Sentenza n. 859/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - del Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie- SDA AP/FM della Regione Marche n°471 del 10.8.2023 (e del relativo documento istruttorio) di istituzione definitiva della Zona di Ripopolamento e Cattura (di seguito Z.R.C.) all''interno del territorio dell''Ambito Territoriale di Caccia AP nei Comuni di Acquaviva Picena- San Benedetto del Tronto- Monteprandone; - del Decreto del Dirigente del Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie- SDA AP/FM della Regione Marche n°217 dell''8.5.2023 (e relativo documento istruttorio) di avvio dell''iter di istituzione ai sensi dell''art.12 L.R. n°7/1995 della Z.R.C. nei Comuni di Acquaviva Picena- San Benedetto del Tronto- Monteprandone; - dei Conteggi eseguiti dalla società Hystrix srl assunti dalla Regione Marche a prot. n°0989571 del 7.8.2023 (e relativi allegati) a seguito di opposizione alla istituzione della Z.R.C. Acquaviva Picena- San Benedetto del Tronto- Monteprandone presentata da proprietari e conduttori di fondi ricompresi nell''area geografica ricomprendente la predetta Z.R.C.; -del Programma Annuale di gestione della Z.R.C. Acquaviva Picena- San Benedetto del Tronto- Monteprandone approvato dal Comitato di Gestione dell''A.T.C. AP con deliberazione del 31.3.2023 ed assunto dalla Regione Marche a prot. n°0382609 del 3.4.2023 (e relativi allegati); - di tutti gli atti, fatti e provvedimenti presupposti e/o conseguenti e/o antecedenti e/o connessi e/o successivi, anche non noti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti regionali di avvio e istituzione definitiva di una Zona di Ripopolamento e Cattura, nonché i relativi conteggi istruttori e il programma annuale di gestione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e ATC)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari e conduttori di fondi situati nei Comuni interessati dalla Z.R.C., hanno impugnato il decreto regionale di istituzione definitiva della zona, il precedente decreto di avvio del procedimento, i conteggi svolti dalla società incaricata e gli atti connessi. La Z.R.C. interessava una superficie complessiva di 1.154,61 ettari, dei quali circa 924 classificati come territorio agro-silvo-pastorale. I ricorrenti sostenevano che le opposizioni presentate dai proprietari e conduttori superassero il quorum ostativo del 40 per cento previsto dall'art. 10, comma 14, della legge n. 157/1992. Con il primo motivo deducevano violazione degli artt. 1100 e 1105 c.c. e dell'art. 10 della legge n. 157/1992, sostenendo che l'opposizione proposta da un singolo comproprietario dovesse essere riferita all'intera superficie del fondo in comproprietà, e non soltanto alla quota ideale dell'opponente, in ragione della presunzione di consenso degli altri comproprietari agli atti di ordinaria amministrazione. Secondo i ricorrenti, la superficie opponente sarebbe così ammontata a 514,3466 ettari, pari al 55,66 per cento del T.A.S.P. Con il secondo motivo deducevano violazione dell'art. 10 della legge n. 157/1992, degli artt. 3, 5 e 12 della legge regionale Marche n. 7/1995 e del Piano Faunistico Venatorio regionale, nonché eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione, contraddittorietà e sviamento. Contestavano che il quorum fosse stato calcolato rapportando i 431,89 ettari riconosciuti dalla Regione come oggetto di opposizione all'intera superficie geografica di 1.154,61 ettari, anziché ai soli 924 ettari di T.A.S.P.; secondo tale criterio, anche i conteggi regionali avrebbero superato il 40 per cento. Deducevano inoltre un difetto di istruttoria rispetto alle modalità di individuazione del T.A.S.P. e una contraddizione tra gli atti regionali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle questioni di legittimazione e interesse perché infondato nel merito. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. L'istituzione di una Z.R.C. non costituisce un mero vincolo privatistico sulla proprietà, ma realizza un interesse pubblico prevalente di tutela, riproduzione e gestione della fauna selvatica. La disciplina dell'art. 10 della legge n. 157/1992 consente inoltre l'istituzione coattiva delle zone e qualifica come consenzienti, ai fini della superficie interessata, i proprietari o conduttori che non abbiano manifestato opposizione. Non è quindi applicabile il meccanismo civilistico invocato dai ricorrenti, perché l'attribuzione all'opposizione del singolo comproprietario dell'intera superficie comune produrrebbe effetti contrari alla posizione dei comproprietari silenti, che la legge considera consenzienti, e impedirebbe di individuare con certezza la superficie posseduta da chi si oppone effettivamente. Il secondo motivo è stato anch'esso respinto. Il riferimento dell'art. 10, comma 14, della legge n. 157/1992 alla "superficie complessiva che si intende vincolare" impone di assumere come base di calcolo l'intero perimetro della Z.R.C. risultante dall'atto istitutivo, pari a 1.154,61 ettari, e non soltanto la componente classificata come T.A.S.P. Il richiamo al territorio agro-silvo-pastorale contenuto nel comma 3 riguarda le quote programmatorie regionali e non il calcolo del quorum delle opposizioni. Ne consegue che le aree comprese nel perimetro della Z.R.C. concorrono complessivamente al denominatore, anche se non sono strettamente agro-silvo-pastorali, e non rilevano a tal fine le disposizioni del Piano Faunistico Venatorio regionale che definiscono il T.A.S.P. Il TAR ha escluso anche la dedotta contraddittorietà con il decreto regionale di avvio, poiché la definizione del T.A.S.P. contenuta in tale atto non impedisce che la Z.R.C. comprenda ulteriori aree. Spese compensate in ragione della complessità della normativa.
