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Sentenza

Sentenza n. 631/2026 - Bari, Sezione 1

per l’accertamento del diritto alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita con riconoscimento dei sei scatti ex art 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n.387, con condanna al pagamento dei relativi emolumenti

Giustizia amministrativa202100849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento e mancata riliquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti biennali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, collocato a riposo a domanda con oltre 55 anni di età e più di 35 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con il riconoscimento dei sei scatti biennali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la condanna al pagamento dei relativi emolumenti. A sostegno della domanda ha richiamato la normativa applicabile e gli orientamenti giurisprudenziali favorevoli. L’INPS ha dedotto che il beneficio sarebbe spettato soltanto in caso di cessazione per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso e, per il personale collocato a riposo a domanda, solo a condizione che la domanda fosse stata presentata entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. L’Istituto ha inoltre dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, senza tuttavia dimostrare l’avvenuta riliquidazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, poiché non risultava provato che l’INPS avesse proceduto alla riliquidazione richiesta e il ricorrente aveva continuato a insistere per l’accoglimento della domanda. Ha poi escluso che il termine del 30 giugno avesse natura decadenziale: la normativa non lo qualifica come perentorio né collega alla sua inosservanza la perdita del beneficio; esso costituisce un onere incidente sulla tempistica del collocamento a riposo, non una condizione per il riconoscimento dei sei scatti. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 e l’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare riconoscano il beneficio anche al personale delle forze di polizia e militare collocato a riposo a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Ha ritenuto inoltre che i sei scatti debbano essere computati anche ai fini del trattamento di fine servizio, nonostante la disciplina del d.lgs. n. 165/1997 facesse espresso riferimento alla base pensionabile, poiché l’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare estende il computo anche al trattamento di fine servizio. Richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il TAR ha accertato il diritto alla riliquidazione del TFS e ha accolto il ricorso. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. n. 472/1987

    al personale ... cessato dal servizio per età, inabilità permanente o decesso, vengono attribuiti sei scatti biennali pari al 2,50% ciascuno

    Il beneficio dei sei scatti biennali è riconosciuto al personale delle forze di polizia e, ai sensi del comma 2, anche a chi sia collocato in quiescenza a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997

    gli aumenti periodici previsti dal comma 1 (i sei scatti) si attribuiscono anche al personale cessato dal servizio su richiesta, previo versamento della contribuzione previdenziale residua

    La disposizione estende gli aumenti periodici anche al personale cessato dal servizio su richiesta, ai fini della relativa posizione previdenziale.

  • art. 1911, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine servizio e dell'indennità di ausiliaria, si considerano gli aumenti periodici previsti dall'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987

    I sei scatti devono essere computati anche nel trattamento di fine servizio e il beneficio spetta al personale militare collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

Massime di principio

  • Il personale delle forze di polizia e militare collocato a riposo a domanda ha diritto ai sei scatti biennali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 quando, alla cessazione, abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
  • I sei scatti biennali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 devono essere computati anche ai fini della determinazione e riliquidazione del trattamento di fine servizio, in forza dell’art. 1911 del Codice dell’ordinamento militare.
  • Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è decadenziale, poiché la legge non lo qualifica come perentorio né collega alla sua inosservanza la perdita del diritto al beneficio; il termine costituisce un onere incidente sulla tempistica del collocamento a riposo.
  • La sopravvenuta carenza di interesse non può essere dichiarata sulla sola base dell’affermazione dell’ente previdenziale quando non risulti provata l’integrale soddisfazione della pretesa e il ricorrente continui a insistere per l’accoglimento della domanda.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

Testo integrale

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