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CCNL

CCNL Call Center - Confcommercio

CCNLV154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 14 lug 2016 al 31 dic 2018

Parti stipulanti

SindacatiFILCAMS - CGILFISASCAT - CISLUILTUCS - UILNIDIL - CGIL
Datori di lavoroAncicAsseprimAssintelFedertelserviziConfcommercio - Imprese per l'ItaliaConfcommercio - Milano

Sfera di applicazione

Disciplina i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati, esclusivamente nelle aziende aderenti alle associazioni/federazioni firmatarie, nell'ambito delle attivita di vendita diretta di beni e servizi, recupero crediti, ricerche di mercato, verifica qualita e prevenzione frodi, realizzate attraverso call center in outsourcing o in house, servizi non di telefonia e servizi realizzati attraverso operatori telefonici.

Inquadramento generale

Il contratto disciplina le collaborazioni coordinate e continuative nel settore dei call center e dei servizi collegati, con specifico riferimento alle attivita svolte in forma autonoma ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 81/2015.

Ambito di applicazione

Si applica esclusivamente alle aziende aderenti alle associazioni/federazioni firmatarie, per collaborazioni riferite a:

  • vendita diretta di beni e servizi;
  • recupero crediti;
  • ricerche di mercato;
  • verifica qualita e prevenzione frodi;
  • attivita realizzate attraverso call center outbound, in outsourcing o in house;
  • servizi non di telefonia e servizi realizzati attraverso operatori telefonici.

Validita

VoceData
Decorrenza14/07/2016
Scadenza31/12/2018

Il testo precisa inoltre che l'accordo ha natura sperimentale e resta in vigore fino al 31/12/2018 e comunque fino a eventuale disdetta di una delle parti, con preavviso di almeno 3 mesi.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Ancic
  • Asseprim
  • Assintel
  • Federtelservizi
  • con l'assistenza di Confcommercio - Imprese per l'Italia
  • con la presenza di Confcommercio - Milano

Organizzazioni sindacali

  • FILCAMS - CGIL
  • FISASCAT - CISL
  • UILTUCS - UIL
  • NIDIL - CGIL

Profili professionali interessati

Il CCNL individua i profili per i quali e possibile il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa.

Call center outbound

  • Teleselling
  • Telemarketing
  • Sondaggi e ricerche di mercato
  • Servizi di verifica qualita e prevenzione frodi
  • Sollecito crediti

Servizi di mercato e servizi non di telefonia

  • Redattore di rapporti informativi
  • Riclassificatore di bilanci
  • Codificatore
  • Mistery shopper
  • Intervistatore face to face
  • Specialista dell'animazione
  • Addetto allo sviluppo, gestione e manutenzione di contenuti multimediali e animazione

Trattamento economico

Il corrispettivo spettante al collaboratore:

  • non puo essere inferiore ai minimi fissati dal contratto;
  • deve essere commisurato a qualita e quantita del lavoro richiesto;
  • deve tenere conto della professionalita e del raggiungimento degli obiettivi concordati.

La corresponsione del compenso avviene di norma mensilmente. Per compensi mensili di importo pari o inferiore a 100 euro, il pagamento puo avvenire trimestralmente.

Compensi minimi lordi orari

I minimi contrattuali sono stabiliti come paga oraria lorda, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

DecorrenzaCompenso minimo lordo orario
01/09/20166,00 euro
01/03/20176,70 euro
01/09/20177,40 euro
01/03/20188,10 euro
01/09/20188,75 euro

Somma forfettaria aggiuntiva

In assenza di condizioni di miglior favore a livello aziendale o individuale, e prevista una somma forfettaria aggiuntiva al compenso orario per garantire una copertura economica del periodo di non lavoro destinato al recupero delle energie psicofisiche.

Condizione di accesso: almeno 500 ore di effettiva prestazione lavorativa realizzate nel periodo compreso tra il 01/01 e il 31/12.

ElementoMisura
Importo aggiuntivo0,50 euro lordi per ora
Prima erogazioneacconto nel mese di luglio
Seconda erogazioneconguaglio nel mese di dicembre

In caso di cessazione del rapporto in corso d'anno, viene corrisposto quanto effettivamente maturato insieme all'ultima erogazione del compenso.

