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Sentenza

Sentenza del 07/11/2018 n. 28231 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Campania deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 269 del 2003, sostenendo che tale norma non avrebbe escluso la responsabilità personale dell'amministratore di fatto che avesse commesso l'illecito tributario operando nel proprio esclusivo interesse e beneficiando delle violazioni fiscali. La controversia riguardava la responsabilità solidale di L.G. per le sanzioni relative agli anni d'imposta 2007 e 2008, contestate alla società insieme a maggiori imposte dirette, IRAP e IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, per le violazioni contestate dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, le sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale di una società dotata di personalità giuridica sono imputabili esclusivamente alla società, anche se gestita da un amministratore di fatto. L'eccezione sarebbe possibile solo in caso di società artificiosamente costituita per finalità illecite e quale mera fictio nell'esclusivo interesse della persona fisica, ma l'Agenzia non aveva dedotto né provato tale circostanza nei precedenti gradi di giudizio. L.G. è stato quindi escluso dalla responsabilità solidale per le sanzioni. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, comma 1, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326

    "Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica", secondo l'interpretazione richiamata dalla Corte

    La norma introduce il principio di riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie relative ai suoi rapporti fiscali, anche quando la società sia gestita da un amministratore di fatto, salvo il caso eccezionale di società meramente fittizia costituita nell'esclusivo interesse della persona fisica.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, comma 2

    La disciplina transitoria fa salva la responsabilità dell'amministratore di fatto per violazioni contestate o sanzioni irrogate prima dell'entrata in vigore del decreto.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 3, comma 2, 9 e 11

    La disciplina generale sulla responsabilità e sul concorso nelle violazioni tributarie non può derogare al successivo art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, che prevale e limita l'imputazione delle sanzioni alla persona fisica quando il rapporto fiscale fa capo a una società con personalità giuridica.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata richiamata quale base processuale del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Per le violazioni tributarie riferite a una società di capitali e contestate dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, le sanzioni amministrative sono normalmente imputate alla società e non personalmente all'amministratore di fatto.
  • La qualifica di amministratore di fatto, da sola, non è sufficiente a fondare la responsabilità solidale personale per le sanzioni tributarie della società.
  • L'amministratore può essere personalmente responsabile se le violazioni sono anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina oppure se viene dimostrato che la società è una struttura fittizia, costituita esclusivamente per realizzare illeciti nell'interesse della persona fisica.
  • L'onere di allegare e provare la fittizietà della società grava sull'amministrazione finanziaria; una contestazione introdotta per la prima volta in cassazione o non adeguatamente dedotta nei gradi di merito non può normalmente essere esaminata.
  • È necessario distinguere tra imposte dovute dalla società e sanzioni amministrative: la sentenza riguarda specificamente l'imputazione delle sanzioni, non l'eventuale responsabilità personale per altri titoli giuridici o per il pagamento delle imposte.

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