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Sentenza

Sentenza n. 949/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - dell’ordinanza sindacale n. 6 del 29 luglio 2025, pubblicata in pari data, avente ad oggetto il “provvedimento di secondo grado - revoca dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente prot. n. 6376 del 23.03.2023 di sgombero delle unità immobiliari (abitative e commerciali) facenti parte dello stabile condominiale sito in Sperlonga alla Via Itri nn. 10-12 - Corso San Leone nn. 20-26” nella parte in cui essa consente l’accesso all’immobile “al solo scopo di consentire l’esecuzione degli ulteriori lavori di ripristino che si necessitano all’interno delle unità immobiliari già interessate dall’intervento di manutenzione straordinaria pesante, effettuato sugli ammezzati siti tra il piano terra/piano primo e tra il piano primo/piano secondo del fabbricato immobiliare ubicato in via Itri n. 10” e per l’effetto “dispone che l’accesso alle singole unità immobiliari da parte dei rispettivi proprietari o occupanti a diverso titolo avvenga solo all’atto di successiva ordinanza sindacale, da emanarsi conseguentemente alla presentazione e registrazione, al protocollo generale del Comune di Sperlonga, delle relative Segnalazioni Certificate di Agibilità da parte dei professionisti incaricati, obbligatorie ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e s.m.i.”; - del provvedimento sindacale prot. n. 18990 del 6 ottobre 2025 con il quale il Sindaco del Comune di Sperlonga ha respinto la richiesta di autorizzazione all’accesso all’unità abitativa sita al Piano primo – int. 3 del fabbricato condominiale in Sperlonga; - di ogni altro atto presupposto, endoprocedimentale, conseguente e successivo, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, lesivo della posizione della ricorrente.

Giustizia amministrativa202500879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che revocava solo condizionatamente l’ordine di sgombero e subordinava il definitivo accesso alle unità immobiliari all’esecuzione di ulteriori lavori di ripristino e alla presentazione della Segnalazione certificata di agibilità, nonché diniego di autorizzazione all’accesso all’unità della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un appartamento sito nell’edificio condominiale, impugnava l’ordinanza sindacale n. 6 del 29 luglio 2025, con cui era stata revocata l’originaria ordinanza contingibile e urgente di sgombero del 23 marzo 2023, ma solo allo scopo di consentire ulteriori lavori di ripristino e con la previsione che l’accesso dei proprietari sarebbe stato autorizzato soltanto dopo la presentazione delle Segnalazioni certificate di agibilità. Impugnava inoltre il successivo diniego sindacale del 6 ottobre 2025, adottato dopo la richiesta di accesso all’appartamento per consentire visite di potenziali acquirenti. La ricorrente deduceva: violazione dell’art. 54 TUEL, degli artt. 24 e 26 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 222 r.d. 1265/1934; violazione dell’art. 97 Cost.; illogicità, contraddittorietà, difetto dei presupposti, difetto di proporzionalità e sviamento. Sosteneva che, essendo cessato il pericolo di cedimento strutturale, non fosse più giustificato mantenere il divieto di accesso; che la SCA avesse natura meramente certificativa e non potesse costituire una condizione coercitiva per l’accesso; che, trattandosi di edificio risalente a epoca anteriore al d.P.R. 380/2001 e non essendo previsti ulteriori lavori nell’unità immobiliare, la SCA non fosse dovuta; e che il diniego fosse stato adottato da autorità incompetente, in assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, in violazione anche degli artt. 107 TUEL e 21-quinquies l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato, anzitutto, il motivo di incompetenza relativo al diniego di accesso: la richiesta della proprietaria mirava a ottenere una deroga a quanto stabilito dall’ordinanza sindacale n. 6/2025 e, pertanto, il diniego non poteva che essere adottato dalla stessa autorità che aveva emanato l’ordinanza cui si chiedeva di derogare. Nel merito, il Tribunale ha escluso l’illegittimità manifesta dell’ordinanza e del diniego. La revoca dell’originario sgombero era stata disposta dopo l’esecuzione degli interventi più urgenti sui solai, ma i tecnici comunali avevano ritenuto necessari ulteriori lavori di ripristino in tutte le unità immobiliari per garantire la stabilità dell’edificio. Il TAR ha giudicato non illogico né contraddittorio subordinare il definitivo rientro nel possesso all’esecuzione di tali lavori e alla presentazione della SCA. Ha valorizzato l’art. 24, commi 1 e 2, d.P.R. 380/2001, secondo cui la segnalazione certificata attesta anche le condizioni di sicurezza e agibilità degli edifici e si applica agli interventi sugli edifici esistenti che possano incidere su tali condizioni. Gli interventi di ripristino richiesti rientravano, secondo il giudice, nella fattispecie dell’art. 24, comma 2, lett. c), e la relativa effettuazione doveva essere certificata. Sono stati quindi ritenuti infondati anche i motivi con cui si contestava la condizione della SCA e l’assenza dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 54 TUEL