Esclusioni tipiche del lavoro subordinato

La natura autonoma del rapporto esclude, salvo quanto previsto dalla legge, dal contratto o da accordi individuali:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • mensilita aggiuntive;
  • ferie;
  • indennita di fine rapporto;
  • altri istituti tipici del lavoro subordinato.

Natura del rapporto e autonomia del collaboratore

Il contratto ribadisce che il rapporto e autonomo e non subordinato.

In particolare:

  • il collaboratore gestisce unilateralmente e discrezionalmente la propria attivita;
  • determina quantita e collocazione temporale della prestazione, senza preventiva autorizzazione o successiva giustificazione;
  • non e soggetto a potere gerarchico o disciplinare del committente;
  • non puo essere assoggettato a un vincolo di orario;
  • resta fermo il rispetto delle forme di coordinamento concordate con il committente.

Il committente puo fornire indicazioni tecniche e organizzative, ma tali indicazioni non integrano esercizio del potere direttivo tipico del lavoro subordinato.

Forma del contratto individuale

Il contratto di collaborazione deve essere in forma scritta e deve contenere almeno:

  • identita delle parti;
  • tipo di attivita, descrizione e finalita;
  • durata della collaborazione;
  • luogo di svolgimento della prestazione;
  • forme e modalita di coordinamento;
  • fasce orarie di svolgimento eventualmente concordate;
  • corrispettivo, tempi e modalita di pagamento;
  • eventuale disciplina dei rimborsi spese;
  • obblighi in materia di salute e sicurezza, se la prestazione si svolge nei locali aziendali;
  • diritti in materia di maternita, malattia e infortunio;
  • obblighi del collaboratore;
  • cause e modalita di cessazione o recesso anticipato;
  • rinvio al presente accordo.

Modalita di esecuzione della prestazione

Le parti definiscono in sede di stipula le modalita di coordinamento della prestazione, conciliando:

  • l'autonomia del collaboratore;
  • le esigenze organizzative del committente.

Principi operativi

  • il collaboratore non e tenuto a rispettare un orario predeterminato;
  • le parti possono concordare fasce orarie di esecuzione in relazione agli orari di apertura delle strutture aziendali;
  • il collaboratore puo stabilire autonomamente se e in quali giorni svolgere l'attivita;
  • in caso di assenza, non e richiesta giustificazione, salvo eventuali obblighi di tempestivo avviso se pattuiti;
  • non e consentita la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali originariamente concordate.

Luogo di svolgimento e strumenti di lavoro

Il luogo di svolgimento dell'attivita viene concordato nel contratto individuale. La prestazione puo svolgersi:

  • presso la sede aziendale;
  • in homeworking/telelavoro o comunque da remoto.

Il committente puo mettere a disposizione del collaboratore una postazione dedicata e gli strumenti necessari, anche in caso di lavoro da remoto, senza che cio faccia venir meno l'autonomia del rapporto.

Assenze, malattia, infortunio e maternita

Malattia

La malattia:

  • non estingue il rapporto;
  • ne comporta la sospensione senza erogazione del corrispettivo;
  • non proroga la durata del contratto, salvo diversa previsione individuale.

Il committente puo recedere se la sospensione supera:

  • un sesto della durata del contratto, se la durata e determinata o determinabile;
  • 30 giorni, nei contratti di durata non determinata o non determinabile.

Infortunio

La disciplina e sostanzialmente identica a quella prevista per la malattia:

  • sospensione del rapporto senza corrispettivo;
  • nessuna proroga automatica del contratto;
  • facolta di recesso del committente oltre i limiti sopra indicati.

Gravidanza e maternita

La gravidanza:

  • non comporta l'estinzione del rapporto;
  • sospende il rapporto senza corrispettivo;
  • comporta una proroga della durata del rapporto di 180 giorni, salvo condizioni di miglior favore previste dal contratto individuale.

Assicurazione obbligatoria

Il committente e tenuto a rispettare le norme vigenti in materia:

  • previdenziale;
  • fiscale;
  • di assicurazione contro gli infortuni.

Sicurezza e formazione

Quando la prestazione si svolge nei locali aziendali, il committente deve rispettare gli obblighi di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, nonche quelli relativi alla tutela contro infortuni e malattie professionali.

Il committente deve inoltre fornire:

  • adeguata informazione;
  • adeguata formazione sui rischi presenti in azienda.

