Cassazione Penale, Sentenza n. 15470/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne per tentata rapina impropria, resistenza e lesioni. Le censure riguardavano: 1) la tempestività della notifica del rinvio disposto per legittimo impedimento del difensore; 2) la qualificazione della condotta come tentata rapina impropria anziché tentato furto o desistenza, per lo 'scollamento' temporale/spaziale tra tentativo di impossessamento e violenza; 3) omessa motivazione sulla derubricazione invocata in appello; 4) carenza motivazionale sul ruolo e sulla partecipazione minima della Sig.ra Ahmetovic Sabina (art. 114 e 116 c.p.); 5) mancata valutazione dell'assorbimento del reato di lesioni nella rapina; 6) mancata concessione delle attenuanti generiche per la Sig.ra Sabina; 7) illegittima modifica del dispositivo letto in udienza mediante ordinanza di correzione dell'errore materiale non comunicata alle parti (art. 130 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi proposti dai ricorrenti, ritenendoli manifestamente infondati rispetto alla corretta valutazione di merito su desistenza, qualificazione del reato come tentata rapina impropria, concorso anomalo e assorbimento delle lesioni. Tuttavia ha accolto l'ultimo motivo relativo alla procedura di correzione del dispositivo (art. 130 c.p.p.), constatando che la Corte d'appello aveva modificato il dispositivo senza seguire la procedura camerale prevista e senza avviso alle parti: ciò ha comportato una nullità con effetto sulla determinazione della pena inflitta a Federico. In conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena detentiva di Ahmetovic Federico e l'ha rideterminata in anni quattro e mesi sei di reclusione; per il resto ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato la Sig.ra Ahmetovic Sabina alle spese processuali e a versare €3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 108 cod. proc. pen.
Riferito rispetto alla disciplina del legittimo impedimento del difensore: la Corte osserva che il differimento per legittimo impedimento non impone termini dilatori rigidi per i successivi rinvii e che la notifica della nuova udienza deve essere sufficientemente tempestiva per consentire la partecipazione del difensore.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata quale norma che fissa il termine di comparizione di dieci giorni per la prima udienza; la Corte distingue la prima udienza dai successivi rinvii.
art. 429 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato per analogia alla dilazione iniziale prevista dal rito ordinario: il rinvio non è soggetto a termini rigidi una volta avviato il processo.
art. 56 cod. pen.
Norma sulla desistenza o recesso: la Corte ribadisce che la desistenza è valida solo se volontaria e non determinata da un evento esterno imprevedibile; l'assenza casuale della refurtiva non integra desistenza.
art. 624 cod. pen.
Richiamato indirettamente come riferimento alla fattispecie delittuosa (furto/rapina): la Corte distingue tentato furto e tentata rapina impropria in base all'unitarietà dell'azione e all'uso della violenza per assicurarsi l'impunità.
art. 114 cod. pen.
Trattato in relazione al riconoscimento della partecipazione minima: la Corte richiede elementi probatori concreti e motivazione puntuale per riconoscere attenuanti o forme particolari di partecipazione.
art. 116 cod. pen.
Richiamato in tema di concorso anomalo: la Corte indica che per configurarlo occorre assenza di volontà dell'evento più grave e mancanza di fattori eccezionali sopravvenuti; va valutato il nesso psicologico e la prevedibilità dell'evento.
art. 15 cod. pen.
Principio di specialità/assorbimento tra norme: la Corte spiega che l'assorbimento delle lesioni nella rapina opera solo se la violenza non provoca lesioni; se provochiate, si applica il concorso di reati.
art. 130 cod. proc. pen.
Norma sulla correzione dell'errore materiale del dispositivo: la Corte ha ritenuto irregolare la procedura di correzione utilizzata in appello poiché non è stata fissata la camera di consiglio con avviso alle parti, determinando nullità che ha inciso sulla pena in peius.
art. 616 cod. proc. pen.
Utilizzato per disporre le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (assegnazione delle spese e sanzioni pecuniarie): la Corte ha disposto la condanna della ricorrente alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende.
art. 62 lett. l) cod. proc. pen.
Citata come base per le facoltà della Cassazione di emendare l'erronea determinazione della pena, laddove la correzione non implichi esercizio di poteri discrezionali.
Massime di principio
- La notifica del rinvio per legittimo impedimento del difensore non richiede termini rigidi per i successivi differimenti, ma deve essere sufficientemente tempestiva da consentire la partecipazione effettiva del difensore.
- La desistenza o recesso dal reato presuppone una scelta volontaria dell'agente non determinata da eventi esterni: la mera assenza casuale dell'oggetto della predazione non configura desistenza.
- La tentata rapina impropria può essere riconosciuta anche se la violenza o la minaccia si realizzano in momento o luogo diversi dall'azione di impossessamento, purché sussista un'unitarietà teleologica dell'azione diretta ad assicurarsi l'impunità o a impedire il recupero della cosa.
- Il concorso anomalo richiede valutazione del nesso psicologico e della prevedibilità dell'evento più grave da parte del coautore; la semplice presenza o partecipazione non basta a fondare il concorso anomalo.
- Le lesioni non sono assorbite nel reato di rapina se la violenza provoca danno personale: in tal caso opera il concorso di reati e occorre motivazione specifica per ritenere l'assorbimento.
- La correzione del dispositivo giudiziale (art. 130 c.p.p.) richiede la procedura camerale e l'avviso alle parti; la mancata osservanza di tali formalità può generare nullità con effetti anche sulla determinazione della pena, specialmente se la correzione peggiora la posizione dell'imputato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15147/2022 del 20/04/2022
- Sentenza penale · 20 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15148/2022 del 20/04/2022
- Sentenza penale · 20 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15151/2022 del 20/04/2022
- Sentenza penale · 20 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15152/2022 del 20/04/2022
- Sentenza penale · 20 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15153/2022 del 20/04/2022
- Sentenza penale · 20 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 15156/2022 del 20/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →