Sentenza n. 2482/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Catania, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica del docente per € 500,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il mancato adempimento, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata in forma esecutiva il 28 agosto 2025. Il titolo imponeva al Ministero di attribuire la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre accessori. La ricorrente ha rappresentato l’ulteriore decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e ha chiesto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito tardivamente e non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, la sua idoneità all’ottemperanza o l’avvenuto adempimento, né ha fornito prova del pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto a ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, del termine di deposito previsto per il rito camerale e degli adempimenti di notificazione richiesti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato il perdurante inadempimento ministeriale: il Ministero non ha contestato specificamente il titolo e non ha provato l’avvenuto pagamento. Applicando l’art. 2697 c.c., il Collegio ha posto a carico dell’amministrazione interessata l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli novanta giorni dalla scadenza del termine attribuito all’amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, ritenendosi l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente la disciplina richiamata dal giudice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 350,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
L’azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale previsto dalla norma; il TAR ne ha verificato il rispetto.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
In caso di mancata esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla norma, il cui rispetto è stato ritenuto sussistente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiede, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice; il TAR ha ritenuto documentato tale adempimento.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; pertanto il Ministero avrebbe dovuto provare l’avvenuto pagamento o altro fatto impeditivo dell’esecuzione.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 l. n. 724/1994
Individua la misura degli accessori riconosciuti dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, purché siano rispettati i termini e gli adempimenti previsti dal codice del processo amministrativo e dalla disciplina speciale sull’esecuzione contro la pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per una condanna pecuniaria, quando l’amministrazione non contesta specificamente il titolo e non dimostra l’avvenuto pagamento o altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo, deve ritenersi persistente l’inadempimento dell’obbligo risultante dal giudicato.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell’amministrazione, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando l’attività commissariale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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