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Sentenza

Sentenza n. 2653/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del 17 marzo 2025 che ha richiesto il recupero di € 144.042,19 lordi per l’attività di bed and breakfast svolta nel quadriennio 2020-2024, oltre agli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, ha contestato la richiesta di versare € 144.042,19 lordi, riferita ai proventi dell’attività ricettiva di bed and breakfast esercitata presso la propria abitazione nel quadriennio 2020-2024, prima formalmente come titolare e poi, secondo l’Amministrazione, come imprenditore occulto. Con il primo motivo ha sostenuto che il recupero previsto dall’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 165/2001 non si applica alle attività imprenditoriali vietate in assoluto, per le quali sarebbero configurabili soltanto conseguenze disciplinari e un eventuale risarcimento del danno erariale. Con il secondo ha negato che l’attività fosse imprenditoriale o soggetta ad autorizzazione, prospettandone la riconducibilità alle attività sempre consentite dall’art. 895 d.lgs. 66/2010. Con il terzo ha denunciato l’omessa partecipazione procedimentale, deducendo che non aveva potuto contestare la quantificazione degli introiti, e il difetto di motivazione sull’importo richiesto. Con il quarto ha contestato il calcolo al lordo dei costi sostenuti per produrre i ricavi, invocando anche violazione della proporzionalità e irragionevolezza.

La decisione

Il TAR ha respinto i primi due motivi, esaminati congiuntamente: l’attività di bed and breakfast, quando esercitata dal militare come attività d’impresa anche di fatto, integra un’incompatibilità professionale ai sensi dell’art. 894 d.lgs. 66/2010; la saltuario svolgimento o la mancata dimostrazione della redditività non escludono tale incompatibilità. L’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001 consente il recupero dei compensi anche quando l’attività non autorizzata sia radicalmente incompatibile con il pubblico impiego, e non soltanto quando si tratti di incarichi astrattamente autorizzabili. Ha invece accolto congiuntamente il terzo e il quarto motivo nella parte relativa alla quantificazione: il recupero può riguardare il compenso effettivamente percepito, al netto degli esborsi inerenti alla produzione del ricavo, e l’importo richiesto non poteva quindi essere calcolato al lordo dei costi. Ha annullato le determinazioni impugnate limitatamente alla quantificazione della somma da recuperare, facendo salvi i nuovi provvedimenti dell’Amministrazione su tale profilo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 894 d.lgs. 66/2010

    Come autorevolmente chiarito dal Consiglio di Stato in una fattispecie analoga all’odierna, tali fonti normative debbono essere interpretate nel senso che la titolarità o la contitolarità da parte di un appartenente all’Arma dei Carabinieri di un’attività di impresa, anche solo di fatto, ivi incluso l’esercizio di locali adibiti all’ospitalità, offerta secondo la formula del bed and breakfast, implica per definizione il perseguimento di uno scopo di lucro e sostanzia una fattispecie di incompatibilità professionale in capo al militare.

    La titolarità, anche di fatto, di un bed and breakfast da parte di un carabiniere integra incompatibilità professionale, indipendentemente dalla professionalità o dalla redditività concreta dell’attività.

  • art. 895 d.lgs. 66/2010

    Posta tale premessa, come già chiarito da questo Tribunale secondo considerazioni, dalle quali l’odierno Collegio non vede ragione per decampare, la fattispecie dello svolgimento da parte di un appartenente all’Arma dei Carabinieri dell’attività ricettiva di B&B giustifica, al di là di ogni considerazione sulla sua lucrosità ovvero abitualità, l’adozione da parte dell’Amministrazione di appartenenza del militare del particolare provvedimento previsto dall’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001

    L’attività di bed and breakfast non rientra, per il solo fatto di essere svolta da un militare, tra le attività extraprofessionali sempre consentite dall’art. 895.

  • art. 896 d.lgs. 66/2010

    Invero, tale disposizione trova il suo presupposto nello svolgimento dell’attività economica da parte del pubblico dipendente in assenza di previo permesso dell’Amministrazione di appartenenza, al di là della sussumibilità o meno dell’attività gerita tra quelle in astratto suscettibili di autorizzazione (cfr. T.A.R.S., Sez. III, sent. 31.03.2026, n. 886 ed in senso conforme Cons. Stato, Sez. VII, sent. 16.12.2024, n. 10089).

    La disciplina degli incarichi soggetti ad autorizzazione va letta insieme al regime di recupero dell’art. 53, comma 7: il recupero non è escluso perché l’attività svolta sia, in sé, incompatibile e non autorizzabile.

  • art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001

    Invero, tale disposizione trova il suo presupposto nello svolgimento dell’attività economica da parte del pubblico dipendente in assenza di previo permesso dell’Amministrazione di appartenenza, al di là della sussumibilità o meno dell’attività gerita tra quelle in astratto suscettibili di autorizzazione (cfr. T.A.R.S., Sez. III, sent. 31.03.2026, n. 886 ed in senso conforme Cons. Stato, Sez. VII, sent. 16.12.2024, n. 10089).

    Il recupero dei compensi può essere disposto anche per un’attività economica radicalmente incompatibile con il pubblico impiego e non astrattamente autorizzabile, se svolta senza previo permesso dell’Amministrazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    Pertanto, il ricorso del signor -OMISSIS- risulta fondato in relazione alla doglianza in discorso.

    Il TAR ha accolto la doglianza congiunta sulla partecipazione procedimentale e sulla quantificazione, ma il passaggio non enuncia una specifica interpretazione dell’art. 7.

  • art. 3 l. 241/1990

    Pertanto, il ricorso del signor -OMISSIS- risulta fondato in relazione alla doglianza in discorso.

    Il TAR ha accolto la doglianza congiunta sulla motivazione della quantificazione, senza formulare nel passaggio una regola autonoma sull’obbligo di motivazione.

Massime di principio

  • L’esercizio da parte di un militare di un’attività ricettiva di bed and breakfast, anche di fatto, integra incompatibilità professionale quando costituisce attività d’impresa; la saltuarietà e l’assenza di una concreta redditività non sono, di per sé, idonee a escluderla.
  • Il recupero previsto dall’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001 può riguardare i compensi derivanti da attività economiche svolte senza previa autorizzazione anche quando l’attività sia radicalmente incompatibile con il pubblico impiego e non sia astrattamente autorizzabile.
  • Il recupero ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001 deve essere limitato al compenso effettivamente percepito: non può includere gli esborsi sostenuti per produrre il ricavo e deve quindi essere determinato al netto dei relativi costi.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRapporto di impiego non privatizzato
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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