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Sentenza

Sentenza del 13/05/2016 n. 9864 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell'IVA pagata negli anni 2001-2004 per autoveicoli, relativi servizi e telefoni cellulari, sulla base dell'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea delle limitazioni alla detrazione previste dall'art. 19-bis 1 del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia ha contestato, tra l'altro, la tempestività delle richieste, la mancata osservanza degli adempimenti documentali e l'assenza di prova dell'inerenza dei beni all'attività d'impresa. La società ha contestato il rigetto del rimborso relativo al 2001 e ai telefoni cellulari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia relativamente alla decadenza dal rimborso per l'anno 2002, ritenendo applicabile il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, decorrente dal pagamento dell'imposta o dal successivo presupposto della restituzione, e non dalla sentenza della Corte di giustizia o dal successivo intervento legislativo. Ha confermato il rigetto della censura della società sull'anno 2001. Ha invece riconosciuto che le limitazioni illegittime alla detrazione possono riguardare anche i telefoni cellulari, inclusa la limitazione del 50%, ma sempre previa prova dell'inerenza. Per gli anni 2003 e 2004, la CTR aveva erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso senza verificare concretamente l'inerenza e la relativa percentuale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Il compratore può portare in detrazione l'imposta quando l'acquisto è effettuato nell'esercizio dell'impresa

    Il diritto alla detrazione richiede non solo la qualità di imprenditore, ma anche l'inerenza o strumentalità concreta del bene rispetto all'attività esercitata; la prova è a carico del contribuente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis 1, lett. c), d) e g)

    Limitazioni alla detrazione dell'IVA relativa ad autoveicoli, carburanti e telefoni cellulari

    Le limitazioni nazionali adottate in violazione della disciplina unionale non possono impedire la detrazione, ma resta necessario dimostrare l'inerenza dei beni e dei servizi all'attività d'impresa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione

    Il termine biennale per le domande di rimborso IVA non disciplinate da norme speciali decorre ordinariamente dal pagamento dell'imposta e non dalla successiva pronuncia europea che abbia dichiarato illegittima la norma interna.

  • D.L. 15 settembre 2006, n. 258, convertito dalla L. 10 novembre 2006, n. 278

    Ha previsto modalità speciali per il recupero dell'IVA relativa agli acquisti soggetti alle limitazioni dichiarate incompatibili con il diritto dell'Unione europea, senza rendere improcedibili le domande già presentate; per queste ultime valgono le regole e la documentazione allora applicabili.

  • Sesta direttiva IVA 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 17, n. 7

    Uno Stato membro non può escludere determinati beni dal regime della detrazione senza previa consultazione del comitato consultivo IVA e senza limiti temporali adeguati.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72, e R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43

    L'Agenzia delle Entrate può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato senza necessità di uno specifico mandato alle liti o di una procura speciale.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria nazionale è incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il contribuente può far valere il diritto alla detrazione o al rimborso, ma deve rispettare i termini decadenziali applicabili, che normalmente decorrono dal pagamento e non dalla successiva sentenza europea.
  • La dichiarazione di illegittimità di una limitazione alla detrazione non comporta automaticamente il rimborso: il contribuente deve provare che il bene o il servizio è effettivamente inerente e strumentale all'attività d'impresa.
  • Per autoveicoli, carburanti, telefoni e beni analoghi, l'inerenza deve essere valutata concretamente in base alla natura del bene, all'uso effettivo e agli scopi dell'impresa; è opportuno conservare documentazione idonea a dimostrarne l'utilizzo aziendale.
  • Le procedure speciali introdotte successivamente per adeguarsi a una sentenza europea possono ampliare o disciplinare le modalità di rimborso, ma non necessariamente riaprono termini già scaduti né rendono valide richieste tardive.
  • Se il giudice di merito riconosce il rimborso senza esaminare l'inerenza, la percentuale effettiva di utilizzo aziendale e l'onere della prova, la decisione può essere cassata e rinviata per una nuova valutazione.

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