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Sentenza

Sentenza n. 564/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’annullamento del decreto prot. n. 21620 del 9 agosto 2024 adottato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e per l’accertamento del diritto della ricorrente a essere inclusa nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso de quo

Giustizia amministrativa202401681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso per il personale scolastico e mancata inclusione della candidata tra i vincitori

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023, ha dedotto di avere conseguito il punteggio finale di 189,75 e di non essere stata inclusa nella graduatoria finale, benché vi fossero candidati collocati con punteggi inferiori. Con il primo motivo ha contestato la valutazione dei titoli, sostenendo che la Commissione le avrebbe attribuito 13,75 punti, mentre l'Ufficio scolastico regionale avrebbe indicato, senza motivazione, un punteggio pari a zero. Con il secondo motivo ha dedotto che, alla luce del punteggio conseguito, avrebbe dovuto essere inserita nella graduatoria dei vincitori. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata prova di resistenza, rilevando che i candidati collocati in graduatoria con punteggio inferiore erano stati inclusi in virtù di titoli di riserva. Ha inoltre sostenuto che il punteggio attribuito dalla Commissione per i titoli era stato comunque considerato nel calcolo del punteggio finale della ricorrente e che il punteggio di quest'ultima era inferiore a quello dell'ultimo vincitore per merito. In udienza la ricorrente ha contestato genericamente la sussistenza dei titoli di riserva e ha sostenuto che una candidata indicata dall'amministrazione non risultava in graduatoria, chiedendo altresì che il Ministero provasse tali titoli ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse e mancanza della prova di resistenza. Ha rilevato che la graduatoria originariamente impugnata non indicava i soggetti ammessi in virtù di titoli di riserva, ma che tale indicazione risultava espressamente dalla successiva graduatoria definitiva approvata il 20 agosto 2024, depositata in giudizio e non impugnata né con il ricorso principale né con motivi aggiunti. La graduatoria indicava che i candidati collocati dopo l'ultima candidata vincitrice per merito, compresi quelli con punteggio inferiore a quello della ricorrente, erano inseriti in virtù di titoli di riserva. La ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente tale motivazione, dimostrando almeno con un principio di prova l'insussistenza dei titoli di riserva; la contestazione, formulata soltanto genericamente in sede di discussione orale, non era sufficiente. Pertanto non poteva invocare l'art. 64, comma 1, c.p.a., poiché la titolarità delle riserve risultava da un provvedimento amministrativo e non da una mera allegazione difensiva. Il TAR ha inoltre ritenuto dimostrato matematicamente che il punteggio assegnato dalla Commissione per i titoli era stato incluso nel punteggio finale di 189,75, sicché neppure il primo motivo avrebbe potuto condurre al riconoscimento di un punteggio superiore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Le spese sono state compensate, poiché la mancata indicazione trasparente dei riservisti nella graduatoria iniziale aveva contribuito alla proposizione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    La parte non può limitarsi a invocare l'onere probatorio a carico dell'amministrazione quando l'elemento rilevante risulta da una motivazione effettiva contenuta in un provvedimento amministrativo; deve invece formulare specifiche contestazioni e fornire almeno un principio di prova contrario.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Le contestazioni relative agli elementi rilevanti per la decisione devono essere specifiche; una contestazione generica formulata oralmente in sede di discussione non è idonea a superare la motivazione risultante dagli atti amministrativi.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione giustifica l'inserimento di candidati con punteggio inferiore in una graduatoria mediante titoli di riserva indicati in un successivo provvedimento amministrativo, il candidato escluso deve contestare specificamente la sussistenza o la validità di tali titoli, fornendo almeno un principio di prova; la mera contestazione generica non consente di superare la motivazione dell'amministrazione.
  • La prova di resistenza manca quando, anche ipotizzando l'accoglimento della censura relativa alla posizione del ricorrente, l'inclusione nella graduatoria non sarebbe comunque possibile per la presenza di candidati aventi titolo di riserva collocati in posizione utile.
  • La motivazione contenuta in un provvedimento amministrativo successivo, conosciuto prima della proposizione del ricorso e non impugnato né con il ricorso principale né con motivi aggiunti, non può essere trattata come una mera allegazione difensiva dell'amministrazione, ma deve essere specificamente contestata dal ricorrente.
  • In una controversia sulla valutazione dei titoli concorsuali, l'accertamento aritmetico che il punteggio attribuito dalla commissione sia già stato incluso nel punteggio finale esclude l'utilità di una censura diretta contro la diversa rappresentazione del punteggio nel sistema informatico, ove non possa derivarne un punteggio complessivo maggiore.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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