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CCNL

CCNL Cooperative di Consumo

CCNLH016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 apr 2023 al 31 mar 2027

Parti stipulanti

SindacatiFILCAMS-CGILFISASCAT-CISLUILTUCS-UIL
Datori di lavoroANCC COOPConfcooperative Consumo e UtenzaA.G.C.I. Agrital

Sfera di applicazione

Dipendenti delle cooperative di consumatori, dei consorzi da queste costituiti e delle società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi, appartenenti al settore della distribuzione, del terziario e dei servizi; si applica altresì al personale dei laboratori annessi, dei reparti commerciali delle cooperative con attività promiscua, alle cooperative fra dettaglianti e relativi consorzi e alle società di servizio alle cooperative e ai consorzi del settore.

Inquadramento generale

Il contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle imprese della distribuzione cooperativa.

Validità

  • decorrenza: 01/04/2023
  • scadenza: 31/03/2027

Le modifiche introdotte dall'ipotesi di accordo del 29/03/2024 decorrono, salvo diversa previsione, dalla data di sottoscrizione; la parte economica è però parametrata con decorrenze distribuite nel periodo contrattuale.

Ambito di applicazione

Il CCNL si applica a:

  • cooperative di consumo;
  • consorzi da esse costituiti;
  • società costituite o controllate dalle cooperative o dai consorzi;
  • personale di laboratori annessi e reparti commerciali di cooperative con attività promiscua;
  • cooperative fra dettaglianti e relativi consorzi;
  • società di servizio del settore.

Parti firmatarie

Datori di lavoro

  • ANCC COOP
  • Confcooperative Consumo e Utenza
  • A.G.C.I. Agrital

Organizzazioni sindacali

  • FILCAMS-CGIL
  • FISASCAT-CISL
  • UILTUCS-UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Di seguito i minimi risultanti dalla sintesi di rinnovo, con decorrenze successive.

Livello01/04/202301/04/202401/05/202501/12/202501/11/202601/03/2027ContingenzaIndennità di funzione quadri
Quadro1.950,452.074,412.127,542.189,522.251,502.322,33541,85250,76
11.774,531.887,311.935,641.992,032.048,422.112,86538,83-
21.545,061.643,251.685,331.734,431.783,531.839,64533,85-
3S1.376,791.464,291.501,791.545,541.589,291.639,29529,98-
31.277,371.358,551.393,341.433,931.474,521.520,91528,28-
4S1.185,581.260,931.293,221.330,891.368,561.411,62525,92-
41.101,431.171,431.201,431.236,431.271,431.311,43524,49-
5994,331.057,521.084,601.116,201.147,801.183,91522,18-
6764,87813,48834,31858,62882,93910,71517,25-

Note

  • I minimi al 01/04/2023 comprendono i valori al 31/03/2023 più gli importi corrisposti a titolo di AFAC.
  • L'indennità di funzione spetta ai quadri per 14 mensilità.
  • L'indennità di funzione minima assorbibile è pari a euro 215,76 in caso di assorbimento da indennità similari o superminimi individuali.

Terzo elemento e scatti di anzianità

LivelloTerzo elementoScatto triennale
Quadro3,1027,82
13,1026,64
23,1024,52
3S3,1021,79
33,1021,79
4S3,1019,93
43,1019,93
53,1018,84
63,1016,51

Gli scatti sono 10 triennali e maturano per l'anzianità di servizio decorrente dal 21° anno di età.

Una tantum per i lavoratori in forza al 29/03/2024

A integrazione di quanto già previsto con il protocollo straordinario del 22/12/2022, è riconosciuto un importo forfettario aggiuntivo di euro 350 lordi al 4° livello, riparametrato sugli altri livelli, ai soli lavoratori in forza alla data del 29/03/2024.

LivelloParametro01/04/202401/04/2025Totale
Quadro255354,17265,63619,79
1232322,22241,67563,89
2202280,56210,42490,97
3S180250,00187,50437,50
3167231,94173,96405,90
4S155215,28161,46376,74
4144200,00150,00350,00
5130180,56135,42315,97
6100138,89104,17243,06

Criteri di maturazione

  • l'importo è divisibile in 15 quote mensili;
  • va proporzionato alla durata del rapporto e all'effettivo servizio nel periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2023;
  • spetta in misura piena a chi è stato in forza senza soluzione di continuità in tutto il periodo;
  • spetta pro quota in relazione ai mesi di anzianità maturati nel periodo;
  • per i part-time l'importo è riproporzionato;
  • spetta ai lavoratori ancora in forza alla data di erogazione.

