CCNL Cooperative di Consumo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 apr 2023 al 31 mar 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Dipendenti delle cooperative di consumatori, dei consorzi da queste costituiti e delle società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, appartenenti al settore della distribuzione, del terziario e dei servizi; si applica altresì al personale dei laboratori annessi, dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua, alle cooperative fra dettaglianti e relativi consorzi e alle società di servizio alle cooperative e ai consorzi del settore.
Inquadramento generale
Il contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle imprese della distribuzione cooperativa.
Validità
- decorrenza: 01/04/2023
- scadenza: 31/03/2027
Le modifiche introdotte dall'ipotesi di accordo del 29/03/2024 decorrono, salvo diversa previsione, dalla data di sottoscrizione; la parte economica è però parametrata con decorrenze distribuite nel periodo contrattuale.
Ambito di applicazione
Il CCNL si applica a:
- cooperative di consumo;
- consorzi da esse costituiti;
- società costituite o controllate dalle cooperative o dai consorzi;
- personale di laboratori annessi e reparti commerciali di cooperative con attività promiscua;
- cooperative fra dettaglianti e relativi consorzi;
- società di servizio del settore.
Parti firmatarie
Datori di lavoro
- ANCC COOP
- Confcooperative Consumo e Utenza
- A.G.C.I. Agrital
Organizzazioni sindacali
- FILCAMS-CGIL
- FISASCAT-CISL
- UILTUCS-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Di seguito i minimi risultanti dalla sintesi di rinnovo, con decorrenze successive.
| Livello | 01/04/2023 | 01/04/2024 | 01/05/2025 | 01/12/2025 | 01/11/2026 | 01/03/2027 | Contingenza | Indennità di funzione quadri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | 1.950,45 | 2.074,41 | 2.127,54 | 2.189,52 | 2.251,50 | 2.322,33 | 541,85 | 250,76 |
| 1 | 1.774,53 | 1.887,31 | 1.935,64 | 1.992,03 | 2.048,42 | 2.112,86 | 538,83 | - |
| 2 | 1.545,06 | 1.643,25 | 1.685,33 | 1.734,43 | 1.783,53 | 1.839,64 | 533,85 | - |
| 3S | 1.376,79 | 1.464,29 | 1.501,79 | 1.545,54 | 1.589,29 | 1.639,29 | 529,98 | - |
| 3 | 1.277,37 | 1.358,55 | 1.393,34 | 1.433,93 | 1.474,52 | 1.520,91 | 528,28 | - |
| 4S | 1.185,58 | 1.260,93 | 1.293,22 | 1.330,89 | 1.368,56 | 1.411,62 | 525,92 | - |
| 4 | 1.101,43 | 1.171,43 | 1.201,43 | 1.236,43 | 1.271,43 | 1.311,43 | 524,49 | - |
| 5 | 994,33 | 1.057,52 | 1.084,60 | 1.116,20 | 1.147,80 | 1.183,91 | 522,18 | - |
| 6 | 764,87 | 813,48 | 834,31 | 858,62 | 882,93 | 910,71 | 517,25 | - |
Note
- I minimi al 01/04/2023 comprendono i valori al 31/03/2023 più gli importi corrisposti a titolo di AFAC.
- L'indennità di funzione spetta ai quadri per 14 mensilità.
- L'indennità di funzione minima assorbibile è pari a euro 215,76 in caso di assorbimento da indennità similari o superminimi individuali.
Terzo elemento e scatti di anzianità
| Livello | Terzo elemento | Scatto triennale |
|---|---|---|
| Quadro | 3,10 | 27,82 |
| 1 | 3,10 | 26,64 |
| 2 | 3,10 | 24,52 |
| 3S | 3,10 | 21,79 |
| 3 | 3,10 | 21,79 |
| 4S | 3,10 | 19,93 |
| 4 | 3,10 | 19,93 |
| 5 | 3,10 | 18,84 |
| 6 | 3,10 | 16,51 |
Gli scatti sono 10 triennali e maturano per l'anzianità di servizio decorrente dal 21° anno di età.
