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Sentenza

Sentenza n. 10125/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, prot. -OMISSIS- del 21.11.2025, avente ad oggetto l’assegnazione del posto di funzione di Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei Conti al dott. -OMISSIS-, all’esito della procedura concorsuale n. 46 del 24.7.2025, indetta dal medesimo Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti; dell’eventuale e conseguente decreto di assegnazione; del verbale dell’adunanza del 4-5 novembre 2025 della Corte dei Conti, nella quale è stata effettuata la votazione conclusiva relativa alla sopracitata procedura concorsuale; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10.2.2026: della decisione e del correlato verbale dell’adunanza del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti del 24.9.2025, e ciò “nella parte in cui il Presidente e il Procuratore generale della Corte dei Conti hanno ritenuto di astenersi dalla partecipazione alla fase di valutazione della procedura”; della decisione e del correlato verbale della seduta della Commissione I del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti del 3.11.2025, con cui è stata reiterata la valutazione della procedura già espletata nella seduta del 16.9.2025; della nota della Sezione controllo enti della Corte dei Conti prot. n. -OMISSIS- del 24.11.2025, con cui è stata comunicata al Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti la presa di possesso delle funzioni da parte del dott. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202514892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione di assegnazione del posto di funzione di Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con gli atti della procedura e i successivi atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (organo di autogoverno e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, inizialmente collocato al primo posto nella graduatoria provvisoria, ha contestato l’assegnazione del posto a un altro candidato, deducendo la violazione dell’art. 6-bis l. 241/1990, dell’art. 51 c.p.c. e delle disposizioni regolamentari del Consiglio di Presidenza in materia di astensione. In particolare, ha sostenuto che il Presidente della Corte dei conti e il Procuratore generale non avrebbero dovuto astenersi dalla procedura per la sola notificazione di un atto di citazione promosso dal controinteressato, non essendo configurabili né una causa pendente né una grave inimicizia; la loro astensione avrebbe inoltre inciso sull’equilibrio del collegio e sull’esito della votazione. Ha dedotto, altresì, l’obbligo di astensione del componente laico del Consiglio di Presidenza, in ragione dei pregressi rapporti professionali di patrocinio con il candidato poi assegnatario, nonché della partecipazione attiva di tale componente alla discussione e della sua influenza sulla valutazione comparativa. Il ricorrente ha contestato anche l’irregolare integrazione della proposta istruttoria e la reiterazione, da parte della Commissione I, della valutazione già conclusa, prospettandole come esercizio implicito e illegittimo dell’autotutela. Ha denunciato infine il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento, l’irragionevolezza e la contraddittorietà della valutazione comparativa, sostenendo la superiorità della propria esperienza professionale e l’assenza di una motivazione idonea a spiegare la preferenza accordata al controinteressato. Con motivi aggiunti ha impugnato anche gli atti relativi alle astensioni e alla rinnovazione della valutazione della Commissione I. Le amministrazioni e il controinteressato hanno eccepito, tra l’altro, l’infondatezza delle censure, l’ampia discrezionalità dell’organo, l’assenza di prova dell’obbligo di astensione del componente laico e l’improcedibilità del ricorso, poiché nelle more il ricorrente aveva ottenuto l’assegnazione a un diverso posto di funzione incompatibile con quello controverso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese. Il Collegio ha esaminato il rilievo del parere reso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, richiesto dalla Corte dei conti dopo la seduta deliberativa, ritenendolo utilizzabile ai fini del libero convincimento, pur non essendo vincolante per l’amministrazione. Dal parere ha tratto, in particolare, l’indicazione secondo cui le cause di astensione hanno carattere eccezionale e tassativo, la mera notificazione di un atto di citazione non integra necessariamente una causa pendente o una grave inimicizia, e la verifica dei presupposti dell’astensione di un componente di un organo collegiale privo di superiore gerarchico spetta all’organo collegiale nel suo complesso, senza la partecipazione dell’astenuto. Il TAR ha rilevato che il Consiglio di Presidenza non aveva preventivamente valutato la legittimità delle astensioni del Presidente e del Procuratore generale. Ha inoltre evidenziato profili problematici con riguardo all’astensione del componente laico, in ragione dei precedenti rapporti professionali con il controinteressato e dell’assenza di prova dell’effettiva cessazione, sotto ogni profilo anche remunerativo, della prestazione professionale. Tuttavia, tali rilievi non hanno condotto all’annullamento degli atti, poiché il ricorrente, nelle more del giudizio, aveva ottenuto l’assegnazione a un diverso incarico, con decorrenza dal 25 aprile 2026. In base all’art. 33 della delibera n. 231/CP/2019, la permanenza minima nel posto di funzione per poter partecipare a una nuova procedura è di diciotto mesi, salvo eccezioni non applicabili alla fattispecie. Pertanto, anche in caso di annullamento della procedura e sua rinnovazione, al ricorrente sarebbe stata preclusa la partecipazione alla nuova selezione e non avrebbe potuto conseguire il posto controverso. La dichiarazione di persistente interesse non è stata ritenuta sufficiente a mantenere l’interesse concreto e attuale all’annullamento.