Una tantum AFAC per imprese che non hanno erogato i 30 euro mensili

Le imprese che da novembre 2023 a marzo 2024 non hanno aderito all'erogazione unilaterale salariale di euro 30,00 mensili al 4° livello (AFAC) devono corrispondere un ulteriore importo una tantum di euro 170,00 al 4° livello, riparametrato, entro gennaio 2026.

LivelloParametroentro 01/2026
Quadro255301,04
1232273,89
2202238,47
3S180212,50
3167197,15
4S155182,99
4144170,00
5130153,47
6100118,06

Elemento economico di garanzia (EGR)

In assenza di contrattazione di secondo livello, ai lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori con contratto di inserimento in forza al 31/10/2013 da almeno 6 mesi spetta l'elemento di garanzia retributiva nelle misure seguenti:

LivelliFino a 10 dipendentiOltre 10 dipendenti
Q, 1, 2115,00140,00
3 e 4100,00125,00
5 e 685,00110,00

L'importo:

  • non è utile ai fini di alcun istituto legale o contrattuale, compreso il TFR;
  • è assorbibile, sino a concorrenza, da trattamenti economici individuali o collettivi aggiuntivi rispetto al CCNL, corrisposti successivamente al 01/01/2011.

Indennità di cassa

Spetta nella misura del 5% della paga base tabellare conglobata al personale addetto con continuità ad operazioni di cassa con piena responsabilità di gestione.

Divisori convenzionali e mensilità

IstitutoValore
Divisore giornaliero26
Mensilità14
Orario settimanaleDivisore orario
42,5 ore e fino a 44 ore184
42 ore182
40 ore e 39 ore168
38,5 ore167
38 ore165

Orario di lavoro, flessibilità e maggiorazioni

Orario normale

  • Assunti fino al 22/12/2011: 38 ore settimanali con assorbimento ROL.
  • Assunti dal 22/12/2011: 40 ore settimanali.
  • Lavoro discontinuo: 42 ore settimanali.

Flessibilità e banca ore

Le parti possono concordare il superamento dell'orario contrattuale fino a 42 ore settimanali per un massimo di 24 settimane. Le ore eccedenti vengono recuperate con pari riduzione dell'orario nei 12 mesi successivi.

I riposi compensativi derivanti dalla flessibilità possono confluire nella banca ore; le ore non godute sono liquidate entro il 31 dicembre dell'anno successivo con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.

Maggiorazioni

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno ordinario (22:00-06:00)25%
Lavoro nel giorno di riposo settimanale35% + riposo compensativo
Straordinario diurno dalla 41ª alla 48ª ora20%
Straordinario diurno oltre la 48ª ora25%
Straordinario festivo35%
Straordinario notturno non in turni55%
Lavoro supplementare part-time35%
Clausole elastiche: variazione collocazione oraria1,5%
Clausole elastiche: ore in aumento35% + 1,5%

Per il lavoro discontinuo, se l'orario è a 44 ore settimanali, le ore eccedenti le 42 e fino a 44 non sono considerate straordinario e sono recuperate come permesso individuale.

Ferie, permessi e festività

Ferie

  • 26 giorni lavorativi annui.
  • La settimana, ai fini del computo ferie, è considerata di 6 giorni lavorativi.

Permessi, ROL ed ex festività

Regime generale

  • 104 ore annue: 72 ore ROL + 32 ore ex festività.

Assunti fino al 22/12/2011

  • 24 ore per effetto dell'orario a 38 ore con assorbimento delle ore residue.

Assunti dal 22/12/2011

  • 32 ore ex festività;
  • le ulteriori 72 ore ROL spettano:
    • al 50% dopo 2 anni dall'assunzione;
    • al 100% dopo 4 anni dall'assunzione.

Lavoro discontinuo

  • 116 ore annue, comprensive delle 32 ore ex festività.

Imprese minori

Per le imprese minori che constano di una sola unità produttiva oppure occupano fino a una media per unità produttiva di 20 addetti, i permessi retribuiti sono:

  • 60 ore annue;
  • ulteriori 6 ore dal 01/04/2025;
  • ulteriori 6 ore dal 01/04/2026;
  • obiettivo a regime: 88 ore.

Festività

Sono festivi i giorni previsti dalla legge e il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento delle festività coincidenti con la domenica.

Assenze, malattia, infortunio e congedi

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni di calendario.

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni lavorativi annui per decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado o convivente risultante da certificazione anagrafica;
  • in caso di ulteriori decessi nell'anno: 2 giorni retribuiti aggiuntivi.