Una tantum per i lavoratori in forza al 29/03/2024
A integrazione di quanto già previsto con il protocollo straordinario del 22/12/2022, è riconosciuto un importo forfettario aggiuntivo di euro 350 lordi al 4° livello, riparametrato sugli altri livelli, ai soli lavoratori in forza alla data del 29/03/2024.
| Livello | Parametro | 01/04/2024 | 01/04/2025 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Quadro | 255 | 354,17 | 265,63 | 619,79 |
| 1 | 232 | 322,22 | 241,67 | 563,89 |
| 2 | 202 | 280,56 | 210,42 | 490,97 |
| 3S | 180 | 250,00 | 187,50 | 437,50 |
| 3 | 167 | 231,94 | 173,96 | 405,90 |
| 4S | 155 | 215,28 | 161,46 | 376,74 |
| 4 | 144 | 200,00 | 150,00 | 350,00 |
| 5 | 130 | 180,56 | 135,42 | 315,97 |
| 6 | 100 | 138,89 | 104,17 | 243,06 |
Criteri di maturazione
- l'importo è divisibile in 15 quote mensili;
- va proporzionato alla durata del rapporto e all'effettivo servizio nel periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2023;
- spetta in misura piena a chi è stato in forza senza soluzione di continuità in tutto il periodo;
- spetta pro quota in relazione ai mesi di anzianità maturati nel periodo;
- per i part-time l'importo è riproporzionato;
- spetta ai lavoratori ancora in forza alla data di erogazione.
Una tantum AFAC per imprese che non hanno erogato i 30 euro mensili
Le imprese che da novembre 2023 a marzo 2024 non hanno aderito all'erogazione unilaterale salariale di euro 30,00 mensili al 4° livello (AFAC) devono corrispondere un ulteriore importo una tantum di euro 170,00 al 4° livello, riparametrato, entro gennaio 2026.
| Livello | Parametro | entro 01/2026 |
|---|---|---|
| Quadro | 255 | 301,04 |
| 1 | 232 | 273,89 |
| 2 | 202 | 238,47 |
| 3S | 180 | 212,50 |
| 3 | 167 | 197,15 |
| 4S | 155 | 182,99 |
| 4 | 144 | 170,00 |
| 5 | 130 | 153,47 |
| 6 | 100 | 118,06 |
Elemento economico di garanzia (EGR)
In assenza di contrattazione di secondo livello, ai lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori con contratto di inserimento in forza al 31/10/2013 da almeno 6 mesi spetta l'elemento di garanzia retributiva nelle misure seguenti:
| Livelli | Fino a 10 dipendenti | Oltre 10 dipendenti |
|---|---|---|
| Q, 1, 2 | 115,00 | 140,00 |
| 3 e 4 | 100,00 | 125,00 |
| 5 e 6 | 85,00 | 110,00 |
L'importo:
- non è utile ai fini di alcun istituto legale o contrattuale, compreso il TFR;
- è assorbibile, sino a concorrenza, da trattamenti economici individuali o collettivi aggiuntivi rispetto al CCNL, corrisposti successivamente al 01/01/2011.
Indennità di cassa
Spetta nella misura del 5% della paga base tabellare conglobata al personale addetto con continuità ad operazioni di cassa con piena responsabilità di gestione.
Divisori convenzionali e mensilità
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità | 14 |
| Orario settimanale | Divisore orario |
|---|---|
| 42,5 ore e fino a 44 ore | 184 |
| 42 ore | 182 |
| 40 ore e 39 ore | 168 |
| 38,5 ore | 167 |
| 38 ore | 165 |
Orario di lavoro, flessibilità e maggiorazioni
Orario normale
- Assunti fino al 22/12/2011: 38 ore settimanali con assorbimento ROL.
- Assunti dal 22/12/2011: 40 ore settimanali.
- Lavoro discontinuo: 42 ore settimanali.