Norme richiamate
art. 10, commi 3, 8, 14, 15, 16 e 17, l. 157/1992
alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
La Z.R.C. persegue un interesse pubblico prevalente di tutela e gestione della fauna selvatica; il quorum delle opposizioni deve essere calcolato sulla superficie complessiva che si intende vincolare, mentre il riferimento al T.A.S.P. contenuto nel comma 3 riguarda le quote programmatorie regionali e non la base di calcolo delle opposizioni. L'opposizione del singolo comproprietario non può essere estesa all'intera superficie comune, perché la legge considera consenzienti i proprietari che non abbiano manifestato opposizione.
art. 3, comma 1, l.r. Marche n. 7/1995
Non impone di escludere dalle Z.R.C. le aree antropizzate o comunque non strettamente agro-silvo-pastorali; tali aree possono concorrere alla superficie complessiva oggetto del vincolo.
art. 5 l.r. Marche n. 7/1995
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina regionale della pianificazione faunistico-venatoria, senza che il giudice ne ricavi una diversa regola rispetto al criterio di calcolo della superficie complessiva previsto dall'art. 10, comma 14, della legge n. 157/1992.
art. 12 l.r. Marche n. 7/1995
Disciplina l'avvio dell'iter istitutivo della Z.R.C.; la sua applicazione non modifica la base di calcolo del quorum delle opposizioni.
artt. 1100 e 1105 c.c.
I principi civilistici sulla comunione e sugli atti di ordinaria amministrazione non sono applicabili per estendere l'opposizione di un comproprietario all'intera superficie comune nell'ambito della procedura pubblicistica di istituzione della Z.R.C.
Piano Faunistico Venatorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale Marche n. 108/2020
Le disposizioni sul calcolo del T.A.S.P. definiscono tale categoria territoriale, ma non incidono sulla diversa nozione di superficie complessiva della Z.R.C. utilizzata per il quorum delle opposizioni.
Massime di principio
- Nel procedimento di istituzione di una Zona di Ripopolamento e Cattura, il quorum ostativo delle opposizioni previsto dall'art. 10, comma 14, della legge n. 157/1992 deve essere calcolato rapportando la superficie dei fondi dei proprietari o conduttori effettivamente opponenti alla superficie complessiva dell'area che l'amministrazione intende vincolare, come individuata dall'atto istitutivo.
- La superficie complessiva rilevante per il quorum di opposizione all'istituzione di una Z.R.C. coincide con l'intero perimetro dell'area vincolata e non soltanto con la porzione classificata come territorio agro-silvo-pastorale; il riferimento al T.A.S.P. previsto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 157/1992 riguarda le quote programmatorie regionali e non il calcolo delle opposizioni.
- Nella procedura pubblicistica di istituzione di una Z.R.C., l'opposizione manifestata da un singolo comproprietario non può essere computata come riferita all'intera superficie del fondo in comunione sulla base delle regole civilistiche sugli atti di ordinaria amministrazione, poiché ciò contrasterebbe con la disciplina speciale che considera consenzienti i comproprietari rimasti silenti.
- L'istituzione di una Z.R.C. è funzionale a un interesse pubblico prevalente di tutela e riproduzione della fauna selvatica e può essere disposta anche coattivamente; pertanto, il calcolo del quorum e l'individuazione dei soggetti opponenti devono essere effettuati secondo la disciplina speciale della legge n. 157/1992, senza applicare criteri privatistici incompatibili.
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