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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12956/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (titolari diritti musicali)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra la titolarità delle registrazioni fonografiche di brani interpretati da un noto artista e la titolarità dei diritti di edizione musicale sulle opere incorporate in tali registrazioni. La società ricorrente sosteneva di aver commercializzato i fonogrammi, anche online, con autorizzazione S.I.A.E. fino al 2006; dopo la revoca del mandato S.I.A.E. da parte delle società titolari dei diritti editoriali, avrebbe chiesto senza esito di poter continuare lo sfruttamento digitale e di ottenere licenze per sincronizzazioni. Ha quindi chiesto il risarcimento del danno per asserito comportamento abusivo e ostativo delle società convenute e per inadempimento e violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte degli eredi dell'autore, oltre che per responsabilità degli amministratori delle società. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1372, 1453 e 2697 c.c. e nullità della sentenza, lamentando che la Corte territoriale avrebbe escluso l'inadempimento degli eredi e avrebbe mal valutato il riparto dell'onere della prova, oltre a non ammettere prove testimoniali e a non considerare altra sentenza resa in diversa causa; 2) violazione degli artt. 1175, 1176, 1375 e 2697 c.c. e nullità della sentenza, censurando l'esclusione della responsabilità da contatto sociale; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione al rilievo attribuito al tempo trascorso tra la conoscenza dell'illecito e la proposizione della domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse affermato alcuna modifica dei rapporti contrattuali per effetto della revoca del mandato S.I.A.E., ma si fosse limitata a osservare che, da quel momento, la società ricorrente avrebbe dovuto chiedere le autorizzazioni ai titolari dei diritti editoriali e non più alla S.I.A.E. Ha poi escluso che le censure fossero idonee a scalfire la valutazione di merito sull'assenza di una condotta inadempiente o illecita: le doglianze miravano in realtà a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e non censurabili come violazione di legge. La Corte ha inoltre ribadito che, quando il creditore agisce per responsabilità contrattuale, deve provare anche la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede posti a fondamento del diritto azionato; e che chi denunci in cassazione la mancata ammissione di prove deve specificarne contenuto, finalità, rilevanza e conoscibilità dei fatti da parte dei testimoni, onere non assolto nel caso concreto. È stata poi ritenuta inammissibile la censura sul contatto sociale per difetto di specificità, mancando l'indicazione della precisa regola di condotta violata. Infine, è stata ritenuta comprensibile la motivazione con cui la Corte d'appello aveva considerato assorbita la questione del lasso temporale tra conoscenza del fatto e azione giudiziaria, poiché la domanda era stata già ritenuta infondata per insussistenza della condotta illecita o inadempiente. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e nullità della sentenza non possono essere usate per riesaminare accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante o apparente; nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta comprensibile e logicamente ricostruibile.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato una violazione idonea a sovvertire l'accertamento di merito sull'assenza di inadempimento.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di inadempimento, ma la domanda risarcitoria è stata respinta perché non risultava provata una condotta inadempiente o illecita.

  • art. 2697 c.c.

    Il creditore che agisce per risarcimento deve provare la fonte del proprio diritto e, se invoca responsabilità contrattuale per violazione di buona fede e correttezza, deve provare anche tale violazione; inoltre, per contestare il rigetto di prove testimoniali occorre specificarne contenuto, rilevanza e conoscibilità dei fatti.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato come dovere di correttezza, ma la Corte ha ritenuto non dimostrata la sua violazione.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato come parametro di diligenza, ma non è stata accolta la censura sulla sua violazione.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte ha escluso che ne fosse stata provata la violazione.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato per delimitare la responsabilità da contatto sociale, configurabile solo se esiste una precisa regola di condotta imposta dalla legge a tutela dei terzi.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in un nuovo giudizio sul merito delle prove: l'accertamento della condotta inadempiente o illecita appartiene al giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti propri del vizio motivazionale, se dedotto e specificamente argomentato.
  • Quando il creditore agisce per responsabilità contrattuale o per violazione dei doveri di buona fede e correttezza, deve allegare e provare non solo il titolo del proprio diritto ma anche la concreta violazione dell'obbligo dedotto a fondamento della domanda.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale può essere utilmente censurata in cassazione solo se il ricorrente indica puntualmente il contenuto dei capitoli, la loro rilevanza decisiva e la ragione per cui i testimoni erano in grado di riferire sui fatti.
  • La responsabilità da contatto sociale non può essere affermata in via generica: occorre l'individuazione di una specifica regola di condotta imposta dall'ordinamento e posta a tutela del soggetto che agisce in giudizio.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice; è invece sufficiente anche una motivazione sintetica che renda chiara la ratio decidendi e l'eventuale assorbimento di questioni ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioniProveInadempimento
RamiProprietà intellettualeProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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