Cassazione Penale, Sentenza n. 2518/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello lamentando l'erronea applicazione degli artt. 192 e 255, comma 3, del d.lgs. 152/2006; nel dettaglio sosteneva che, quanto al reato di mancata bonifica (capo b), la Corte di appello non aveva verificato i presupposti di fatto e di diritto dell'atto amministrativo (ordinanza sindacale) presupposto della contravvenzione, che l'atto impugnato era privo di motivazione e che il proprietario dell'area poteva essere ritenuto responsabile solo se avesse posto la condotta tipica o fornito un apporto materiale o morale all'autore dell'abbandono.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In sostanza ha confermato la qualificazione e l'addebito: il ricorrente è responsabile, in qualità di legale rappresentante della "Spanò Impresit s.r.l.", del reato di illecito abbandono di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006) e del reato di mancata ottemperanza all'ordine sindacale di rimozione (art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006) come riqualificato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza sindacale non fosse stata impugnata nelle sedi competenti e che la motivazione della sentenza di merito fosse adeguata; ha inoltre precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere in Cassazione cause di non punibilità, inclusa la prescrizione. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese di procedimento e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a)
Il reato di illecito abbandono di rifiuti è stato ritenuto provato a carico del ricorrente in quanto titolare dell'attività imprenditoriale cui era direttamente riconducibile il materiale di rifiuto rinvenuto; quindi la responsabilità penale è stata attribuita all'imprenditore/legale rappresentante.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255, comma 3
La Corte ha ritenuto che l'obbligo di ottemperare all'ordinanza sindacale di rimozione grava su chi ha commesso l'abbandono e anche sul proprietario o titolare di diritti sull'area se la violazione è imputabile per dolo o colpa; inoltre il mancato tempestivo impugnare dell'ordinanza amministrativa ne preclude efficaci censure in sede penale.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 192
Il ricorrente aveva invocato un'erronea applicazione di tale norma; la Corte di Cassazione ha però ritenuto la censura manifestamente infondata e non l'ha accolta.
cod. proc. pen., art. 129
La Corte sottolinea che la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, esclude la possibilità di far valere in Cassazione cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione.
cod. proc. pen., art. 616
Richiamato per giustificare l'addebito delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Norma richiamata dalla difesa per chiedere la trattazione orale del ricorso; la Corte non ha ritenuto rilevante tale richiesta ai fini dell'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- La responsabilità per abbandono di rifiuti può ricadere sia su chi materialmente abbandona i rifiuti sia sul proprietario o sul titolare di attività se la violazione è imputabile a titolo di dolo o colpa; l'essere proprietario o gestore dell'area può fondare l'addebito penale quando esista una connessione tra l'attività economica e i rifiuti rinvenuti.
- Un'ordinanza sindacale di rimozione non impugnata nei termini nelle sedi amministrative può essere considerata valida in sede penale e l'inosservanza può integrare la contravvenzione prevista dall'art. 255; pertanto è importante impugnare tempestivamente gli atti amministrativi che si ritengono illegittimi.
- Se un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il giudice di legittimità non entra nel merito delle cause di non punibilità (compresa la prescrizione), e il ricorrente conserva l'onere di proporre impugnazioni e fornire elementi utili nelle sedi competenti.
- Per difendersi efficacemente in simili casi è opportuno: a) impugnare tempestivamente l'ordinanza amministrativa che impone la rimozione; b) raccogliere e depositare prove che escludano il proprio apporto materiale o morale all'abbandono; c) dimostrare l'impossibilità oggettiva di rimuovere i rifiuti o di conoscere l'abbandono, ove possibile.
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