Cassazione Penale, Sentenza n. 31021/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. con cui furono concordate pene per il reato continuato di illecita detenzione di cocaina. A.A. deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al presunto concorso nella detenzione. L.E. proponeva plurimi motivi: vizio di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento, errata qualificazione giuridica, valutazione e comparazione delle circostanze e congruità della pena; censurava la confisca di €14.750,00 sostenendo l'assenza di nesso di pertinenzialità e la compatibilità con le fonti di reddito; contestava il ritiro della patente come inidoneo (sostanza custodita in abitazione e non uso del veicolo); contestava l'espulsione per insufficiente bilanciamento fra interesse pubblico e situazione familiare (viveva in Italia, coniugato, due figli, uno con grave autismo, titolare di impresa).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di A.A. e L.E. (o i relativi motivi) per carenza di specificità e genericità delle doglianze ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; quanto alle statuizioni non concordate (confisca, ritiro patente, espulsione) il ricorso di L.E. è comunque inammissibile poiché manifestamente infondato o generico. La confisca è stata ritenuta fondata su art. 240-bis c.p. (sproporzione fra redditi e patrimonio), con riscontro di elementi fattuali (ingente somma in contanti custodita in modo anomalo e ammissioni dell'imputato). Il ritiro della patente è una sanzione accessoria discrezionale adeguatamente motivata dal giudice con riferimento all'uso del veicolo per il progetto criminoso. L'espulsione è stata motivata dalla pericolosità sociale desumibile dall'ingente quantitativo di cocaina; la Corte osserva che il difensore ha l'onere di prospettare e provare in sede di merito gli elementi familiari idonei a impedire l'espulsione. Sono state liquidate le spese e disposta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la somma equitativamente fissata in €3.000,00 a carico di ciascun ricorrente per la cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina del patteggiamento: la sentenza impugnata è una sentenza ex art. 444 c.p.p. e quindi soggetta ai limiti di impugnazione in cassazione previsti dalla normativa speciale
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Limita i motivi proponibili in cassazione avverso sentenze di patteggiamento: possono essere dedotti solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena/ misura di sicurezza; doglianze generiche sono inammissibili
art. 606 c.p.p.
Regola i motivi generali di ricorso per cassazione; applicabile per contestazioni su statuizioni non oggetto di accordo, ma l'impugnazione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza
art. 240-bis c.p. (menzionato come art. 240 cod. pen. nella censura)
Prevede la confisca per sproporzione tra redditi/entrate e patrimonio; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale norma quando emerge la mancata giustificazione di significativa somma di denaro e elementi indiziari di provenienza illecita
art. 85 t.u.s. (Testo Unico stupefacenti)
Prevede il ritiro della patente come pena accessoria; la sua applicazione è facoltativa e richiede motivazione specifica: se la motivazione è non manifestamente illogica la decisione è legittima
art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u.s.)
Disciplina l'espulsione come misura di sicurezza per stranieri condannati per reati di stupefacenti; l'applicazione richiede accertamento della pericolosità sociale e, se prospettata, l'esame comparativo con la situazione familiare del condannato
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena da tenere in considerazione anche ai fini del bilanciamento degli interessi nella valutazione delle misure accessorie/di sicurezza (richiamato nel contesto dell'esame comparativo)
art. 8 CEDU e art. 117 Cost.
Principio di tutela della vita familiare e obbligo di conformità del diritto interno ai diritti convenzionali; richiedono che l'eventuale espulsione sia valutata rispetto al diritto alla vita familiare se opportunamente prospettata e documentata
art. 616 c.p.p.
Prevede l'obbligo, in caso di inammissibilità dei ricorsi, del pagamento delle spese e del versamento per la cassa delle ammende; applicato con fissazione di €3.000,00 per ciascun ricorrente
Massime di principio
- I ricorsi avverso sentenze di patteggiamento sono fortemente limitati: vanno dedotti in cassazione solo motivi specifici previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; doglianze generiche comportano l'inammissibilità.
- Quando si censura in cassazione la motivazione per travisamento della prova, il ricorso deve essere autosufficiente: indicare l'atto processuale, il dato probatorio concreto, la prova della verità dell'elemento e dimostrare in che modo ciò compromette decisivamente la motivazione.
- La confisca basata sulla sproporzione fra redditi e patrimonio (art. 240-bis c.p.) può essere adottata anche in assenza di nesso di pertinenzialità con il reato quando emergono elementi concreti di accumulo illeciti (es. grosse somme in contanti custodite anormalmente) e l'imputato non fornisce specifiche e verificabili prove di redditi leciti giustificativi.
- Le pene accessorie discrezionali (es. ritiro della patente) richiedono motivazione; se il giudice fornisce argomentazioni logiche e non contraddittorie sull'uso del mezzo per finalità criminose, la decisione è difficilmente censurabile in cassazione.
- Per ottenere che la condizione familiare impedisca l'espulsione di uno straniero condannato per stupefacenti, l'interessato deve prospettare e provare in sede di merito gli elementi familiari rilevanti (convivenza, gravità delle condizioni familiari, dipendenze economiche, ecc.); la mera enunciazione in sede di impugnazione è insufficiente.
- Chi impugna deve allegare e documentare le prove che intendono far valere in cassazione: riferimenti generici a documenti o circostanze non specificati rendono il ricorso inammissibile.
- In caso di inammissibilità dolosa o per colpa non grave non sussistendo elementi contrari, sono comunque previste sanzioni economiche a carico dei ricorrenti (spese e ammende).
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