Sentenza del 25/02/2015 n. 3764 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - IRPEG - Fondazioni - Agevolazione ex art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Rimborso di imposta - Condizioni - Prova a carico del contribuente dello svolgimento di attività con finalità culturale - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Fondazione chiedeva il rimborso del 50% dell'IRPEG versata negli anni 1998, 1999 e 2000, invocando l'agevolazione prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 per le fondazioni. Contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto non provato lo svolgimento concreto, per le annualità interessate, di un'attività prevalentemente o esclusivamente culturale o di promozione sociale. La ricorrente sosteneva inoltre che il giudice d'appello avesse deciso oltre i limiti dell'impugnazione dell'Amministrazione e avesse motivato insufficientemente la decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'agevolazione fiscale non spetta sulla base della sola natura statutaria della fondazione, ma richiede la prova, a carico del contribuente ai sensi dell'art. 2697 c.c., dello svolgimento effettivo e prevalente o esclusivo di attività di promozione sociale o culturale nell'anno d'imposta considerato. Non è necessario che l'Amministrazione finanziaria formuli specifiche contestazioni su ogni singola attività. Sono state inoltre ritenute infondate o inammissibili le censure processuali e motivazionali. La Fondazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.000 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
Riduzione alla metà dell'IRPEG per determinati enti, comprese le fondazioni
Il beneficio è subordinato alla prova dell'effettivo svolgimento, nell'anno d'imposta interessato, di attività prevalentemente o esclusivamente culturali o di promozione sociale; non basta la previsione statutaria astratta.
Art. 2697 c.c.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto all'agevolazione grava sul contribuente che la richiede.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice d'appello non ha pronunciato oltre i limiti della domanda, poiché la contestazione dell'Agenzia riguardava anche l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla Fondazione.
Artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992
Le censure relative alla motivazione della sentenza tributaria sono state ritenute inammissibili, poiché la decisione era sufficientemente motivata e il ricorrente non aveva individuato uno specifico fatto decisivo omesso o contraddittoriamente valutato.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha qualificato e valutato i motivi di ricorso secondo la corretta tipologia di vizio denunciabile in cassazione, dichiarando infondate o inammissibili le doglianze non specificamente formulate.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e non si presumono: chi le invoca deve dimostrare tutti i requisiti previsti dalla legge.
- Per ottenere un beneficio destinato a enti con finalità culturali o sociali, non è sufficiente lo statuto: occorre documentare l'attività effettivamente svolta nell'anno fiscale rilevante.
- La prova deve riguardare la prevalenza o l'esclusività dell'attività agevolata, attraverso elementi concreti come progetti realizzati, bilanci, documentazione contabile, relazioni, contratti e risultati delle attività.
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente indicare analiticamente ogni attività dubbia se contesta in generale il mancato assolvimento dell'onere probatorio.
- In sede di cassazione, una contestazione generica della motivazione è insufficiente: occorre indicare con precisione il fatto decisivo non esaminato o la specifica contraddizione della motivazione.
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