Sentenza n. 903/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35119 Comunicazione: CP700-4485326-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/01 e 2002/03; nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per i periodi 2000/01 e 2002/03
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 6 ottobre 2022, con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare latte relativo ai periodi 2000/01 e 2002/03, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti connessi, presupposti e conseguenti. Il provvedimento era stato adottato in esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea rese nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19. Nel corso del giudizio AGEA ha rappresentato di avere annullato la comunicazione impugnata, in applicazione dell'art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, poiché emessa anteriormente all'11 agosto 2023, data di entrata in vigore della legge di conversione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. L'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, ha imposto ad AGEA di procedere a una nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo i parametri e le modalità stabiliti dai commi 2 e 3, prevedendo al comma 4 che le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione fossero prive di effetto e sostituite da quelle emesse secondo la nuova disciplina. Poiché l'atto impugnato era stato emesso prima dell'11 agosto 2023, AGEA lo ha annullato con provvedimento del 25 novembre 2023 e l'atto risultava comunque privo di effetto ex lege. È quindi venuto meno l'interesse alla decisione sulla domanda di annullamento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della risalenza della causa e della limitata attività difensiva svolta.
Norme richiamate
art. 10-bis, commi 1-4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione impone la nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo parametri e modalità legislativamente stabiliti e rende prive di effetto, sostituendole con le nuove comunicazioni, quelle di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'11 agosto 2023.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione annulla l'atto impugnato e una disposizione sopravvenuta ne stabilisce comunque la perdita di efficacia e la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l'interesse alla decisione sulla domanda originaria e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Una disposizione legislativa sopravvenuta che dichiari privi di effetto gli atti amministrativi già adottati prima della sua entrata in vigore produce, per tali atti, il superamento dell'efficacia lesiva anche indipendentemente dall'esito dei vizi dedotti nel ricorso.
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