Malattia

  • Periodo di comporto: 180 giorni nell'anno solare.
  • Il periodo eccedente è aspettativa non retribuita, ma utile ai fini dell'anzianità in caso di prosecuzione del rapporto.
  • Trattamento economico: integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione netta dal 1° al 180° giorno nell'anno solare.
  • Dal 29/03/2024, ai lavoratori affetti da malattie oncologiche con invalidità riconosciuta non inferiore al 50%, in caso di superamento del comporto spetta una mensilità aggiuntiva a carico della cooperativa.

Infortunio

  • Comporto: 180 giorni nell'anno solare.
  • Il periodo eccedente è aspettativa non retribuita ma utile all'anzianità.
  • Trattamento economico: integrazione di quanto erogato dall'istituto assicuratore fino al normale trattamento economico complessivo dal 1° al 180° giorno.

Genitorialità, maternità e paternità

Il CCNL rinvia alla disciplina legale del D.Lgs. 151/2001, ma contiene diverse previsioni migliorative.

Maternità

  • Astensione obbligatoria madre: 5 mesi.
  • Integrazione datoriale: fino al 100% della retribuzione mensile netta per il periodo di astensione obbligatoria.

Paternità

  • resta il congedo di paternità obbligatorio di legge;
  • in aggiunta, dal 29/03/2024, al padre lavoratore sono concessi ulteriori 10 giorni fruibili in modo continuativo o frazionato in occasione della nascita del figlio, con indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione a carico del datore di lavoro.
  • resta inoltre previsto 1 giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del figlio.

Congedo parentale

Dal 29/03/2024:

  • ciascun genitore può astenersi dal lavoro per ogni bambino nei suoi primi 12 anni di vita;
  • madre: fino a 6 mesi;
  • padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se utilizza almeno 3 mesi;
  • genitore solo: fino a 11 mesi;
  • limite complessivo: 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre utilizza almeno 3 mesi.

Misure migliorative del CCNL

Primo anno con il bambino

Alla madre che, al termine dell'astensione obbligatoria, utilizzi in modo continuativo l'intero congedo parentale facoltativo, è riconosciuta la possibilità di fruire di:

  • 1 ulteriore mese di astensione facoltativa, retribuito dal datore di lavoro con indennità pari al 30% della mensilità lorda;
  • ulteriore periodo di congedo non retribuito fino al compimento di 1 anno di vita del bambino.

Permessi per paternità

Al padre che, in alternativa alla madre, usufruisca del congedo parentale, viene riconosciuto:

  • 1 ulteriore mese di astensione facoltativa retribuita dal datore con la stessa indennità prevista dalla legge.

Fecondazione assistita

  • fino a 30 giorni di permesso non retribuito per ogni evento di fecondazione assistita, su richiesta documentata.

Congedo per donne vittime di violenza

Per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione certificati:

  • diritto ad assentarsi fino a 90 giorni lavorativi ai sensi di legge;
  • il periodo è utile a tutti gli effetti, compresi ferie, 13ª, 14ª e TFR;
  • indennità corrispondente all'ultima retribuzione, anticipata dal datore e conguagliata con INPS;
  • il congedo può essere fruito su base giornaliera o oraria nell'arco di 3 anni;
  • su richiesta, proroga di ulteriori 90 giorni con indennità pari al 100% della retribuzione corrente;
  • diritto alla trasformazione del rapporto da full-time a part-time e ritorno al full-time su richiesta;
  • possibilità di chiedere trasferimento presso altra sede anche in altro comune;
  • possibilità di chiedere esonero dai turni disagiati per 1 anno al termine del percorso di protezione.

Part-time

Limiti minimi

  • 20 ore settimanali;
  • 80 ore mensili;
  • 600 ore annuali.

Per le imprese minori: 16 ore settimanali nei negozi fino a 30 dipendenti.

Trattamento

  • economico e normativo riproporzionato alla ridotta prestazione;
  • il lavoro supplementare è retribuito con maggiorazione del 35%;
  • il lavoro straordinario oltre il tempo pieno segue la disciplina del full-time.

Clausole elastiche

Dal 29/03/2024:

  • per la variazione della collocazione temporale della prestazione, le ore modificate sono maggiorate dell'1,5%;
  • in alternativa può essere riconosciuta un'indennità annua di almeno euro 155,00, erogata per quote mensili;
  • per le ore di lavoro in aumento spetta la quota oraria della retribuzione di fatto con la maggiorazione del 35% + 1,5%.

