Cassazione Penale, Ordinanza n. 14295/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna e, in particolare, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva. I motivi dedotti riguardavano: 1) il trattamento sanzionatorio, censurato in modo generico e meramente confutativo; 2) il diniego della sostituzione della pena detentiva, contestato sia quanto alla ritenuta aspecificità dell'istanza sia quanto al giudizio prognostico negativo formulato dal giudice di merito, fondato sulle condizioni personali del ricorrente (disoccupazione, assenza di fonti lecite di reddito, problematiche di tossicomania e precedente condanna per violazione del divieto di reingresso nel territorio italiano).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo meramente confutativo e privo di specifiche censure idonee a evidenziare manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio. Ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la richiesta di sostituzione della pena detentiva era stata correttamente rigettata per aspecificità dell'istanza e, comunque, per il giudizio prognostico negativo sulla capacità dell'imputato di adempiere alla pena pecuniaria o rispettare le prescrizioni alternative. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 36657 del 15/10/2025
Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792
L'appellante ha l'onere di supportare con specifiche deduzioni la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi; la mancata assoluzione di tale onere determina l'inammissibilità originaria della richiesta.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000
In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestazioni generiche e confutative sul trattamento sanzionatorio, senza indicare specifici vizi di illogicità manifesta della motivazione, è inammissibile.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva breve deve essere sorretta da deduzioni specifiche e puntuali; in difetto, la domanda può essere dichiarata originariamente inammissibile.
- Il giudice di merito può negare la sostituzione della pena detentiva quando formulI un giudizio prognostico negativo, fondato su elementi concreti della شخصية del condannato e sulle sue concrete capacità di adempiere alla pena pecuniaria o alle prescrizioni alternative.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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