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Sentenza

Sentenza del 09/11/2020 n. 3373 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Comunicazione di irregolarità - Pagamento spontaneo - Successiva istanza di rimborso - Ammissibilità. (prima massima) Irpef - Detrazione delle spese per risparmio energetico - Obbligo di conservazione dei documenti - Periodo coincidente con il termine di decadenza dell'azione accertativa. (seconda massima)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

1) Imposta IRPEF: il contribuente ha effettuato pagamenti spontanei in esito a una comunicazione di irregolarità emessa nell'ambito del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36‑ter DPR 600/73) e ha successivamente presentato istanza di rimborso. 2) Detrazioni per risparmio energetico: contestazione sull'onere di conservare la documentazione comprovante il diritto alla detrazione e sul periodo per cui tale obbligo vale, in presenza di un beneficio eventualmente frazionato su più periodi d'imposta.

La decisione

1) È stata ritenuta ammissibile l'istanza di rimborso presentata nei termini di legge in relazione ai pagamenti spontanei effettuati a seguito della comunicazione di irregolarità: il pagamento non preclude la successiva contestazione e le somme versate sono ripetibili (richiamata Cass. 25767/20). 2) Per le detrazioni per interventi di risparmio energetico, l'obbligo di conservazione della documentazione è limitato al periodo entro il quale l'Amministrazione può esercitare il potere di accertamento ai sensi dell'art. 43 DPR 600/73, periodo decorrente dall'anno di sostenimento della spesa; non rileva che il beneficio sia stato frazionato in più periodi d'imposta.

Norme richiamate

  • d.P.R. 602/73, art. 38

    Consente la ripetizione delle somme indebitamente versate e l'ammissibilità dell'istanza di rimborso per pagamenti spontanei effettuati a seguito di comunicazioni di irregolarità.

  • d.P.R. 600/73, art. 36-ter

    Regola il controllo formale delle dichiarazioni e le comunicazioni di irregolarità; il pagamento a seguito di tale comunicazione è considerato spontaneo e non impedisce la successiva impugnazione o il rimborso.

  • d.P.R. 600/73, art. 43 e d.P.R. 917/86, art. 16-bis

    L'art. 43 individua il periodo di decadenza dell'azione accertativa; ai fini delle detrazioni per risparmio energetico (art. 16-bis), l'obbligo di conservazione dei documenti è limitato a tale periodo decorrente dall'anno di sostenimento della spesa, indipendentemente dal frazionamento del beneficio.

Massime di principio

  • Il pagamento effettuato dal contribuente in esito a una comunicazione di irregolarità nell'ambito del controllo formale non preclude la possibilità di ottenere il rimborso: il contribuente può proporre istanza di rimborso nei termini di legge e le somme versate sono potenzialmente ripetibili.
  • La presentazione spontanea del pagamento non equivale necessariamente a un riconoscimento definitivo della pretesa fiscale: resta ferma la possibilità di contestare successivamente l'accertamento e di ottenere il rimborso se il pagamento è risultato indebito.
  • Per le detrazioni per risparmio energetico, il datore dell'onere probatorio deve conservare la documentazione solo per il periodo di decadenza dell'azione accertativa (art. 43 DPR 600/73), decorrente dall'anno di sostenimento della spesa; il frazionamento del beneficio su più anni non estende automaticamente tale obbligo.
  • In situazioni simili è opportuno verificare sempre i termini di decadenza per l'azione accertativa e per la presentazione dell'istanza di rimborso, nonché conservare la documentazione relativa alle detrazioni almeno per il periodo previsto dall'art. 43.
  • Quando si riceve una comunicazione di irregolarità, valutare la possibilità di pagare provvisoriamente per evitare sanzioni/interessi ma anche preparare tempestivamente istanza di rimborso e la relativa documentazione qualora il pagamento risulti poi indebisto.

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