Norme richiamate

  • art. 6-bis l. 241/1990

    Prevede l’obbligo di astensione del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti in presenza di situazioni di conflitto di interessi; nel giudizio è stata invocata per contestare le astensioni e la partecipazione di componenti del Consiglio di Presidenza.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato per individuare le cause tipiche di astensione, tra cui la causa pendente e la grave inimicizia; il giudizio recepisce l’impostazione secondo cui le relative fattispecie hanno carattere eccezionale e tassativo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato in relazione al dedotto difetto di motivazione della valutazione comparativa.

  • artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990

    Invocati dal ricorrente per qualificare la rinnovazione della valutazione della Commissione I come autotutela implicita; la sentenza non definisce nel merito tale censura per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

  • art. 33 delibera Consiglio di Presidenza Corte dei conti n. 231/CP/2019

    La permanenza minima nel posto di funzione per poter avanzare domanda di nuova assegnazione è di 18 mesi.

    La previsione, non ricorrendo le eccezioni regolamentari, rendeva preclusa al ricorrente la partecipazione a una nuova procedura per il posto controverso dopo l’assegnazione a un diverso incarico; da ciò deriva la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Richiamato per affermare che il giudice non può pronunciarsi su future iniziative dell’amministrazione non ancora adottate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale base per l’oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati nel dispositivo in materia di tutela dei dati personali e oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Le cause di astensione nell’esercizio di funzioni amministrative collegiali hanno carattere eccezionale e tassativo e non possono essere ampliate in modo da consentire la strumentale alterazione della composizione dell’organo o del suo equilibrio decisionale.
  • La mera notificazione di un atto di citazione non integra automaticamente una causa di astensione per causa pendente o grave inimicizia: la ricorrenza del presupposto deve essere verificata in concreto alla luce delle fattispecie tipiche previste dalla disciplina applicabile.
  • Quando l’astenuto è componente di un organo amministrativo collegiale privo di un responsabile dell’ufficio o di un superiore gerarchico, la valutazione sull’effettiva sussistenza della causa di astensione spetta all’organo collegiale nel suo complesso, senza la partecipazione dell’astenuto.
  • L’interesse all’annullamento di una procedura selettiva deve essere concreto e attuale; viene meno quando, per effetto di un successivo incarico incompatibile e dei vincoli regolamentari di permanenza minima nel posto di funzione, l’eventuale rinnovazione della procedura non consentirebbe comunque al ricorrente di partecipare e conseguire l’incarico.
  • La dichiarazione del ricorrente di voler mantenere l’interesse alla decisione non è sufficiente a impedire la declaratoria di improcedibilità quando l’utilità concreta derivante dall’eventuale annullamento sia divenuta oggettivamente irrealizzabile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciResponsabile del procedimento e competenzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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