Sentenza n. 5515/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza delle sentenze n. 553 del 2026 e n. 536 del 2026, rese dal T.A.R. Campania, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia nell'esecuzione delle sentenze del TAR Campania n. 553 del 2026 e n. 536 del 2026, recanti condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali distratte per complessivi € 2.700,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di due sentenze del TAR Campania che avevano condannato l'amministrazione al pagamento, con distrazione in suo favore, di complessivi € 2.700,00 oltre accessori di legge. Ha dedotto che le decisioni, non impugnate e passate in giudicato secondo le attestazioni depositate, erano state notificate all'amministrazione il 2 e il 3 febbraio 2026 e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto il pagamento delle somme e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito per resistere; l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo perché proposto da un unico creditore contro la medesima amministrazione debitrice e volto al pagamento di somme di denaro, pur in presenza di distinti titoli giudiziali. Nel merito ha accertato i presupposti dell'ottemperanza: le sentenze non erano state impugnate, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ordinato al Ministero di pagare integralmente le spettanze rivendicate entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, l'esecuzione è affidata al titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Il Ministero è inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato; non è disposta la distrazione delle spese del presente giudizio perché il ricorrente si è difeso in proprio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel merito, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione delle sentenze, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
L'ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e sia decorso inutilmente il termine legale dilatorio per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie gravanti sull'amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Nel merito, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione delle sentenze, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni concorre a integrare i presupposti per l'azione di ottemperanza.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
In caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui sopra, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
In caso di persistente inottemperanza, il commissario è individuato nel titolare della direzione generale ministeriale competente, il quale può delegare un funzionario e deve completare gli atti esecutivi entro l'ulteriore termine assegnato.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Al riguardo, occorre dare atto che il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con apposito provvedimento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza è ammissibile il ricorso cumulativo proposto da un unico creditore contro la medesima amministrazione debitrice per il pagamento di somme dovute in forza di distinti titoli giudiziali.
- Per l'ottemperanza a una condanna pecuniaria dell'amministrazione occorre che il titolo sia passato in giudicato e che sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'adempimento.
- Quando l'amministrazione non adempie entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per compiere gli atti necessari all'esecuzione entro un ulteriore termine.
- Ai fini del termine per presentare la parcella del commissario ad acta, il dies a quo coincide con il compimento dell'ultimo atto esecutivo e non con il deposito della relazione sull'attività svolta.
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