Sentenza del 22/06/2016 n. 4041 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Sottoscrizione funzionario non dirigente - Illegittimità dell'atto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento perché sottoscritto da un funzionario non dirigente, ritenendo necessaria la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un funzionario con qualifica dirigenziale. La questione riguardava anche gli effetti della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’avviso può essere sottoscritto dal capo dell’ufficio oppure da un funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva, ossia a un funzionario dell’area terza del comparto Agenzie fiscali. Non è richiesta la qualifica dirigenziale. Pertanto, la sottoscrizione da parte di un funzionario non dirigente non determina l’invalidità dell’atto e la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 non incide sulla validità dell’avviso.
Norme richiamate
Art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La norma non richiede che il sottoscrittore abbia qualifica dirigenziale; è sufficiente che si tratti di un funzionario appartenente all’area terza e munito di delega, ove necessario.
Art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012
La declaratoria di incostituzionalità della disposizione, relativa agli incarichi dirigenziali nell’Amministrazione finanziaria, non produce effetti sulla validità degli avvisi sottoscritti da funzionari non dirigenti quando questi siano legittimati ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.
d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 1 e 3
Sono richiamati nel quadro normativo generale della disciplina degli accertamenti tributari.
Massime di principio
- La mancanza della qualifica dirigenziale del funzionario che sottoscrive un avviso di accertamento non comporta automaticamente l’illegittimità o la nullità dell’atto.
- È sufficiente che il sottoscrittore sia un funzionario dell’area terza, appartenente alla carriera direttiva, e che agisca quale funzionario delegato secondo le regole dell’ufficio.
- La validità dell’avviso deve essere valutata principalmente alla luce dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza ricavare automaticamente conseguenze invalidanti dalla declaratoria di incostituzionalità di norme sugli incarichi dirigenziali.
- Chi contesta l’atto deve verificare concretamente l’inesistenza della delega, l’appartenenza del sottoscrittore a un livello funzionale non idoneo o altri specifici vizi della sottoscrizione; la sola circostanza che il firmatario non sia dirigente non è sufficiente.
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