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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 12475 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

T. Srl ha impugnato 39 avvisi di rettifica relativi alle importazioni, effettuate tra il 2006 e il 2008, di fusioni grezze in acciaio. L'Agenzia aveva riclassificato la merce nella voce NC 7325 9990 90, assoggettandola a dazio del 2,7%, invece della voce NC 8431 4980 00, esente da dazio, applicata per 38 operazioni, e della voce NC 7325 1099 90, con dazio dell'1,7%, applicata per la restante operazione. La società sosteneva che i prodotti, pur incompleti, possedessero le caratteristiche fisiche essenziali dei prodotti finiti e contestava inoltre la motivazione degli avvisi e l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale lo aveva rigettato. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i cinque motivi: il primo non coglieva la reale motivazione della sentenza; il secondo era inammissibile anche alla luce della disciplina vigente sul vizio di motivazione; il terzo non contestava adeguatamente l'accertamento in fatto secondo cui la merce non possedeva le caratteristiche essenziali del prodotto finito; il quarto era nuovo e privo di autosufficienza; il quinto era generico e non adeguatamente documentato. Il ricorso è stato quindi rigettato e T. Srl è stata condannata a pagare all'Agenzia delle dogane le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.100 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda. Nel caso concreto la Corte ha escluso che la CTR avesse deciso su una classificazione diversa da quella posta a base della controversia, ritenendo il passaggio contestato una motivazione aggiuntiva.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3, n. 4 e n. 5

    Disciplina i motivi del ricorso per cassazione. Le censure devono essere formulate secondo il corretto vizio denunciato e devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata. Il vizio motivazionale, nella formulazione applicabile, non consentiva una rivalutazione generale dei fatti.

  • Regolamento CE n. 1789/2003, Regola generale 2(a)

    La Regola 2(a) riguarda gli oggetti incompleti o non finiti che presentano le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito.

    La regola non si applica automaticamente a ogni prodotto incompleto: il contribuente deve dimostrare che la merce, al momento dell'importazione, possiede le caratteristiche essenziali del prodotto finito. La Corte ha ritenuto decisivo l'accertamento di fatto secondo cui le fusioni grezze differivano significativamente dal prodotto finito e non risultavano progettate specificamente per una determinata macchina.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    Impone l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria. La relativa censura, tuttavia, deve essere stata tempestivamente proposta nei gradi di merito e adeguatamente indicata e documentata nel ricorso per cassazione.

  • Art. 378 c.p.c.

    Consente il deposito di memorie illustrative prima dell'udienza di discussione; il deposito della memoria non rimedia però all'inammissibilità dei motivi di ricorso.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ma nel caso concreto la Corte ha escluso tale obbligo per la data di notifica del ricorso.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale di prodotti incompleti, non è sufficiente dimostrare che il bene sia destinato a diventare un prodotto finito: occorre provare che possieda già, al momento dell'importazione, le caratteristiche essenziali del prodotto completo.
  • La classificazione doganale dipende dalle caratteristiche oggettive della merce e dalla sua funzione concretamente accertata, non soltanto dalla descrizione utilizzata nella dichiarazione doganale o dalla destinazione commerciale prospettata.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario contestare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Motivi riferiti a passaggi meramente argomentativi o non decisivi sono inammissibili.
  • Le questioni relative alla motivazione degli avvisi, alle sanzioni o al cumulo giuridico devono essere dedotte tempestivamente nei gradi di merito e riproposte in cassazione con indicazione precisa degli atti e dei documenti rilevanti.
  • La Corte di cassazione non procede normalmente a una nuova valutazione tecnica della merce: se il giudice di merito ha accertato le caratteristiche del prodotto con motivazione non adeguatamente censurata, tale accertamento tende a rimanere definitivo.
  • Per contrastare una riclassificazione doganale è opportuno produrre documentazione tecnica dettagliata, schede di prodotto, disegni, specifiche di progettazione e prove della destinazione univoca del bene a una determinata macchina o apparecchiatura.

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