Flessibilità e banca ore
Le parti possono concordare il superamento dell'orario contrattuale fino a 42 ore settimanali per un massimo di 24 settimane. Le ore eccedenti vengono recuperate con pari riduzione dell'orario nei 12 mesi successivi.
I riposi compensativi derivanti dalla flessibilità possono confluire nella banca ore; le ore non godute sono liquidate entro il 31 dicembre dell'anno successivo con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno ordinario (22:00-06:00) | 25% |
| Lavoro nel giorno di riposo settimanale | 35% + riposo compensativo |
| Straordinario diurno dalla 41ª alla 48ª ora | 20% |
| Straordinario diurno oltre la 48ª ora | 25% |
| Straordinario festivo | 35% |
| Straordinario notturno non in turni | 55% |
| Lavoro supplementare part-time | 35% |
| Clausole elastiche: variazione collocazione oraria | 1,5% |
| Clausole elastiche: ore in aumento | 35% + 1,5% |
Per il lavoro discontinuo, se l'orario è a 44 ore settimanali, le ore eccedenti le 42 e fino a 44 non sono considerate straordinario e sono recuperate come permesso individuale.
Ferie, permessi e festività
Ferie
- 26 giorni lavorativi annui.
- La settimana, ai fini del computo ferie, è considerata di 6 giorni lavorativi.
Permessi, ROL ed ex festività
Regime generale
- 104 ore annue: 72 ore ROL + 32 ore ex festività.
Assunti fino al 22/12/2011
- 24 ore per effetto dell'orario a 38 ore con assorbimento delle ore residue.
Assunti dal 22/12/2011
- 32 ore ex festività;
- le ulteriori 72 ore ROL spettano:
- al 50% dopo 2 anni dall'assunzione;
- al 100% dopo 4 anni dall'assunzione.
Lavoro discontinuo
- 116 ore annue, comprensive delle 32 ore ex festività.
Imprese minori
Per le imprese minori che constano di una sola unità produttiva oppure occupano fino a una media per unità produttiva di 20 addetti, i permessi retribuiti sono:
- 60 ore annue;
- ulteriori 6 ore dal 01/04/2025;
- ulteriori 6 ore dal 01/04/2026;
- obiettivo a regime: 88 ore.
Festività
Sono festivi i giorni previsti dalla legge e il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento delle festività coincidenti con la domenica.
Assenze, malattia, infortunio e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario.
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni lavorativi annui per decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado o convivente risultante da certificazione anagrafica;
- in caso di ulteriori decessi nell'anno: 2 giorni retribuiti aggiuntivi.
Malattia
- Periodo di comporto: 180 giorni nell'anno solare.
- Il periodo eccedente è aspettativa non retribuita, ma utile ai fini dell'anzianità in caso di prosecuzione del rapporto.
- Trattamento economico: integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta dal 1° al 180° giorno nell'anno solare.
- Dal 29/03/2024, ai lavoratori affetti da malattie oncologiche con invalidità riconosciuta non inferiore al 50%, in caso di superamento del comporto spetta una mensilità aggiuntiva a carico della cooperativa.
Infortunio
- Comporto: 180 giorni nell'anno solare.
- Il periodo eccedente è aspettativa non retribuita ma utile all'anzianità.
- Trattamento economico: integrazione di quanto erogato dall'istituto assicuratore fino al normale trattamento economico complessivo dal 1° al 180° giorno.
Genitorialità, maternità e paternità
Il CCNL rinvia alla disciplina legale del D.Lgs. 151/2001, ma contiene diverse previsioni migliorative.
Maternità
- Astensione obbligatoria madre: 5 mesi.
- Integrazione datoriale: fino al 100% della retribuzione mensile netta per il periodo di astensione obbligatoria.
Paternità
- resta il congedo di paternità obbligatorio di legge;
- in aggiunta, dal 29/03/2024, al padre lavoratore sono concessi ulteriori 10 giorni fruibili in modo continuativo o frazionato in occasione della nascita del figlio, con indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione a carico del datore di lavoro.