Apprendistato professionalizzante

Durata

  • durata ordinaria: 36 mesi;
  • fino a 48 mesi per qualifiche omologhe a quelle artigiane secondo la sintesi; il testo contrattuale richiama la possibilità fino a cinque anni per le figure professionali dell'artigianato, secondo la disciplina speciale allegata.

Trattamento economico

Per i livelli dall'1° al 4°:

  • primi 24 mesi: due livelli sotto quello finale;
  • mesi restanti: un livello sotto quello finale.

Per il 5° livello:

  • un livello sotto quello di destinazione per l'intero periodo.

Limiti numerici

Dal 29/03/2024 il numero complessivo di apprendisti, anche tramite somministrazione, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio.

Se l'impresa non ha lavoratori qualificati o ne ha meno di 3, può assumere fino a 3 apprendisti.

Percentuale di conferma

Le cooperative non possono assumere apprendisti se nei 24 mesi precedenti non hanno mantenuto in servizio almeno l'80% degli apprendisti professionalizzanti già scaduti, con le esclusioni previste dal contratto.

Contratto a tempo determinato e somministrazione

Tempo determinato: causali contrattuali oltre 12 mesi

Dal 29/03/2024 è possibile stipulare, prorogare o rinnovare contratti a termine oltre i 12 mesi e fino a 24 mesi nei casi di:

  • festività natalizie: dal 15/11 al 15/01;
  • festività pasquali: 15 giorni prima e 15 giorni dopo Pasqua;
  • nuove aperture e ristrutturazioni: fino a 24 mesi, a partire da 2 mesi prima dell'apertura o della ristrutturazione;
  • sostituzione ferie.

In zone o unità produttive a vocazione turistica, individuate a livello aziendale, è possibile rinnovare e prorogare oltre 12 mesi in caso di picchi di attività, per un periodo non superiore complessivamente a 5 mesi l'anno, anche frazionati.

Le imprese non si avvalgono della facoltà di stipulare l'ulteriore contratto successivo previsto dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015.

Limiti quantitativi

IstitutoLimite
Tempo determinato13% annuo dell'organico a tempo indeterminato e apprendistato
Somministrazione a termine13% annuo dell'organico a tempo indeterminato e apprendistato
Limite cumulativo TD + somministrazione22% annuo

Soglie minime per unità produttiva

Dimensione unità produttivaTD consentitiSomministrati consentiti
Fino a 15 dipendenti42
Da 16 a 30 dipendenti65

Esenzioni dai limiti per il tempo determinato

Sono esclusi dai limiti quantitativi i contratti a termine conclusi:

  • per sostituzione di lavoratori in congedo;
  • per sostituzione di lavoratori assenti per formazione o addestramento;
  • per esecuzione di opera o servizio straordinario o occasionale;
  • per aperture di nuove unità produttive e/o ristrutturazioni di punti vendita o reparti, con limite di 12 mesi, elevabile dalla contrattazione di secondo livello;
  • per tutte le ragioni sostitutive;
  • con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Per la somministrazione sono esenti dai limiti i lavoratori attivati per ragioni sostitutive.

Diritto di precedenza

Il lavoratore a termine che abbia prestato attività per oltre 6 mesi presso la stessa impresa ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi successivi per le stesse mansioni.

Per i rapporti stagionali il diritto di precedenza opera rispetto a nuove assunzioni a termine per le stesse attività stagionali.

Inquadramento e periodo di prova

Periodo di prova

LivelloDurata
Quadro150 giorni di lavoro effettivo
1150 giorni di lavoro effettivo
2 e 360 giorni
4 e 545 giorni
630 giorni

Classificazione

Il sistema di inquadramento è articolato in:

  • Quadro
  • 1° livello
  • 2° livello
  • 3° livello super (3S)
  • 3° livello
  • 4° livello super (4S)
  • 4° livello
  • 5° livello
  • 6° livello

L'ipotesi di accordo 29/03/2024 conferma e aggiorna vari profili professionali, introducendo anche riferimenti a figure come farmacisti abilitati e ottici abilitati nei livelli previsti.

Preavviso e cessazione del rapporto

LivelliFino a 5 anniDa 5 a 10 anniOltre 10 anni
Q, 160 gg90 gg120 gg
2, 330 gg45 gg60 gg
4, 520 gg30 gg45 gg
615 gg20 gg20 gg

I termini sono di calendario.

TFR

Si applica la disciplina della Legge 29/05/1982 n. 297.

