Cassazione Civile, Ordinanza n. 08277/2025 del 29/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La lite nasce da quattro avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha contestato a diversi soci di una società in nome collettivo l'omessa dichiarazione dei redditi di partecipazione per gli anni d'imposta 2007 e 2008. I contribuenti hanno sostenuto che le quote sociali e/o il patrimonio della società fossero stati assoggettati a sequestro e poi a confisca di prevenzione, con conseguente impossibilità giuridica di percepire redditi e, secondo la loro prospettazione, estinzione dei crediti erariali per confusione tra creditore e debitore. In appello la CTR ha ritenuto invece che il sequestro delle quote fosse intervenuto solo successivamente e che l'accertamento fosse legittimo per l'anno 2008. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione del d.P.R. n. 917/1986, del d.lgs. n. 159/2011 e dell'art. 1253 c.c., lamentando l'erronea individuazione del dies a quo e della durata dei provvedimenti di sequestro/confisca, nonché la conseguente illegittimità degli avvisi notificati quando la società sarebbe già stata definitivamente confiscata.
La decisione
La Corte non esamina il motivo di ricorso nel merito perché rileva d'ufficio un vizio processuale preliminare: nel giudizio di merito non era stata parte la società, sebbene la controversia riguardasse un accertamento unitario relativo ai redditi di una società di persone e alla loro imputazione per trasparenza ai soci. Richiamando il principio del litisconsorzio necessario originario tra società e soci, la Corte dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come disciplina della tassazione dei redditi delle società di persone e dell'imputazione per trasparenza ai soci.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Evocato dai ricorrenti per sostenere che i crediti erariali relativi a beni o partecipazioni confiscati si estinguerebbero; la Corte non si pronuncia nel merito di tale tesi.
art. 1253 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa confusione tra creditore e debitore; la Corte non affronta il profilo nel merito.
art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917
Fondamento dell'unitarietà dell'accertamento nei redditi delle società di persone e dell'automatica imputazione ai soci proporzionalmente alla quota.
art. 14 d.lgs. 546/92
Norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario.
art. 29 d.lgs. 546/92
Richiamato per la possibile riunione dei giudizi connessi.
art. 380bis1 cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per il deposito della memoria in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Viene indicato come parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie sui redditi delle società di persone, l'accertamento ha natura unitaria: la rettifica della dichiarazione sociale e l'imputazione del reddito ai soci sono inscindibili e richiedono la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti interessati, salvo questioni personali dei singoli soci.
- La mancata partecipazione della società e/o degli altri soci a un giudizio avente ad oggetto il reddito di partecipazione integra un litisconsorzio necessario originario; il processo celebrato senza tutti i litisconsorti è nullo in modo assoluto e la nullità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando il vizio di litisconsorzio necessario riguarda cause separate ma oggettivamente connesse tra società e soci, la Corte può disporre la cassazione con rinvio al primo giudice per la rinnovazione unitaria del processo con integrazione del contraddittorio.
- Le contestazioni dei soci che incidono, in sostanza, sulla stessa esistenza o quantificazione del reddito sociale non sono meri profili personali e quindi non escludono il litisconsorzio necessario con la società.
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