Cassazione Penale, Sentenza n. 49122/2022 del 23/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare per presunto ritardato deposito della motivazione da parte del tribunale del riesame. Il ricorrente deduceva che il termine per il deposito della motivazione (30 giorni, ampliabile a 45 per motivazione complessa, ai sensi dell'art. 309 c.p.p.) dovesse decorrere dalla data della deliberazione in camera di consiglio (decisione assunta in udienza il 14 luglio 2020 con prosecuzione il 15 luglio), e non dalla data di deposito del dispositivo (18 luglio 2020); pertanto, alla data del deposito della motivazione (31 agosto 2020) sarebbe decorso il termine e l'ordinanza cautelare avrebbe perso efficacia. Inoltre contestava che si fosse formato un giudicato cautelare.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha rilevato preliminarmente che non si è formato giudicato cautelare sulla questione dedotta, correggendo la motivazione del Tribunale che aveva affermato il contrario. Sul merito, la Corte ha confermato l'orientamento maggioritario secondo cui il termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame decorre dalla data di deposito del dispositivo in cancelleria e non dalla data della camera di consiglio, salvo che il tribunale non dia espressamente atto di avere adottato la decisione in data anteriore al deposito; nel caso in esame il dispositivo è stato depositato il 18 luglio 2020 e pertanto, considerato il deposito della motivazione il 31 agosto 2020, non era decorso il termine di 45 giorni. Conseguentemente il ricorso è infondato e viene rigettato; il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Stabilisce la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in caso di mancato rispetto dei termini per decisione e per deposito della motivazione; la Corte interpreta che il termine per il deposito della motivazione decorre dal deposito del dispositivo in cancelleria
legge 11 marzo 2015, n. 47, art. 11
Ha modificato l'art. 309 c.p.p., delineando il sistema bifasico (termine per decisione e termine per deposito della motivazione) richiamato dalla Corte
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della sentenza (menzionata nella parte dispositiva)
Giurisprudenza maggioritaria citata (esempi)
Sez. 5, n. 44153 del 13/06/2018; Sez. 1, n. 4088 del 06/02/2018; Sez. 2, n. 31409 del 27/04/2016
Confermano che la decisione del tribunale del riesame acquista efficacia giuridica con il deposito del dispositivo, da cui decorre anche il termine per il deposito della motivazione
Giurisprudenza minoritaria citata
Sez. 5, n. 54261 del 17/10/2016; Sez. 2, n. 4961 del 26/01/2016
Sostiene che il termine per il deposito della motivazione decorre dalla data della deliberazione in camera di consiglio riportata nel dispositivo, ma la Corte ne ricava che tale principio si applica solo se il tribunale dà espressamente atto della data anteriore al deposito
Massime di principio
- Il termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame decorre, di norma, dalla data di deposito del dispositivo in cancelleria e non dalla data della camera di consiglio, salvo che il tribunale indichi espressamente una data anteriore nel dispositivo
- Il deposito del dispositivo in cancelleria svolge funzione determinante: verifica il rispetto del termine per la decisione (10 giorni) e fa partire il computo del termine per la motivazione (30 giorni, ampliabili a 45 per motivazione complessa)
- Se si vuole far decorrere il termine dalla data della camera di consiglio, è essenziale che il tribunale dia esplicito atto nel dispositivo che la deliberazione è avvenuta in data antecedente al deposito
- La mancata indicazione di un deposito anteriore nel dispositivo espone il ricorrente al rischio che il termine sia valutato a partire dal deposito, rendendo inefficace il rilievo del presunto ritardo della motivazione
- Eventuali affermazioni di 'giudicato cautelare' devono essere verificate: un precedente provvedimento che abbia disposto solo la riqualificazione dell'impugnazione non implica necessariamente che la questione sia stata decisa in modo da formare giudicato
- Nelle impugnazioni attinenti a termini procedurali è opportuno contestare entrambi gli aspetti (rispetto del termine per la decisione e rispetto del termine per il deposito della motivazione) e verificare le date effettive riportate nel dispositivo e nel relativo deposito in cancelleria
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