- resta inoltre previsto 1 giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del figlio.
Congedo parentale
Dal 29/03/2024:
- ciascun genitore può astenersi dal lavoro per ogni bambino nei suoi primi 12 anni di vita;
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se utilizza almeno 3 mesi;
- genitore solo: fino a 11 mesi;
- limite complessivo: 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi.
Misure migliorative del CCNL
Primo anno con il bambino
Alla madre che, al termine dell'astensione obbligatoria, utilizzi in modo continuativo l'intero congedo parentale facoltativo, è riconosciuta la possibilità di fruire di:
- 1 ulteriore mese di astensione facoltativa, retribuito dal datore di lavoro con indennità pari al 30% della mensilità lorda;
- ulteriore periodo di congedo non retribuito fino al compimento di 1 anno di vita del bambino.
Permessi per paternità
Al padre che, in alternativa alla madre, usufruisca del congedo parentale, viene riconosciuto:
- 1 ulteriore mese di astensione facoltativa retribuita dal datore con la stessa indennità prevista dalla legge.
Fecondazione assistita
- fino a 30 giorni di permesso non retribuito per ogni evento di fecondazione assistita, su richiesta documentata.
Congedo per donne vittime di violenza
Per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati:
- diritto ad assentarsi fino a 90 giorni lavorativi ai sensi di legge;
- il periodo è utile a tutti gli effetti, compresi ferie, 13ª, 14ª e TFR;
- indennità corrispondente all'ultima retribuzione, anticipata dal datore e conguagliata con INPS;
- il congedo può essere fruito su base giornaliera o oraria nell'arco di 3 anni;
- su richiesta, proroga di ulteriori 90 giorni con indennità pari al 100% della retribuzione corrente;
- diritto alla trasformazione del rapporto da full-time a part-time e ritorno al full-time su richiesta;
- possibilità di chiedere trasferimento presso altra sede anche in altro comune;
- possibilità di chiedere esonero dai turni disagiati per 1 anno al termine del percorso di protezione.
Part-time
Limiti minimi
- 20 ore settimanali;
- 80 ore mensili;
- 600 ore annuali.
Per le imprese minori: 16 ore settimanali nei negozi fino a 30 dipendenti.
Trattamento
- economico e normativo riproporzionato alla ridotta prestazione;
- il lavoro supplementare è retribuito con maggiorazione del 35%;
- il lavoro straordinario oltre il tempo pieno segue la disciplina del full-time.
Clausole elastiche
Dal 29/03/2024:
- per la variazione della collocazione temporale della prestazione, le ore modificate sono maggiorate dell'1,5%;
- in alternativa può essere riconosciuta un'indennità annua di almeno euro 155,00, erogata per quote mensili;
- per le ore di lavoro in aumento spetta la quota oraria della retribuzione di fatto con la maggiorazione del 35% + 1,5%.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- durata ordinaria: 36 mesi;
- fino a 48 mesi per qualifiche omologhe a quelle artigiane secondo la sintesi; il testo contrattuale richiama la possibilità fino a cinque anni per le figure professionali dell'artigianato, secondo la disciplina speciale allegata.
Trattamento economico
Per i livelli dall'1° al 4°:
- primi 24 mesi: due livelli sotto quello finale;
- mesi restanti: un livello sotto quello finale.
Per il 5° livello:
- un livello sotto quello di destinazione per l'intero periodo.
Limiti numerici
Dal 29/03/2024 il numero complessivo di apprendisti, anche tramite somministrazione, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
Se l'impresa non ha lavoratori qualificati o ne ha meno di 3, può assumere fino a 3 apprendisti.
Percentuale di conferma
Le cooperative non possono assumere apprendisti se nei 24 mesi precedenti non hanno mantenuto in servizio almeno l'80% degli apprendisti professionalizzanti già scaduti, con le esclusioni previste dal contratto.