Il collaboratore deve osservare le misure di sicurezza e adottare una condotta idonea a prevenire situazioni di pericolo per se e per gli altri presenti in azienda.

Doveri del collaboratore

Il collaboratore e tenuto a:

  • operare con lealta e buona fede nell'interesse del committente;
  • eseguire la prestazione con diligenza;
  • rispettare le modalita di coordinamento concordate;
  • osservare gli obblighi di sicurezza e riservatezza;
  • mantenere il segreto professionale sulle informazioni conosciute;
  • utilizzare correttamente le attrezzature fornite;
  • evitare attivita in concorrenza con il committente.

Resta possibile svolgere attivita anche a favore di terzi, purche non concorrenziali e compatibili con gli impegni assunti.

Recesso e cessazione del rapporto

Il rapporto:

  • cessa alla scadenza del termine;
  • non e rinnovabile tacitamente;
  • puo essere risolto anticipatamente per mutuo consenso.

Recesso del committente

Il committente puo recedere prima della scadenza:

  • per giusta causa e senza preavviso, in caso di gravi inadempienze contrattuali, interruzione ingiustificata della prestazione, danneggiamento o furto di beni, uso improprio di beni aziendali, violazione degli obblighi di riservatezza, sicurezza e divieto di concorrenza, commissione di reati inerenti la prestazione;
  • per oggettiva inidoneita professionale del collaboratore tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.

Se il committente interrompe anticipatamente il rapporto per motivi diversi da quelli indicati, si applica quanto previsto dall'art. 2227 c.c.

Recesso del collaboratore

Il collaboratore puo recedere:

  • per giusta causa, in caso di grave ritardo nel pagamento del compenso o di gravi inadempienze contrattuali del committente;
  • con preavviso nei seguenti termini:
Durata della collaborazionePreavviso
Inferiore a 6 mesi10 giorni di calendario
Pari o superiore a 6 mesi20 giorni di calendario

La comunicazione del recesso deve avvenire mediante:

  • lettera raccomandata A/R; oppure
  • posta elettronica certificata.

Il collaboratore ha diritto a percepire i compensi maturati sino al momento del recesso, proprio o esercitato dal committente.

Clausola di miglior favore

Il contratto collettivo non annulla ne assorbe eventuali condizioni di miglior favore gia concordate a livello individuale.

Relazioni sindacali e secondo livello

Diritti di informazione

Le parti si incontrano una volta all'anno, di norma entro il primo quadrimestre, per esaminare:

  • andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione;
  • formazione e riqualificazione professionale;
  • evoluzione normativa di legge;
  • eventuale adeguamento dell'accordo.

Contrattazione di secondo livello

A livello aziendale possono essere svolti incontri con le organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle firmatarie nazionali per:

  • monitorare l'applicazione del contratto;
  • definire elementi retributivi variabili, anche collettivi, aggiuntivi rispetto a quelli dell'art. 12.

Formazione e contributi sindacali

Formazione

Le parti riconoscono ai collaboratori la possibilita di accedere ad attivita di:

  • formazione specifica;
  • aggiornamento professionale.

Delega per contributi sindacali

Il collaboratore puo rilasciare delega per la trattenuta del contributo associativo sindacale a favore di una delle organizzazioni firmatarie.

Normativa transitoria

Per i contratti a progetto gia in essere al 25/06/2015, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 61-69 del D.Lgs. 276/2003 fino alla conclusione del progetto concordato.

Quadro sintetico finale

AspettoPrevisione
Tipo di rapportoCollaborazione coordinata e continuativa
Validita CCNLdal 14/07/2016 al 31/12/2018
Minimo orario finale8,75 euro dal 01/09/2018
Somma forfettaria aggiuntiva0,50 euro lordi per ora, con almeno 500 ore annue
Pagamento compensoDi norma mensile
Malattia/InfortunioSospensione senza corrispettivo
MaternitaProroga del rapporto di 180 giorni
Preavviso recesso collaboratore10 o 20 giorni di calendario
Rinnovo tacitoEscluso
Condizioni di miglior favoreFatte salve

Accordi e rinnovi

Ipotesi di accordo del 14/07/2016Testo consolidato del CCNL 14/07/2016

Testo integrale

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