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Sentenza

Sentenza n. 4565/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 4322/2025 emessa in data 15 ottobre 2025 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601530

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano che lo aveva condannato a pagare € 2.710,28, oltre interessi, per ferie non godute negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 4322/2025 del Tribunale di Milano, pronunciata il 15 ottobre 2025, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle € 2.710,28, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, a titolo di indennità per ferie non godute durante i rapporti di docenza a tempo determinato negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20. Ha dedotto il persistente mancato pagamento, chiedendo l'ottemperanza e la condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto: il TAR ha accertato che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione il 16 ottobre 2025, e ha ritenuto soddisfatti i presupposti dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero deve adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza è nominato commissario ad acta, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e tenuto a eseguire l'incarico nei successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, data l'esiguità degli importi, una misura non manifestamente iniqua avrebbe avuto consistenza meramente simbolica. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in € 800 oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    La domanda di ottemperanza è proponibile quando la decisione del giudice ordinario da eseguire è passata in giudicato e risultano soddisfatte le ulteriori condizioni applicabili.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il TAR ha ritenuto rispettate le condizioni previste dall'art. 14 per procedere all'ottemperanza della condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Per quanto riguarda infine la richiesta di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., ritiene il Collegio che la stessa non possa essere accolta in quanto, considerata l’esiguità degli importi, tale condanna, per non essere considerata manifestamente iniqua, dovrebbe avere consistenza meramente simbolica.

    La penalità di mora può essere negata quando, in ragione dell'esiguità delle somme dovute, una misura non manifestamente iniqua avrebbe soltanto consistenza simbolica.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione a una sentenza di condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta, prevedendone l'intervento su istanza del creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, avuto riguardo all'esiguità degli importi dovuti, una misura non manifestamente iniqua dovrebbe avere consistenza soltanto simbolica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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