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Sentenza

Sentenza n. 5669/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza dell’8 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202512393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza dell'8 ottobre 2025 relativa al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione dell'appuntamento per formalizzare la richiesta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio e a ottenere la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di visto al 17 dicembre 2025. Tale attivazione del procedimento ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il periodo non particolarmente ampio tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'Amministrazione, anche in ragione dell'elevato numero di istanze analoghe. L'Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha fatto venir meno la materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Era invocato per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, non resa necessaria a seguito dell'attivazione del procedimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l'attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Quando, durante il giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione attiva il procedimento richiesto e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale, non è necessario imporre un termine giudiziale per provvedere né nominare un commissario ad acta.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dal breve intervallo tra la presentazione dell'istanza e la notificazione del ricorso e dal comportamento collaborativo dell'amministrazione, anche se quest'ultima può essere condannata alla restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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