Cassazione Penale, Sentenza n. 14045/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta per reati di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990) con aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di gravità indiziaria circa la partecipazione all'associazione (assenza dell'elemento soggettivo e carattere di assoggettamento anziché adesione); 2) l'eccessiva valorizzazione di dichiarazioni di collaboratori e di intercettazioni carenti di riscontri esterni; 3) l'erronea applicazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa; 4) l'insussistenza e/o non attualità delle esigenze cautelari, con richiamo al lungo "tempo silente" (i fatti si sarebbero interrotti a marzo 2018), al ruolo marginale del ricorrente e alla sua incensuratezza, e alla possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. In diritto: a) ha confermato che la gravità indiziaria circa la partecipazione all'associazione e, almeno ai fini cautelari, la consapevolezza della destinazione dei proventi all'associazione sono sufficientemente sostenute dalle intercettazioni integrate da collaborazioni; b) ha ritenuto infondata, in questa sede cautelare, la censura sull'aggravante mafiosa quanto a rilevanza pratica sulla misura (esclusione dell'aggravante non avrebbe mutato i presupposti della misura cautelare); c) ha però accolto i motivi relativi all'attualità e all'adeguatezza delle esigenze cautelari, ritenendo che l'ordinanza del riesame mostrasse contraddittorietà nella valutazione della persistenza del pericolo, tenuto conto del lungo intervallo temporale dall'ultima condotta contestata (marzo 2018), del ruolo marginale del ricorrente, dell'assenza di condotte recenti riconducibili e dell'incensuratezza. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e ha rinviato al Tribunale del riesame per una nuova valutazione della necessità e dell'idoneità della misura, da conformare ai principi indicati; si segnala inoltre che in corso di causa la custodia in carcere era stata sostituita con gli arresti domiciliari.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte distingue questa fattispecie dall'associazione di tipo mafioso, osservando che i legami tra compartecipi possono non avere la stessa tendenziale stabilità; per i fini cautelari l'attualità delle esigenze va dimostrata con elementi concreti quando le condotte risalgano nel tempo.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Delitti di traffico di stupefacenti rilevanti come "reati fine" nell'ambito dell'associazione contestata al ricorrente; elementi relativi allo spaccio al dettaglio contribuiscono alla gravità indiziaria.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per agevolazione di associazione mafiosa. La Corte osserva che, ai fini cautelari, la contestazione dell'aggravante può essere meno decisiva se la sua esclusione non produce alcuna utilità concreta sulla misura; tuttavia, a livello di gravità indiziaria, può essere ritenuto elemento integrativo se emergono elementi che indicano consapevolezza della destinazione dei proventi al sodalizio.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione del materiale probatorio. La difesa aveva invocato la violazione di questo articolo per eccessiva valorizzazione di elementi deboli; la Corte ha ritenuto invece che intercettazioni e dichiarazioni collaboranti si integrassero sufficientemente per la gravità indiziaria, pur rimandando alla valutazione cautelare dell'attualità.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per la partecipazione a reato associativo. La Corte ribadisce che tale presunzione è relativa: quando i fatti risalgono nel tempo il giudice deve considerare espressamente il tempo trascorso e la mancanza di condotte successive per valutare se permangono esigenze cautelari.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma citata in relazione all'interpretazione costituzionalmente orientata della presunzione cautelare: il tempo trascorso e l'assenza di comportamenti successivi sono elementi che possono far venire meno la sussistenza delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Per misure cautelari relative ad associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) il giudice deve valutare l'attualità delle esigenze cautelari anche tenendo conto del tempo trascorso dall'ultima condotta e della mancanza di comportamenti recenti riconducibili all'associazione.
- La gravità indiziaria può essere solidamente fondata su intercettazioni integrate da dichiarazioni di collaboratori quando vi sia riscontro esterno o coerenza tra fonti, ma la loro mera presenza non elimina l'obbligo di verificare l'attualità della pericolosità.
- L'aggravante 'di tipo mafioso' può rafforzare la rappresentazione indiziaria, ma la sua possibile esclusione non è idonea a determinare interesse nel sindacato cautelare se non incide concretamente sui presupposti o sulla misura applicata.
- Per ottenere la revoca o attenuazione di una misura cautelare in casi di fatti risalenti è strategico dimostrare: periodo di inattività ('tempo silente'), ruolo marginale rispetto al sodalizio, assenza di condotte successive, incensuratezza e carenza di riscontri esterni alle dichiarazioni testimoniali.
- La presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa: non va applicata meccanicamente; il giudice deve motivare espressamente sulle ragioni per cui ritiene sussistenti le esigenze cautelari nondimeno al netto del tempo trascorso.
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