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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28828/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione è fondato su due motivi principali: 1) vizio per prescrizione: si deduceva che il reato era prescritto prima della sentenza di appello (si faceva riferimento alla data del 15/08/2024) e dunque la condanna non poteva più essere pronunciata; 2) errore di applicazione dell'art. 131-bis c.p.: si contestava la mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con particolare riguardo alla questione ratione temporis della normativa applicabile (il fatto è del 20/12/2016, anteriore alla modifica dell'art. 131-bis operata dal d.lgs. n.150/2022), e si lamentava che la Corte di appello aveva escluso l'istituto basandosi sui limiti edittali ma senza valutare la particolare tenuità dedotta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che uno dei motivi (quello relativo alla prescrizione sopravvenuta) non fosse manifestamente infondato. Ha quindi esaminato il calcolo della prescrizione: il reato (detenzione di arma comune da sparo, fatto del 20/12/2016) prevedeva un termine massimo di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi tenuto conto della pena edittale e delle cause di interruzione (sentenza di primo grado del 28/06/2019) e dei periodi di sospensione maturati nel giudizio di primo grado (fra cui 21/05/2018-05/11/2018 e 18/03/2019-28/06/2019, per un totale di 162 giorni). Alla data della sentenza di secondo grado (25/09/2024) la prescrizione non era ancora maturata (termine proiettato al 2/12/2024). Tuttavia la Corte ha rilevato che la prescrizione è maturata nelle more della trasmissione degli atti a questa Corte (atti pervenuti il 10/04/2025). Quanto al secondo motivo (art. 131-bis), la Cassazione ha ritenuto che non fosse manifestamente infondato perché la Corte di appello non aveva affrontato in modo specifico la questione della particolare tenuità e della normativa ratione temporis applicabile. Nonostante ciò, poiché il reato si è estinto per prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di appello ma anteriormente alla definizione del giudizio di legittimità, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • legge n.895 del 1967, artt. 2 e 7

    Indicano la fattispecie contestata (detenzione di arma comune da sparo) e la pena edittale utile per il calcolo del termine di prescrizione.

  • codice penale, art. 157

    Disciplina il termine della prescrizione in relazione alla pena applicabile; utilizzato per determinare la durata del termine prescrizionale.

  • codice penale, art. 161

    Stabilisce gli effetti delle cause di interruzione della prescrizione e la loro incidenza sul computo del termine.

  • codice di procedura penale, art. 129

    Riferimento procedurale connesso alla contestazione di vizio procedurale legato alla prescrizione (richiamato dal ricorrente); utilizzato nell'analisi della tempestività e degli effetti processuali.

  • codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha rilevato la questione ratione temporis (applicare i limiti edittali vigenti alla data del fatto, 20/12/2016) e censurato la Corte di appello per non aver valutato specificamente la sussistenza della particolare tenuità.

  • codice di procedura penale, art. 530

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla declaratoria di non punibilità; impone la necessità di motivare adeguatamente il rigetto della causa di non punibilità.

  • d.lgs. n.150 del 2022

    Ha modificato l'art. 131-bis (innalzando il minimo edittale utile per la causa di non punibilità); la Corte ha ritenuto rilevante applicare la disciplina ratione temporis (ovvero la normativa più favorevole al reo, riferita alla data del fatto).

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione deve considerare la data di commissione del reato, la pena edittale massima, le cause di interruzione e i periodi di sospensione maturati durante i vari gradi di giudizio: una prescrizione non maturata alla sentenza di appello può comunque estinguersi nelle more della trasmissione degli atti alla Cassazione e determinare l'annullamento senza rinvio.
  • La disciplina dell'art. 131-bis c.p. va applicata ratione temporis: per reati commessi prima di modifiche legislative vanno considerati i limiti edittali previsti alla data del fatto; la Corte di merito è tenuta a valutare esplicitamente la sussistenza della particolare tenuità quando la difesa la deduce.
  • Se il motivo di cassazione non è manifestamente infondato, la Corte di legittimità può rilevare ed applicare la prescrizione sopravvenuta e pronunciare l'estinzione del reato anche se la prescrizione è maturata dopo la sentenza impugnata ma prima della definizione del giudizio di legittimità.
  • È essenziale, per la difesa, documentare e calcolare con precisione le interruzioni e sospensioni del termine prescrizionale e formulare chiaramente la questione ratione temporis quando la normativa è stata modificata dopo la data del fatto.
  • La mancata motivazione della Corte di merito sulla particolare tenuità, quando prospettata, costituisce un vizio che può rendere non manifestamente infondato il ricorso per cassazione sul punto.

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