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159
Riferimento normativo utilizzato nella qualificazione di alcuni fatti (es. violazione di prescrizioni connesse a misure di prevenzione); la corretta qualificazione dei reati è elemento rilevante per il confronto tra sentenze
Ordinanza/giurisprudenza Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023 (dep. 2024), Palermo, Rv. 285809
Principio secondo cui, in sede esecutiva, il giudice deve valutare il riconoscimento del vincolo della continuazione già effettuato in sede di cognizione; se non accoglie l'istanza è tenuto a motivare il perché si discosta dalla valutazione del giudice di merito
Corte Cost., sent. n. 183 del 9 luglio 2013
Richiamata in relazione alla necessità di rinnovare il giudizio in diversa composizione; utilizzata dalla Cassazione per disporre il rinvio per nuovo esame
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere sull'istituo della continuazione ex art. 671 c.p.p., deve esaminare le pronunce di merito già intervenute e motivare esplicitamente ogni discostamento rispetto al riconoscimento già operato dal giudice di cognizione
- Non è legittimo rigettare l'istanza per ragioni fondate su una qualificazione o su fatti diversi da quelli effettivamente oggetto della domanda; la correttezza della comparazione tra sentenze richiede verifica puntuale delle fattispecie temporali e materiali indicate nelle pronunce
- La distanza temporale tra i fatti non esclude automaticamente la continuazione: va valutata insieme agli elementi che dimostrano l'esistenza di un unico disegno criminoso e tenendo conto di eventuali precedenti riconoscimenti giudiziali
- In caso di vizio motivazionale o di errore nella ricostruzione delle fattispecie, la Cassazione può annullare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione e disporre il rinvio per nuovo giudizio, lasciando al giudice di merito la piena libertà di valutazione, ma richiedendo un'argomentazione congrua
- Per chi propone istanza ex art. 671 c.p.p. è importante produrre e documentare chiaramente il contenuto e le date delle sentenze rilevanti, evidenziando le parti di fatto e di diritto che giustificano il riconoscimento della continuazione
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