Sentenza del 09/11/2020 n. 3373 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Comunicazione di irregolarità - Pagamento spontaneo - Successiva istanza di rimborso - Ammissibilità. (prima massima) Irpef - Detrazione delle spese per risparmio energetico - Obbligo di conservazione dei documenti - Periodo coincidente con il termine di decadenza dell'azione accertativa. (seconda massima)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
1) Imposta IRPEF: il contribuente ha effettuato pagamenti spontanei in esito a una comunicazione di irregolarità emessa nell'ambito del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36‑ter DPR 600/73) e ha successivamente presentato istanza di rimborso. 2) Detrazioni per risparmio energetico: contestazione sull'onere di conservare la documentazione comprovante il diritto alla detrazione e sul periodo per cui tale obbligo vale, in presenza di un beneficio eventualmente frazionato su più periodi d'imposta.
La decisione
1) È stata ritenuta ammissibile l'istanza di rimborso presentata nei termini di legge in relazione ai pagamenti spontanei effettuati a seguito della comunicazione di irregolarità: il pagamento non preclude la successiva contestazione e le somme versate sono ripetibili (richiamata Cass. 25767/20). 2) Per le detrazioni per interventi di risparmio energetico, l'obbligo di conservazione della documentazione è limitato al periodo entro il quale l'Amministrazione può esercitare il potere di accertamento ai sensi dell'art. 43 DPR 600/73, periodo decorrente dall'anno di sostenimento della spesa; non rileva che il beneficio sia stato frazionato in più periodi d'imposta.
Norme richiamate
d.P.R. 602/73, art. 38
Consente la ripetizione delle somme indebitamente versate e l'ammissibilità dell'istanza di rimborso per pagamenti spontanei effettuati a seguito di comunicazioni di irregolarità.
d.P.R. 600/73, art. 36-ter
Regola il controllo formale delle dichiarazioni e le comunicazioni di irregolarità; il pagamento a seguito di tale comunicazione è considerato spontaneo e non impedisce la successiva impugnazione o il rimborso.
d.P.R. 600/73, art. 43 e d.P.R. 917/86, art. 16-bis
L'art. 43 individua il periodo di decadenza dell'azione accertativa; ai fini delle detrazioni per risparmio energetico (art. 16-bis), l'obbligo di conservazione dei documenti è limitato a tale periodo decorrente dall'anno di sostenimento della spesa, indipendentemente dal frazionamento del beneficio.
Massime di principio
- Il pagamento effettuato dal contribuente in esito a una comunicazione di irregolarità nell'ambito del controllo formale non preclude la possibilità di ottenere il rimborso: il contribuente può proporre istanza di rimborso nei termini di legge e le somme versate sono potenzialmente ripetibili.
- La presentazione spontanea del pagamento non equivale necessariamente a un riconoscimento definitivo della pretesa fiscale: resta ferma la possibilità di contestare successivamente l'accertamento e di ottenere il rimborso se il pagamento è risultato indebito.
- Per le detrazioni per risparmio energetico, il datore dell'onere probatorio deve conservare la documentazione solo per il periodo di decadenza dell'azione accertativa (art. 43 DPR 600/73), decorrente dall'anno di sostenimento della spesa; il frazionamento del beneficio su più anni non estende automaticamente tale obbligo.
- In situazioni simili è opportuno verificare sempre i termini di decadenza per l'azione accertativa e per la presentazione dell'istanza di rimborso, nonché conservare la documentazione relativa alle detrazioni almeno per il periodo previsto dall'art. 43.
- Quando si riceve una comunicazione di irregolarità, valutare la possibilità di pagare provvisoriamente per evitare sanzioni/interessi ma anche preparare tempestivamente istanza di rimborso e la relativa documentazione qualora il pagamento risulti poi indebisto.
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