    La disposizione è stata posta a fondamento dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente e del potere esercitato per fronteggiare il pericolo per l’incolumità degli occupanti dell’edificio.

  • art. 24, commi 1 e 2, d.P.R. 380/2001

    La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

    La SCA attesta, tra l’altro, le condizioni di sicurezza e agibilità dell’edificio e deve essere presentata anche per interventi su edifici esistenti che possano incidere su tali condizioni. Il giudice ha ritenuto che gli ulteriori lavori di ripristino dei solai rientrassero nell’art. 24, comma 2, lett. c), rendendo legittima la subordinazione dell’accesso alla relativa presentazione.

  • art. 24, comma 2, lett. c), d.P.R. 380/2001

    interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1

    La previsione comprende gli interventi di ripristino dei solai ritenuti necessari per la sicurezza e la stabilità dell’edificio.

  • art. 26 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente, ma senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione.

  • art. 222 r.d. 1265/1934

    Richiamato dalla ricorrente, ma senza una specifica interpretazione autonoma nella motivazione.

  • art. 107 TUEL

    Richiamato in relazione al dedotto vizio di incompetenza, ritenuto infondato dal giudice.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento al provvedimento di diniego, senza una specifica applicazione autonoma nella motivazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di efficienza e buon andamento, senza autonoma applicazione nella decisione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ha consentito il rinvio della causa alla trattazione del merito all’esito della fase cautelare.

Massime di principio

  • Quando un’ordinanza contingibile e urgente di sgombero viene revocata solo dopo l’esecuzione di interventi urgenti, il sindaco può subordinare il definitivo accesso e rientro nel possesso delle unità immobiliari all’esecuzione di ulteriori lavori di ripristino ritenuti necessari dai tecnici comunali per la sicurezza e la stabilità dell’edificio, purché tale condizione non risulti manifestamente illogica o contraddittoria.
  • La presentazione della Segnalazione certificata di agibilità può essere richiesta quale attestazione dell’avvenuta esecuzione di interventi su edifici esistenti che incidano sulle condizioni di sicurezza e agibilità previste dall’art. 24, comma 1, d.P.R. 380/2001, ai sensi del comma 2, lett. c), della medesima disposizione.
  • Il provvedimento con cui si nega una richiesta di deroga alle condizioni stabilite da un’ordinanza sindacale contingibile e urgente deve essere adottato dalla stessa autorità che ha emanato l’ordinanza, quando la richiesta mira a modificarne o disapplicarne gli effetti.
  • La cessazione del pericolo di crollo generalizzato non esclude, di per sé, la permanenza di prescrizioni limitative dell’accesso qualora siano stati accertati ulteriori interventi necessari a eliminare rischi localizzati e a garantire la sicurezza complessiva dell’edificio.

Come è indicizzato

MaterieAgibilità e certificazioniAbusi edilizi e sanzioniOrdinanze contingibili e urgentiAutotutela
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereIncompetenzaProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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