Cassazione Civile, Ordinanza n. 14869/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo passivo di un conto corrente affidato. La società correntista e i garanti personali hanno proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, l'usurarietà dei tassi applicati dalla banca e chiedendo l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica dei conteggi. L'opposizione è stata respinta in primo grado e il rigetto è stato confermato in appello. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi connessi, la violazione delle norme sull'onere della prova e sull'acquisizione delle prove, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come generica la contestazione di usura, nonostante la richiesta di CTU fosse stata formulata fin dall'atto introduttivo; hanno inoltre sostenuto che la banca aveva prodotto solo estratti conto parziali e che i decreti ministeriali sui tassi soglia erano conoscibili d'ufficio dal giudice. Con il secondo motivo hanno denunciato omesso esame di un fatto decisivo, ossia la reiterata richiesta di CTU in tutti i gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello si fondasse su più autonome rationes decidendi relative alla genericità della contestazione, alla mancanza di indicazioni cronologiche dei trimestri di superamento della soglia e alla mancata indicazione del tasso e della commissione di massimo scoperto pattuiti all'origine; i ricorrenti, però, non avevano censurato tutte queste rationes, in particolare quella relativa all'usura originaria. Inoltre, la Corte ha ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire all'onere probatorio della parte né svolgere funzione esplorativa. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato in combinazione con le norme processuali a sostegno della censura sulla tutela del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato in combinazione con le norme processuali a sostegno della censura sulla violazione del giusto processo
art. 61 c.p.c.
richiamato per contestare il mancato ingresso della consulenza tecnica d'ufficio
art. 113 c.p.c.
richiamato per sostenere che i decreti ministeriali sui tassi soglia erano conoscibili d'ufficio dal giudice
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma sul principio di disponibilità della prova
art. 116 c.p.c.
richiamato come norma sulla valutazione delle prove
art. 191 c.p.c.
richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio
art. 1815 c.c.
richiamato in tema di conseguenze dell'usura nei rapporti di finanziamento
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare il riparto dell'onere della prova
L. n. 108/1996
richiamata quale legge che disciplina la determinazione trimestrale del tasso soglia dell'usura
art. 644 c.p.
richiamato come norma incriminatrice di riferimento per la nozione di usura
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare omesso esame di fatto decisivo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le ragioni poste a base della sentenza; la mancata impugnazione di anche una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
- In materia di usura bancaria, la contestazione deve essere specifica: occorre indicare gli interessi pattuiti, la commissione di massimo scoperto, i trimestri in cui si assume il superamento della soglia e i relativi conteggi; allegazioni generiche non impongono l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova surrogatorio dell'onere probatorio della parte e non può essere disposta con finalità meramente esplorative, cioè per ricercare fatti o dati non adeguatamente allegati e dimostrati.
- Ai fini della verifica dell'usura, rilievo centrale ha il momento della pattuizione del tasso; il solo successivo superamento della soglia nel corso del rapporto non comporta automaticamente nullità o inefficacia della clausola validamente convenuta.
- I decreti ministeriali che fissano i tassi soglia sono atti normativamente conoscibili dal giudice, ma tale conoscibilità non esonera la parte dall'onere di allegare in modo preciso il fatto costitutivo dell'usura dedotta.
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