Sentenza n. 1005/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, sezione Lavoro, n. 2558/2023
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Taranto, sezione Lavoro, n. 2558/2023, chiedendone l’esecuzione nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nelle more del giudizio ha dichiarato che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento della sorte capitale e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione alle spese. Tuttavia, non ha documentato in giudizio né l’effettivo pagamento pienamente satisfattivo né la data in cui esso sarebbe intervenuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere è stata riqualificata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse, poiché mancava la prova delle circostanze fattuali necessarie per accertare con certezza l’integrale soddisfazione della pretesa. Il giudice ha ritenuto quindi non possibile una pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur prendendo atto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e della particolare natura della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse giustifica la declaratoria di improcedibilità quando, per fatti intervenuti nel corso del giudizio, non permane un interesse concreto e attuale alla decisione, anche se non è stata provata in modo pienamente satisfattivo la circostanza idonea a determinare la cessazione della materia del contendere.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone la prova dell’integrale e piena soddisfazione della pretesa azionata e delle circostanze fattuali che la determinano; una mera dichiarazione della parte, non documentata quanto all’avvenuto pagamento e alla sua data, non è sufficiente.
- Quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione, ma non dimostra i presupposti per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, il giudice può riqualificare tale richiesta come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche in un giudizio di ottemperanza quando, secondo quanto rappresentato dalla parte, l’amministrazione abbia adempiuto alla prestazione richiesta, purché non sia più concretamente utile la prosecuzione del giudizio.
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