Sentenza n. 4812/2026 - Napoli, Sezione 2
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: del provvedimento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale prot. n. -OMISSIS- del 28 novembre 2022, avente a oggetto “Porto -OMISSIS- - -OMISSIS- scarl - Piano di risanamento ex art. 17, co. 15 bis, L. n. 84/94 - comunicazione chiusura del procedimento - prosecuzione nota presidenziale prot. n. 21868 del 08.09.2022 (preavviso di provvedimento ai sensi dell’art. 10 bis L. 241 del 1990)”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale di misure di sostegno previste da un piano di risanamento ex art. 17, comma 15-bis, l. n. 84/1994, limitatamente agli incentivi all’esodo e agli ulteriori interventi di riequilibrio patrimoniale
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa, autorizzata alla fornitura esclusiva di lavoro portuale temporaneo, ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità di Sistema Portuale ha accolto le richieste relative alla formazione, alla riqualificazione e all’isopensione, ma ha respinto le misure di incentivazione all’esodo e gli ulteriori interventi di riequilibrio patrimoniale. La ricorrente ha dedotto, da un lato, che i contributi ricevuti ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. b), d.l. n. 34/2020 non avrebbero assorbito né sostituito l’autonomo intervento di riequilibrio previsto dall’art. 17, comma 15-bis, l. n. 84/1994, anche perché insufficienti a ripristinare l’equilibrio patrimoniale; dall’altro, che le indicazioni dei Ministeri vigilanti non avrebbero potuto precludere l’applicazione della norma primaria, la quale contempla le misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori. È stata inoltre prospettata la rilevanza del piano di risanamento e della situazione debitoria dell’impresa, derivante anche dalla contrazione dell’attività durante l’emergenza Covid-19.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego parziale. L’art. 17, comma 15-bis, l. n. 84/1994 attribuisce all’Autorità una facoltà discrezionale, non un’obbligazione, di destinare una quota delle proprie entrate al sostegno dell’impresa fornitrice di lavoro portuale temporaneo. L’intervento presuppone la valutazione della grave crisi economica, delle finalità di sostegno all’occupazione e della necessità di evitare un grave pregiudizio all’operatività del porto. In presenza di tale discrezionalità, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il contrasto della decisione con le finalità legislative, ma non ha fornito elementi sufficienti. L’Autorità aveva svolto un’approfondita valutazione del piano di risanamento, ritenendo che i risultati della gestione ordinaria e i contributi già percepiti ai sensi dell’art. 199 d.l. n. 34/2020 fossero idonei ad assorbire il disequilibrio prospettato, senza necessità di ulteriori interventi esogeni. Il diniego degli ulteriori contributi patrimoniali è stato quindi ritenuto coerente con l’istruttoria e con la discrezionalità riconosciuta all’amministrazione. Quanto agli incentivi all’esodo, il TAR ha distinto le misure di incentivazione al pensionamento ammesse dall’art. 17, comma 15-bis, dalle forme di esodo anticipato, ritenute non comprese nella disposizione; queste ultime sono invece contemplate da una specifica disciplina successiva. Il Collegio ha ritenuto assorbita l’eccezione di improcedibilità relativa alla mancata impugnazione di una successiva deliberazione attuativa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 17, comma 15-bis, l. n. 84/1994
Al fine di sostenere l’occupazione, il rinnovamento e l’aggiornamento professionale degli organici dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera, l’Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell’impresa o dell’agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all’operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell’impresa o dell’agenzia fornitrice di manodopera nell’ambito di piani di risanamento approvati dall’Autorità stessa.
La disposizione attribuisce all’Autorità una facoltà discrezionale di intervento, subordinata alla verifica dei presupposti e delle finalità previste dalla legge; non riconosce all’impresa un diritto al contributo. La norma consente misure di incentivazione al pensionamento, ma non comprende necessariamente forme di esodo anticipato.
art. 199, comma 1, lett. b), d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020
Sono autorizzate a corrispondere ... al soggetto fornitore di lavoro portuale ... un contributo ... pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno ... riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali ... conseguenti all’emergenza COVID-19.
I contributi emergenziali già percepiti dall’impresa possono essere valutati dall’Autorità nell’esame del piano di risanamento e nella verifica della necessità di ulteriori interventi di riequilibrio.
art. 10, comma 3-septies, d.l. n. 228/2021
Finanziamento su apposito fondo di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali.
La previsione è richiamata per distinguere le misure di pensionamento anticipato dalle misure di incentivazione al pensionamento previste dall’art. 17, comma 15-bis, l. n. 84/1994.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di provvedimento ha consentito all’impresa di presentare osservazioni sul piano di risanamento e sulle misure richieste; il provvedimento conclusivo ha tenuto conto dell’istruttoria e delle osservazioni.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria.
Massime di principio
- L’art. 17, comma 15-bis, l. n. 84/1994 attribuisce all’Autorità di sistema portuale un potere discrezionale di destinare risorse proprie al sostegno dell’impresa fornitrice di lavoro portuale temporaneo; l’impresa è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto a ottenere il contributo.
- L’esercizio del potere contributivo previsto dall’art. 17, comma 15-bis, l. n. 84/1994 richiede la verifica della crisi economica, della coerenza dell’intervento con il sostegno all’occupazione e con il mantenimento dell’operatività portuale, nonché dell’effettiva necessità di ristabilire gli equilibri patrimoniali nell’ambito di un piano di risanamento approvato.
- Nel valutare la necessità di ulteriori interventi di riequilibrio patrimoniale, l’Autorità di sistema portuale può considerare i contributi emergenziali già percepiti dall’impresa e i risultati della gestione ordinaria, anche al fine di escludere la sussistenza di un disequilibrio che renda necessario un ulteriore finanziamento.
- La nozione di misure di incentivazione al pensionamento prevista dall’art. 17, comma 15-bis, l. n. 84/1994 non coincide automaticamente con le forme di esodo anticipato; queste ultime richiedono una specifica base normativa.
- Quando l’amministrazione esercita il potere discrezionale previsto dall’art. 17, comma 15-bis, l. n. 84/1994 sulla base di un’istruttoria approfondita e coerente con le finalità legislative, il diniego di ulteriori contributi è legittimo se il ricorrente non dimostra il contrasto della valutazione con la legge o la manifesta irragionevolezza della decisione.
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