Contratto a tempo determinato e somministrazione
Tempo determinato: causali contrattuali oltre 12 mesi
Dal 29/03/2024 è possibile stipulare, prorogare o rinnovare contratti a termine oltre i 12 mesi e fino a 24 mesi nei casi di:
- festività natalizie: dal 15/11 al 15/01;
- festività pasquali: 15 giorni prima e 15 giorni dopo Pasqua;
- nuove aperture e ristrutturazioni: fino a 24 mesi, a partire da 2 mesi prima dell'apertura o della ristrutturazione;
- sostituzione ferie.
In zone o unità produttive a vocazione turistica, individuate a livello aziendale, è possibile rinnovare e prorogare oltre 12 mesi in caso di picchi di attività, per un periodo non superiore complessivamente a 5 mesi l'anno, anche frazionati.
Le imprese non si avvalgono della facoltà di stipulare l'ulteriore contratto successivo previsto dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015.
Limiti quantitativi
| Istituto | Limite |
|---|---|
| Tempo determinato | 13% annuo dell'organico a tempo indeterminato e apprendistato |
| Somministrazione a termine | 13% annuo dell'organico a tempo indeterminato e apprendistato |
| Limite cumulativo TD + somministrazione | 22% annuo |
Soglie minime per unità produttiva
| Dimensione unità produttiva | TD consentiti | Somministrati consentiti |
|---|---|---|
| Fino a 15 dipendenti | 4 | 2 |
| Da 16 a 30 dipendenti | 6 | 5 |
Esenzioni dai limiti per il tempo determinato
Sono esclusi dai limiti quantitativi i contratti a termine conclusi:
- per sostituzione di lavoratori in congedo;
- per sostituzione di lavoratori assenti per formazione o addestramento;
- per esecuzione di opera o servizio straordinario o occasionale;
- per aperture di nuove unità produttive e/o ristrutturazioni di punti vendita o reparti, con limite di 12 mesi, elevabile dalla contrattazione di secondo livello;
- per tutte le ragioni sostitutive;
- con lavoratori di età superiore a 55 anni.
Per la somministrazione sono esenti dai limiti i lavoratori attivati per ragioni sostitutive.
Diritto di precedenza
Il lavoratore a termine che abbia prestato attività per oltre 6 mesi presso la stessa impresa ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi successivi per le stesse mansioni.
Per i rapporti stagionali il diritto di precedenza opera rispetto a nuove assunzioni a termine per le stesse attività stagionali.
Inquadramento e periodo di prova
Periodo di prova
| Livello | Durata |
|---|---|
| Quadro | 150 giorni di lavoro effettivo |
| 1 | 150 giorni di lavoro effettivo |
| 2 e 3 | 60 giorni |
| 4 e 5 | 45 giorni |
| 6 | 30 giorni |
Classificazione
Il sistema di inquadramento è articolato in:
- Quadro
- 1° livello
- 2° livello
- 3° livello super (3S)
- 3° livello
- 4° livello super (4S)
- 4° livello
- 5° livello
- 6° livello
L'ipotesi di accordo 29/03/2024 conferma e aggiorna vari profili professionali, introducendo anche riferimenti a figure come farmacisti abilitati e ottici abilitati nei livelli previsti.
Preavviso e cessazione del rapporto
| Livelli | Fino a 5 anni | Da 5 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Q, 1 | 60 gg | 90 gg | 120 gg |
| 2, 3 | 30 gg | 45 gg | 60 gg |
| 4, 5 | 20 gg | 30 gg | 45 gg |
| 6 | 15 gg | 20 gg | 20 gg |
I termini sono di calendario.
TFR
Si applica la disciplina della Legge 29/05/1982 n. 297.
Sono escluse dalla retribuzione utile per il TFR, tra l'altro:
- rimborsi spese;
- somme una tantum e gratificazioni straordinarie non contrattuali;
- compensi per lavoro straordinario e supplementare, lavoro festivo, flessibilità ed elasticità;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- indennità sostitutiva ferie;
- indennità di trasferta o trasferimento non continuative;
- indennità economiche corrisposte per conto di istituti assistenziali;
- prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore;
- altri elementi espressamente esclusi dalla contrattazione di secondo livello.
