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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33551/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Milano aveva revocato una precedente ordinanza del 24 settembre 2025, con la quale era stata dichiarata estinta la pena irrogata in continuazione con una sentenza del 2010 e, su richiesta del pubblico ministero, era stata rideterminata la pena inflitta con sentenza del Tribunale di Milano del 25 marzo 2010, divenuta definitiva il 31 ottobre 2013, nella misura di undici anni e sei mesi di reclusione ed euro 47.000 di multa. Il condannato ha impugnato l’ordinanza deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 172 cod. pen. e 673 cod. proc. pen., nonché dell’art. 24 Cost., con vizio di motivazione. Dopo la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, che aveva chiesto l’annullamento con rinvio, la difesa, munita di procura speciale, ha trasmesso rituale rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia rituale all’impugnazione, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., senza esaminare nel merito le censure relative alla revoca dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 500 euro alla Cassa delle ammende, somma determinata equitativamente in considerazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 172 c.p.

    Norma indicata dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge; la Corte non ne ha esaminato il merito a causa della rinuncia al ricorso.

  • art. 673 c.p.p.

    Norma indicata dal ricorrente in relazione ai poteri del giudice dell’esecuzione; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 24 Cost.

    Parametro costituzionale richiamato dal ricorrente insieme al vizio di motivazione; la Corte non ha deciso la relativa questione.

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La rinuncia rituale all’impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 186 Cost.

    La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 nella valutazione dei presupposti per il versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, proveniente dalla difesa munita di procura speciale, determina l’inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse processuale, senza necessità di esaminare le censure di merito.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per rinuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), e dell’art. 616 c.p.p.
  • Il versamento di una somma alla Cassa delle ammende può essere disposto, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., quando siano valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso esaminato la somma è stata determinata in 500 euro.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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