Sono escluse dalla retribuzione utile per il TFR, tra l'altro:

  • rimborsi spese;
  • somme una tantum e gratificazioni straordinarie non contrattuali;
  • compensi per lavoro straordinario e supplementare, lavoro festivo, flessibilità ed elasticità;
  • indennità sostitutiva del preavviso;
  • indennità sostitutiva ferie;
  • indennità di trasferta o trasferimento non continuative;
  • indennità economiche corrisposte per conto di istituti assistenziali;
  • prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore;
  • altri elementi espressamente esclusi dalla contrattazione di secondo livello.

Welfare contrattuale

Assistenza sanitaria integrativa

Il fondo sanitario di riferimento è Coopersalute.

Dal 01/01/2025 il contributo a carico dell'impresa è pari a:

  • euro 14,00 mensili per ciascun iscritto, per tutto il personale iscritto al fondo.

Quota di iscrizione una tantum a carico dell'impresa:

  • euro 30,00 per ciascun iscritto.

L'adesione a Coopersalute costituisce, secondo la dichiarazione a verbale del rinnovo 2024, obbligo inderogabile dell'azienda; eventuali adesioni ad altri fondi possono essere solo integrative e non sostitutive.

Previdenza complementare

Il fondo pensione complementare di riferimento è Previcooper.

Per i lavoratori iscritti:

  • contributo datoriale ordinario: 1,55% della retribuzione utile TFR;
  • per gli apprendisti il contributo datoriale resta pari all'1,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa.

Relazioni sindacali e diritti sindacali

Il contratto disciplina in modo articolato:

  • informazione nazionale, regionale e aziendale;
  • confronto preventivo su investimenti, riorganizzazioni, appalti e terziarizzazioni;
  • osservatorio nazionale;
  • commissione paritetica nazionale;
  • sistema RSU/RSA;
  • assemblee sindacali con monte annuo di 12 ore retribuite;
  • permessi sindacali RSU:
    • 15 ore mensili nelle unità produttive oltre 200 dipendenti;
    • 2 ore annue per ciascun dipendente nelle unità fino a 200 dipendenti.

Appalti e terziarizzazioni

Le imprese devono informare preventivamente RSU/RSA e sindacati territoriali sulla natura delle attività affidate in appalto e sulle caratteristiche delle imprese appaltatrici.

Nei contratti di appalto devono essere inserite clausole che prevedano:

  • applicazione dei CCNL nazionali di categoria firmati dalle federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL;
  • regolarità contributiva tramite DURC;
  • rispetto delle norme previdenziali, di sicurezza e delle eventuali clausole sociali.

La procedura di confronto in caso di terziarizzazione o esternalizzazione si esaurisce entro 45 giorni dalla convocazione.

Tutele della persona

Il CCNL contiene specifiche disposizioni su:

  • pari opportunità;
  • molestie sessuali;
  • mobbing;
  • sostegno alle vittime di violenza di genere;
  • promozione della certificazione di parità;
  • monitoraggio delle differenze di genere e dei differenziali salariali.

Imprese minori della distribuzione cooperativa

Per imprese minori si intendono quelle che gestiscono unità produttive prevalentemente riferite alla tipologia "superette" o equivalenti/inferiori per volumi di vendita e che occupano di norma non oltre 300 addetti equivalenti full time.

Per tali imprese trovano applicazione regole speciali, in particolare su:

  • orario di lavoro a 40 ore;
  • permessi ridotti secondo le soglie sopra indicate;
  • possibilità di maggiore flessibilità organizzativa;
  • part-time con minima di 16 ore settimanali nei negozi fino a 30 dipendenti.

Sintesi finale operativa

I punti di maggiore impatto del rinnovo 2024 sono:

  • validità quadriennale fino al 31/03/2027;
  • nuovi minimi tabellari con tranche fino al 01/03/2027;
  • una tantum aggiuntiva per copertura del periodo di vacanza contrattuale;
  • possibile ulteriore una tantum AFAC per chi non ha erogato i 30 euro mensili;
  • incremento del contributo a Coopersalute a 14 euro mensili dal 01/01/2025;
  • rafforzamento delle tutele su maternità, paternità, congedi parentali e violenza di genere;
  • aggiornamento dei limiti su apprendistato, tempo determinato, somministrazione e part-time;
  • nuovi interventi su pari opportunità, molestie, mobbing e organizzazione del lavoro.

Accordi e rinnovi

CCNL 22/12/2011Accordo apprendistato 13/06/2012Accordo di rinnovo 19/05/2016Ipotesi di accordo 19/02/2019Accordo assistenza integrativa 19/02/2019Comunicato 27/09/2019Accordo integrativo 12/12/2022Ipotesi di accordo 29/03/2024

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