Sentenza n. 1116/2026 - Latina, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto sull’istanza di accesso a documenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro, comprese procedure di mobilità interna, trasferimenti d’ufficio e turnazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso ex art. 116 c.p.a., il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso inviata il 1° aprile 2026 e protocollata il 2 aprile 2026, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’ostensione. I documenti riguardavano la gestione del suo rapporto di lavoro, in particolare la partecipazione a procedure di mobilità interna per il mutamento di incarico, i trasferimenti d’ufficio tra unità organizzative e le turnazioni. La richiesta si inseriva nella continuità di una precedente istanza del 3 giugno 2025, già oggetto di una sentenza di accoglimento del TAR del 29 gennaio 2026. Nelle more del giudizio la ricorrente aveva ricevuto parte dei documenti e, con nota del 23 settembre 2026, aveva specificato quelli ancora mancanti. La ASL non ha dedotto specifici elementi ostativi all’integrale ostensione; aveva prospettato soltanto la possibile presenza di dati sensibili di terzi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo l’interesse personale, diretto, concreto e attuale della dipendente e la sufficiente individuazione dei documenti richiesti, funzionali all’eventuale tutela in giudizio delle sue ragioni rispetto a condotte asseritamente lesive del datore di lavoro. Ha ordinato alla ASL di mettere a disposizione tutta la documentazione individuata nelle istanze del 2 aprile e del 23 settembre 2026 entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’eventuale presenza di dati sensibili di terzi non giustifica il diniego integrale: l’amministrazione deve oscurare opportunamente tali dati. La ASL è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Visto l’art. 116 cod. proc. amm.;
La controversia sull’accesso è stata trattata con il rito previsto dall’art. 116 c.p.a.; il giudice ha accolto la domanda e ordinato l’ostensione.
art. 25, comma 3, l. 241/1990
del silenzio-rigetto formatosi ex art. 25, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, sull’istanza di accesso inviata a mezzo p.e.c. il 1° aprile 2026
Il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso è impugnabile con il ricorso previsto dall’art. 116 c.p.a.; nel caso concreto il giudice ha riconosciuto il diritto all’ostensione.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale sussiste quando il richiedente dimostri un interesse personale, diretto, concreto e attuale alla conoscenza di atti sufficientemente individuati, anche allo scopo di tutelare in giudizio le proprie ragioni rispetto a condotte amministrative asseritamente lesive.
- La possibile presenza nei documenti richiesti di dati sensibili riferibili a terzi non comporta, di per sé, il diniego integrale dell’accesso: l’amministrazione deve consentire l’ostensione oscurando opportunamente i dati protetti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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