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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31021/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. con cui furono concordate pene per il reato continuato di illecita detenzione di cocaina. A.A. deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al presunto concorso nella detenzione. L.E. proponeva plurimi motivi: vizio di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento, errata qualificazione giuridica, valutazione e comparazione delle circostanze e congruità della pena; censurava la confisca di €14.750,00 sostenendo l'assenza di nesso di pertinenzialità e la compatibilità con le fonti di reddito; contestava il ritiro della patente come inidoneo (sostanza custodita in abitazione e non uso del veicolo); contestava l'espulsione per insufficiente bilanciamento fra interesse pubblico e situazione familiare (viveva in Italia, coniugato, due figli, uno con grave autismo, titolare di impresa).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di A.A. e L.E. (o i relativi motivi) per carenza di specificità e genericità delle doglianze ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; quanto alle statuizioni non concordate (confisca, ritiro patente, espulsione) il ricorso di L.E. è comunque inammissibile poiché manifestamente infondato o generico. La confisca è stata ritenuta fondata su art. 240-bis c.p. (sproporzione fra redditi e patrimonio), con riscontro di elementi fattuali (ingente somma in contanti custodita in modo anomalo e ammissioni dell'imputato). Il ritiro della patente è una sanzione accessoria discrezionale adeguatamente motivata dal giudice con riferimento all'uso del veicolo per il progetto criminoso. L'espulsione è stata motivata dalla pericolosità sociale desumibile dall'ingente quantitativo di cocaina; la Corte osserva che il difensore ha l'onere di prospettare e provare in sede di merito gli elementi familiari idonei a impedire l'espulsione. Sono state liquidate le spese e disposta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la somma equitativamente fissata in €3.000,00 a carico di ciascun ricorrente per la cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina del patteggiamento: la sentenza impugnata è una sentenza ex art. 444 c.p.p. e quindi soggetta ai limiti di impugnazione in cassazione previsti dalla normativa speciale

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita i motivi proponibili in cassazione avverso sentenze di patteggiamento: possono essere dedotti solo motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena/ misura di sicurezza; doglianze generiche sono inammissibili

  • art. 606 c.p.p.

    Regola i motivi generali di ricorso per cassazione; applicabile per contestazioni su statuizioni non oggetto di accordo, ma l'impugnazione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza

  • art. 240-bis c.p. (menzionato come art. 240 cod. pen. nella censura)

    Prevede la confisca per sproporzione tra redditi/entrate e patrimonio; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale norma quando emerge la mancata giustificazione di significativa somma di denaro e elementi indiziari di provenienza illecita

  • art. 85 t.u.s. (Testo Unico stupefacenti)

    Prevede il ritiro della patente come pena accessoria; la sua applicazione è facoltativa e richiede motivazione specifica: se la motivazione è non manifestamente illogica la decisione è legittima

  • art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u.s.)

    Disciplina l'espulsione come misura di sicurezza per stranieri condannati per reati di stupefacenti; l'applicazione richiede accertamento della pericolosità sociale e, se prospettata, l'esame comparativo con la situazione familiare del condannato

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena da tenere in considerazione anche ai fini del bilanciamento degli interessi nella valutazione delle misure accessorie/di sicurezza (richiamato nel contesto dell'esame comparativo)

  • art. 8 CEDU e art. 117 Cost.

    Principio di tutela della vita familiare e obbligo di conformità del diritto interno ai diritti convenzionali; richiedono che l'eventuale espulsione sia valutata rispetto al diritto alla vita familiare se opportunamente prospettata e documentata

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo, in caso di inammissibilità dei ricorsi, del pagamento delle spese e del versamento per la cassa delle ammende; applicato con fissazione di €3.000,00 per ciascun ricorrente

Massime di principio

  • I ricorsi avverso sentenze di patteggiamento sono fortemente limitati: vanno dedotti in cassazione solo motivi specifici previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; doglianze generiche comportano l'inammissibilità.
  • Quando si censura in cassazione la motivazione per travisamento della prova, il ricorso deve essere autosufficiente: indicare l'atto processuale, il dato probatorio concreto, la prova della verità dell'elemento e dimostrare in che modo ciò compromette decisivamente la motivazione.
  • La confisca basata sulla sproporzione fra redditi e patrimonio (art. 240-bis c.p.) può essere adottata anche in assenza di nesso di pertinenzialità con il reato quando emergono elementi concreti di accumulo illeciti (es. grosse somme in contanti custodite anormalmente) e l'imputato non fornisce specifiche e verificabili prove di redditi leciti giustificativi.
  • Le pene accessorie discrezionali (es. ritiro della patente) richiedono motivazione; se il giudice fornisce argomentazioni logiche e non contraddittorie sull'uso del mezzo per finalità criminose, la decisione è difficilmente censurabile in cassazione.
  • Per ottenere che la condizione familiare impedisca l'espulsione di uno straniero condannato per stupefacenti, l'interessato deve prospettare e provare in sede di merito gli elementi familiari rilevanti (convivenza, gravità delle condizioni familiari, dipendenze economiche, ecc.); la mera enunciazione in sede di impugnazione è insufficiente.
  • Chi impugna deve allegare e documentare le prove che intendono far valere in cassazione: riferimenti generici a documenti o circostanze non specificati rendono il ricorso inammissibile.
  • In caso di inammissibilità dolosa o per colpa non grave non sussistendo elementi contrari, sono comunque previste sanzioni economiche a carico dei ricorrenti (spese e ammende).

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