Welfare contrattuale
Assistenza sanitaria integrativa
Il fondo sanitario di riferimento è Coopersalute.
Dal 01/01/2025 il contributo a carico dell'impresa è pari a:
- euro 14,00 mensili per ciascun iscritto, per tutto il personale iscritto al fondo.
Quota di iscrizione una tantum a carico dell'impresa:
- euro 30,00 per ciascun iscritto.
L'adesione a Coopersalute costituisce, secondo la dichiarazione a verbale del rinnovo 2024, obbligo inderogabile dell'azienda; eventuali adesioni ad altri fondi possono essere solo integrative e non sostitutive.
Previdenza complementare
Il fondo pensione complementare di riferimento è Previcooper.
Per i lavoratori iscritti:
- contributo datoriale ordinario: 1,55% della retribuzione utile TFR;
- per gli apprendisti il contributo datoriale resta pari all'1,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa.
Relazioni sindacali e diritti sindacali
Il contratto disciplina in modo articolato:
- informazione nazionale, regionale e aziendale;
- confronto preventivo su investimenti, riorganizzazioni, appalti e terziarizzazioni;
- osservatorio nazionale;
- commissione paritetica nazionale;
- sistema RSU/RSA;
- assemblee sindacali con monte annuo di 12 ore retribuite;
- permessi sindacali RSU:
- 15 ore mensili nelle unità produttive oltre 200 dipendenti;
- 2 ore annue per ciascun dipendente nelle unità fino a 200 dipendenti.
Appalti e terziarizzazioni
Le imprese devono informare preventivamente RSU/RSA e sindacati territoriali sulla natura delle attività affidate in appalto e sulle caratteristiche delle imprese appaltatrici.
Nei contratti di appalto devono essere inserite clausole che prevedano:
- applicazione dei CCNL nazionali di categoria firmati dalle federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL;
- regolarità contributiva tramite DURC;
- rispetto delle norme previdenziali, di sicurezza e delle eventuali clausole sociali.
La procedura di confronto in caso di terziarizzazione o esternalizzazione si esaurisce entro 45 giorni dalla convocazione.
Tutele della persona
Il CCNL contiene specifiche disposizioni su:
- pari opportunità;
- molestie sessuali;
- mobbing;
- sostegno alle vittime di violenza di genere;
- promozione della certificazione di parità;
- monitoraggio delle differenze di genere e dei differenziali salariali.
Imprese minori della distribuzione cooperativa
Per imprese minori si intendono quelle che gestiscono unità produttive prevalentemente riferite alla tipologia "superette" o equivalenti/inferiori per volumi di vendita e che occupano di norma non oltre 300 addetti equivalenti full time.
Per tali imprese trovano applicazione regole speciali, in particolare su:
- orario di lavoro a 40 ore;
- permessi ridotti secondo le soglie sopra indicate;
- possibilità di maggiore flessibilità organizzativa;
- part-time con minima di 16 ore settimanali nei negozi fino a 30 dipendenti.
Sintesi finale operativa
I punti di maggiore impatto del rinnovo 2024 sono:
- validità quadriennale fino al 31/03/2027;
- nuovi minimi tabellari con tranche fino al 01/03/2027;
- una tantum aggiuntiva per copertura del periodo di vacanza contrattuale;
- possibile ulteriore una tantum AFAC per chi non ha erogato i 30 euro mensili;
- incremento del contributo a Coopersalute a 14 euro mensili dal 01/01/2025;
- rafforzamento delle tutele su maternità, paternità, congedi parentali e violenza di genere;
- aggiornamento dei limiti su apprendistato, tempo determinato, somministrazione e part-time;
- nuovi interventi su pari opportunità, molestie, mobbing e organizzazione del lavoro.
Accordi e rinnovi
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